Cassazione, sentenza n. 24469 del 05/10/2018

Sentenza n. 24469 del 05/10/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
24469
Data
05/10/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento riguardava un maggior reddito imponibile composto anche da redditi di partecipazione, imputati per trasparenza in relazione a società semplici; il contribuente era risultato soccombente in entrambi i gradi di merito. La Cassazione afferma che la rettifica dei redditi di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci formano una controversia inscindibile, salvo questioni esclusivamente personali, imponendo la partecipazione della società e di tutti i soci. Accolto il relativo motivo, sono dichiarati nulli il giudizio e gli atti processuali, con rimessione alla CTP.

Testo della pronuncia

Si legge nella sentenza impugnata che l'Agenzia delle entrate accertò nei confronti di B.G. un maggior reddito imponibile per il periodo d'imposta 2006 composto da un maggior reddito diverso e da un maggior reddito di partecipazione imputato per trasparenza ex art. 5 del t.u.i.r..

Il contribuente impugnò il relativo avviso, senza successo in primo grado.

La Commissione tributaria regionale ha rigettato il successivo appello del contribuente, perchè ha ritenuto infondata l'eccezione di violazione del contraddittorio processuale, ha escluso che la mancanza di relata di notifica dell'avviso, avvenuta mediante raccomandata, si possa riverberare sulla sua invalidità, ha stabilito che l'emanazione dell'avviso di accertamento, in caso di indagini finanziarie, non debba essere preceduta dall'espletamento del contraddittorio procedimentale e ha escluso la necessità che al contribuente fossero notificati gli avvisi concernenti le società semplici delle quali il contribuente era socio.

Contro questa sentenza propone ricorso B.G. per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui l'Agenzia risponde con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Fondato e assorbente dei restanti è il primo motivo di ricorso, col quale B.G. lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza impugnata e del relativo processo per violazione del litisconsorzio necessario in relazione alle due società e ai relativi soci, quanto ai redditi di partecipazione imputati per trasparenza.

L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società, sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815).

2.- Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità d'integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta.

3.- Il motivo va quindi accolto, con assorbimento dei restanti, con la conseguente declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti e rimessione delle parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che regolerà anche le spese.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, dichiara la nullità del giudizio e dei relativi atti processuali e rimette le parti.

Anche per le spese, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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