Cassazione, ordinanza n. 218 del 08/01/2019

Accertamento doganale - Violazione del diritto di difesa - Informativa antifrode comunitaria.

Tipologia
Sentenza
Numero
218
Data
08/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società contestava la rettifica di dazi e IVA, deducendo il mancato rispetto del contraddittorio e la propria buona fede rispetto alle inesatte dichiarazioni sull’origine della merce. La Corte afferma che la violazione del diritto di essere ascoltati comporta l’annullamento soltanto quando il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso; nella specie, l’Agenzia delle Dogane era vincolata dall’informativa antifrode dell’OLAF. Esclude inoltre l’esimente quando l’autorità abbia soltanto recepito dichiarazioni inesatte dell’esportatore e rigetta il ricorso, compensando le spese.

Massima

Una violazione dei diritti della difesa determina l'annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza della suddetta irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso e non come nella fattispecie in cui l'attività di revisione dell'accertamento doganale scaturiva da un'informativa dell'OLAF, organismo comunitario preposto alla repressione delle frodi finalizzate all'evasione dei tributi comunitari, rispetto alla quale l'Agenzia delle Dogane risultava del tutto vincolata. Conseguentemente l'audizione della società ricorrente non avrebbe potuto comportare un risultato diverso giacché in tema di tributi doganali, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore richiesto dall'art. 220, n. 2, lettera b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario) ai fini dell'esenzione della contabilizzazione "a posteriori" dei dazi, può essere invocato solo se l'errore dell'autorità sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede, il quale deve anche aver rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore in relazione alla sua dichiarazione in dogana, sicché quando l'errore dell'Amministrazione sia consistito nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell'esportatore – in particolare sull'origine della merce – tale buona fede non sussiste e il debitore è tenuto a sopportare il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato:

che C. I. s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia Dogane e Monopoli contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione della società avverso l'avviso di accertamento per dazi ed IVA con riguardo all'anno 2005;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 12 comma 7° della legge n. 212/2000 (e del correlativo termine dilatorio di sessanta giorni) agli avvisi di rettifica in materia doganale e che, inoltre, la contribuente non avrebbe fornito alcuna prova circa l'errore colpevole commesso dall'autorità doganale;

Considerato:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, attraverso il primo, la C. I. assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7°, L. n. 212/2000, per mancata concessione al contribuente del termine di sessanta giorni tra la notifica del processo verbale di constatazione e l'atto di rettifica dell'accertamento, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.;

che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 220, par. 2 lett.b) Cod. Dog. Com ., in rapporto all'art. 360 n. 3 c.p.c.: nella specie, sarebbero coesistite tutte le quattro condizioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'esimente prevista dal citato art. 220;

che l'Agenzia delle Dogane si è costituita con controricorso;

che, all'udienza del 6 luglio 2017, il processo è stato rinviato a nuovo ruolo, essendo pendente, su un'analoga questione, ordinanza n. 9278/2016 di questa Corte, che aveva disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, al quale ha fatto seguito la sentenza della Corte Ue resa in data 20 dicembre 2017 nella causa C-276/16.

che il primo motivo è infondato;

che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, 1. 212/2000 trovino applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o no comportato constatazione di violazioni (Sez. U, n.24823 del 9 dicembre 2015);

che i superiori principi si saldano in maniera armonica con quelli espressi dalla Corte di Giustizia proprio in tema di contraddittorio doganale (Corte giust., sez. V, 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13-, Kamino International Logistics;

che, secondo la Corte europea, il diritto al contraddittorio si applica quando l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, dovendosi consentire ai destinatari incisi dalle determinazioni amministrative rientranti nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione di essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione. Tale diritto sussiste anche quando la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (v. sentenze Sopropé, Corte Giustizia n. 349/07 nonché n. 383/13);

che, quando il diritto dell'Unione non fissa né le condizioni alle quali deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa né le conseguenze della violazione di tali diritti, tali condizioni e tali conseguenze rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale ad essi comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività);

che siffatta soluzione è applicabile alla materia doganale nella misura in cui l'art. 245 del codice doganale rinvia espressamente al diritto nazionale, precisando che «le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri», fermo restando che gli Stati membri possono legittimamente consentire l'esercizio dei diritti della difesa secondo le stesse modalità previste per la disciplina delle situazioni interne purché esse siano conformi al diritto dell'Unione e, in particolare, non compromettere l'effetto utile del codice doganale (Sez. 6-5, n. 14043 del 01/06/2018);

che, secondo la Corte UE, se il destinatario di avvisi di rettifica dell'accertamento come quelli di cui trattasi ha la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione di detti atti fino alla loro eventuale riforma e se il giudice nazionale verifica che nell'ambito del procedimento amministrativo, le condizioni di cui all'articolo 244 del codice doganale non sono applicate in modo restrittivo, non può ritenersi pregiudicato il rispetto dei diritti della difesa del destinatario degli avvisi di rettifica dell'accertamento;

che una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltati, determina l'annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza della suddetta irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (Corte giust. 10 settembre 2013, G. e R., C-383/13 PPU, punto 38, nonché Corte giust., 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 e C-130/13, EU:C:2014:2041);

che, nella specie, l'attività di revisione dell'accertamento doganale è scaturita da un'informativa dell'OLAF, organismo comunitario preposto alla repressione delle frodi finalizzate all'evasione dei tributi comunitari, rispetto alla quale l'Agenzia era del tutto vincolata: conseguentemente l'audizione della società ricorrente non avrebbe potuto comportare un risultato diverso;

che anche il secondo motivo è infondato, giacché in tema di tributi doganali, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore richiesto dall'art. 220, n. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario) ai fini dell'esenzione della contabilizzazione "a posteriori" dei dazi, può essere invocato solo se l'errore dell'autorità sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede, il quale deve anche aver rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore in relazione alla sua dichiarazione in dogana, sicché quando l'errore dell'Amministrazione sia consistito nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell'esportatore – in particolare sull'origine della merce – tale buona fede non sussiste e il debitore è tenuto a sopportare il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo (Sez. 5, n. 13770 del 06/07/2016; Sez. 5, n. 7702 del 27/03/2013);

che, nel caso di specie, la CTR ha coerentemente applicato i predetti principi;

che il ricorso va dunque respinto;

che le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione autorizzano la compensazione integrale delle spese di lite;

che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa interamente le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 21 novembre 2018

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