Cassazione, sentenza n. 30752 del 28/11/2018
Cartelle esattoriali - Contributi previdenziali - Notifica - Competenza - Riparto di giurisdizione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 30752
- Data
- 28/11/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un’intimazione fondata su più cartelle, una delle quali relativa a contributi previdenziali; la Commissione regionale aveva affermato la propria giurisdizione anche sui vizi della relativa notificazione. Le Sezioni Unite hanno precisato che il riparto dipende dalla natura del credito azionato, non dal fatto che il ricorrente contesti soltanto la notifica: le pretese contributive appartengono al giudice ordinario, mentre quelle tributarie spettano al giudice tributario. La sentenza è stata cassata sul punto, con dichiarazione della giurisdizione ordinaria per la cartella previdenziale e rimessione alla sezione tributaria degli altri motivi e delle spese.
Massima
La giurisdizione del giudice tributario ha ad oggetto solo crediti erariali. Pertanto, risulta irrilevante che il contribuente eccepisca solo un vizio di notifica della cartella impugnata, avente ad oggetto crediti INPS, senza censurare il merito della pretesa in essa contenuta, dovendosi far riferimento esclusivamente alla natura di quest'ultima, perché è l'unico elemento rilevante ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario. Infatti, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda del credito azionato: le controversie in tema di cartelle di pagamento di natura tributaria, trattandosi di crediti erariali appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, stabilita in genere per "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati" (art. 2. comma 1, Decreto Legislativo 546/92 che menziona espressamente all'art. 19, tra gli atti impugnabili, "il ruolo e la cartella di pagamento").
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso viene eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario, in relazione all'articolo 360, numero uno, c.p.c., censurando la sentenza 4., nella parte in cui la CTR riconosciuta la propria giurisdizione in ordine al procedimento di notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnate, senza alcuna distinzione in ordine alla natura del credito, benché la cartella n. 05720080007837715 avesse ad oggetto pacificamente crediti previdenziali; con il secondo motivo viene eccepita la nullità della sentenza in ordine ai dichiarati vizi di notifica delle cartelle sottese alle intimazione di pagamento in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c., avendo fatto erroneo riferimento i giudici di appello al procedimento di notifica per irreperibilità relativa, mentre nel caso di specie trattavasi di irreperibilità assoluta; con l'ultimo motivo deduce error in procedendo, in relazione all'articolo 360 n 4 c.p.c., non avendo la CTR dichiarato l'inammissibilità del ricorso relativamente a tutte le contestazioni non inquadrabili quale "vizio proprio dell'intimazione di pagamento oggetto di lite".
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il costante e condivisibile orientamento della Corte (cfr., ex multis, Cass. sez. un. 8/02/2008, n. 3001 ) ha affermato che oggetto dell'impugnazione non è la cartella di pagamento in sé, a causa di un vizio di notifica, ma il petitum che sta alla base della stessa, vale a dire, nel caso in esame, con riferimento alla cartella relativa a crediti previdenziali, un credito di natura contributiva, materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (giudice del lavoro) e non alla giurisdizione tributaria.
La cartella di pagamento è uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l'obbligazione è stata enunciata. Dunque, essa deve essere impugnata dinanzi al giudice ordinario, cui spetta la cognizione delle controversie in materia contributiva.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 13/07/2017, n. 17328) hanno affermato che: «la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda del credito azionato: le controversie in tema di cartelle di pagamento di natura tributaria, trattandosi di crediti erariali appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, stabilita in genere per "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati" (art. 2. comma 1, D.Igs. 546/92 che menziona espressamente all'art. 19, tra gli atti impugnabili, "il ruolo e la cartella di pagamento").»
Ne consegue l'accoglimento del primo motivo, per l'accertata giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'impugnazione della cartella di pagamento n. 05720080007837715.
Va rimessa alla sezione tributaria della Corte di Cassazione la decisione sugli ulteriori motivi di ricorso e sulle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario con riferimento alla cartella relativa a contributi previdenziali. Rimette alla sezione tributaria della Corte di Cassazione la decisione sugli ulteriori motivi di ricorso e sulle spese dell'intero giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 11 settembre 2018
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