Cassazione, sentenza n. 24468 del 05/10/2018
Sentenza n. 24468 del 05/10/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24468
- Data
- 05/10/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il maggior reddito imputato per trasparenza a un socio di società semplice, derivante da un conferimento e dalla successiva alienazione minusvalente di una partecipazione; i giudici di merito avevano confermato l’accertamento. La Cassazione rileva d’ufficio che la rettifica coinvolge inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo questioni personali, configurando un litisconsorzio necessario originario. Poiché il processo si era svolto senza tutti i soggetti necessari, la Corte dichiara nulli il giudizio e gli atti processuali e rimette le parti alla CTP.
Testo della pronuncia
Si legge nella sentenza impugnata che l'Agenzia delle entrate accertò nei confronti di B.G. un maggior reddito imponibile per il periodo d'imposta 2002 derivante dalla sua partecipazione alla società semplice C., alla quale l'Ufficio aveva contestato un conferimento e la successiva alienazione minusvalente della relativa partecipazione.
Il contribuente impugnò il relativo avviso, senza successo in primo grado.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato il successivo appello del contribuente, perchè ha ritenuto l'avviso adeguatamente motivato, tempestivamente emesso, in virtù del raddoppio dei termini di accertamento e fondato nel merito, essendo emersi aspetti fraudolenti dell'attività del gruppo M., al quale la società semplice C. faceva capo.
Contro questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l'Agenzia risponde con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Va d'ufficio rilevata la nullità della sentenza impugnata e del relativo processo per violazione del litisconsorzio necessario in relazione alla società semplice C. e ai suoi soci, giacchè si discute di redditi imputati per trasparenza all'odierno ricorrente.
L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società, sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815).
2.- Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità d'integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta.
3.- Ne conseguono la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti e la rimessione delle parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che regolerà anche le spese.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio e dei relativi atti processuali e rimette le parti, anche per le spese, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018
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