Cassazione, ordinanza n. 28064 del 02/11/2018

Violazioni e sanzioni - Accertamento - Condono fiscale a fronte di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato - Possibilità - Esclusione.

Tipologia
Sentenza
Numero
28064
Data
02/11/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il diniego di definizione agevolata di una lite relativa a una cartella emessa mediante controllo automatizzato per imposte dichiarate ma non versate e conseguenti sanzioni. La Cassazione ha escluso la natura impositiva della cartella: essa deriva dalla mera liquidazione dei dati dichiarati e dal riscontro formale dell’omissione, senza esercizio di discrezionalità amministrativa, e non rientra quindi nelle liti definibili. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata senza rinvio e l’originario ricorso della contribuente è stato rigettato.

Massima

In tema di condono fiscale, la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi della D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis e della D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, con cui l'amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, tenuto conto che tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente mentre per quanto riguarda le sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, senza che l'amministrazione eserciti alcuna autonomia e discrezionalità. Nel caso di specie la cartella scaturisce da un controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973 art. 36 bis, per un debito proprio del contribuente che aveva omesso di versare, per imposte dichiarate e non pagate per gli anni in contestazione. La natura liquidatoria del controllo giustifica il diniego di definizione della lite pendente da parte dell'ufficio.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Ragioni della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso poi illustrata con memoria, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Basilicata, relativa al provvedimento di diniego di definizione della lite fiscale pendente.

L'ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a) come richiamato nel D.L. n. 98 del 2011, art. 39, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avrebbero ritenuto la natura impositiva della cartella di pagamento recante due ruoli esecutivi per gli anni d'imposta 2000 e 2001 derivante da controllo automatizzato, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte In tema di condono fiscale, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi della D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis e della D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, con cui l'Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poichè tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, sena alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'Amministrazione" (Cass. n. 1571 del 28/01/2015, 14333/18, Cass. ordinanze n. 14344 del 08/ 06/2017 e n. 1410 del 19/01/2017; Cass., Sez.5, Sentenze n. 7536 del 15/04/ 2016, n. 7279 del 13/04/2016, n. 9194 del 21/04/ 2011; conf. Cass., Sez. 5, nn. 548, 9545, 5977, 8137 e 2620 del 2016 nonchè n. 9545 del 2011).

Nel caso di specie, al di là delle contestazioni sulla pretesa tributaria, spiegate dalla contribuente nel giudizio avverso la cartella, è pacifico che la cartella scaturisse da un controllo automatizzato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per un debito proprio della contribuente che aveva omesso il versamento di imposte dalla stessa dichiarate e non pagate per gli anni in contestazione; la natura liquidatoria e non impositiva del giudizio, pertanto, giustifica il diniego di definizione della lite pendente da parte dell'ufficio.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito dell'alterno esito rispetto al giudizio d'appello, ponendosi a carico della parte intimata le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2018

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