Cassazione, sentenza n. 30772 del 28/11/2018
Sentenza n. 30772 del 28/11/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 30772
- Data
- 28/11/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La Commissione regionale aveva annullato una cartella da controllo automatizzato, ritenendone inesistente la notificazione eseguita presso il curatore dopo la chiusura del fallimento della società. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece che la notificazione fosse soltanto nulla e sanata dal raggiungimento dello scopo, ma nel giudizio di legittimità non ha eseguito, entro il termine assegnato, il rinnovo della notifica del ricorso disposto dalla Corte. La Cassazione ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di notificazione, senza esaminare la qualificazione del vizio originariamente controverso e senza statuire sulle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 75/20/11, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 10.06.2011.
Ha riferito che a seguito di notifica alla (XXXXXX) s.p.a. della cartella di pagamento emessa dal D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per complessivi Euro 231.689,60, la società promuoveva giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, dolendosi della inesistenza della notifica della cartella e nel merito della sussistenza dei crediti non riconosciuti. Il giudice di primo grado con sentenza n. 131/19/08 rigettava il ricorso.
La contribuente adiva la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con la sentenza ora impugnata accoglieva l'appello. Il giudice regionale riteneva inesistente la notifica della cartella presso il curatore del fallimento della società, dopo la chiusura del fallimento stesso.
L'Agenzia con un unico motivo censura la decisione del giudice regionale per violazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto inesistente e non nulla la notifica eseguita presso il curatore del fallimento della società già tornata in bonis, e dunque sanabile per avvenuto raggiungimento dello scopo.
Si è costituita anche Equitalia sud s.p.a., in adesione al ricorso della Agenzia.
Non essendosi costituita la società, all'esito della pubblica udienza del 21.01.2017 era ordinato il rinnovo della notifica del ricorso alla (XXXXXX).
Rimessa dunque la causa sul ruolo, all'udienza pubblica del 30 ottobre 2018, dopo la discussione, le parti presenti e il P.G. hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.
Equitalia ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza celebrata il 27.01.2017 questa Corte aveva disposto la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della contribuente, assegnando gg. 60 dalla comunicazione della ordinanza medesima. La comunicazione risulta eseguita. Non risulta invece eseguito il rinnovo della notifica.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di notifica.
Nulla va disposto in ordine alla spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018
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