Cassazione, sentenza n. 350 del 09/01/2019
Sentenza n. 350 del 09/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 350
- Data
- 09/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente aveva ricevuto fatture per servizi di smaltimento con aliquota IVA agevolata e l’Ufficio le aveva contestato l’omessa regolarizzazione, ritenendo dovuta l’aliquota ordinaria; la CTR aveva annullato le sanzioni. La Corte ha stabilito che il committente deve verificare la regolarità formale della fattura e i suoi requisiti essenziali, ma non è tenuto a controllare la corretta qualificazione fiscale sostanziale dell’operazione compiuta dal prestatore. Ha quindi rigettato il ricorso dell’Ufficio, dichiarato inammissibile quello incidentale condizionato e compensato le spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Con l'impugnata sentenza la CTR, in riforma della prima decisione, accoglieva il ricorso originariamente promosso da F. S.r.l., ma poi coltivato dalla incorporante E. S.r.l. che aveva proposto appello, avverso l'atto 2003 di irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8, per non aver la contribuente provveduto a regolarizzare le fatture "passive" ricevute da altra Società, che aveva applicato l'aliquota agevolata del 10% al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 127 sexiesdecies, Parte 4, Tabella A, allegata, in luogo di quella ordinaria ritenuta dall'ufficio corretta, in relazione alla prestazione di servizi di smaltimento di CDR "Combustibile derivati da rifiuti".
2. Secondo la Regionale la contribuente non sarebbe stata difatti tenuta a regolarizzare le fatture perchè l'applicazione della aliquota da parte dell'emittente non era frutto di errore "sui dati di fatto fiscalmente rilevanti", bensì il risultato di una valutazione giuridica non emendabile dalla medesima contribuente, committente il servizio di smaltimento; la Regionale concludeva dichiarando "tale motivo assorbente di ogni altro".
3. L'ufficio ricorreva per sette motivi, mentre la contribuente E. S.r.l. resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato in relazione alle eccezioni rimaste assorbite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi cinque motivi del ricorso principale, dopo aver ricordato di aver eccepito l'inammissibilità dell'appello, sia perchè al momento della sua proposizione E. S.r.l. non aveva ancora incorporato F. S.r.l., sia perchè il difensore di E. S.r.l. era sfornito di valida procura, lamentava che la Regionale aveva omesso di pronunciare sulle stesse incorrendo nella violazione dell'art. 112 c.p.c., in subordine addebitava alla CTR di aver implicitamente rigettato le due eccezioni senza alcuna spiegazione incorrendo nella violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, quanto alla prima eccezione veniva anche denunciata la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis.
1.1. I motivi sono infondati.
1.2. Deve essere a riguardo osservato – con ciò rispondendo anche alla contribuente per la quale le eccezioni in parola avrebbero incontrato la preclusione derivata dal divieto dei nova in appello stabilita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 – che in realtà l'errore che dall'ufficio viene imputato alla Regionale è quello di non aver rilevato un paio di nullità processuali che in thesi avrebbero dato luogo all'inammissibilità dell'appello.
1.3. Sennonchè per la prima delle dette due nullità processuali che per quanto prospettato dall'ufficio è stata fatta consistere in un difetto di legitimatio ad causam – mai può essere questione di omessa pronuncia ovvero al contrario di pronuncia implicita e tanto meno di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis. E bensì – invece – del diverso vizio di attività del giudice che ha mancato di comminare una nullità processuale rilevabile ex officio (Cass. sez. 6 n. 6174 del 2018; Cass. sez. 1 n. 15843 del 2015).
1.4. Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, nella sua versione anteriore la seconda eccezione dà luogo – non ad un difetto di rappresentanza processuale come nel rito ordinario – bensì ad un difetto di assistenza tecnica (v. Cass. sez. trib. n. 29591 del 2011; Cass. sez. trib. n. 29587 del 2011). Trattasi quindi di un vizio non rilevabile ex officio – e pertanto sanabile in assenza di apposita eccezione (Cass. sez. 6 n. 1245 del 2017) – che erroneamente la CTR ha ritenuto assorbito. Sennonchè – secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, applicabile ratione temporis – il vizio processuale sarebbe stato piuttosto quello per cui la CTR avrebbe dovuto provvedere ad invitare la parte a munirsi di difensore. Una nullità che pertanto avrebbe potuto eccepirsi soltanto dal contribuente quale parte interessata a farlo (Cass. sez. un. n. 29919 del 2017; Cass. sez. trib. n. 3120 del 2016).
2. Con il sesto motivo del ricorso principale, formulato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, l'ufficio deduceva che con l'originario ricorso la contribuente aveva unicamente dedotto la correttezza dell'aliquota applicata dalla Società che aveva prestato il servizio di smaltimento CDR, che pertanto sulla domanda di nullità dell'atto di irrogazioni delle sanzioni per non essere la contribuente tenuta a regolarizzare le fatture, perchè l'applicazione dell'aliquota agevolata era il risultato di una valutazione giuridica sulla quale non poteva intervenire, nonchè sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni per l'obbiettiva incertezza delle stesse, la CTR non avrebbe dovuto pronunciare trattandosi di domande "nuove" e quindi vietate in appello dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2.
2.1. Il motivo con riguardo all'eccezione formulata in appello dalla t contribuente di non essere tenuta a regolarizzare le due fatture – la sola sulla quale la CTR ha poi effettivamente pronunciato ritenendola assorbente ogni altra – è infondato.
2.2. Invero la CTR – senza formulazione di nuove eccezioni come sarebbero state invece p.es. quelle della eccezione di nullità dell'atto di irrogazione sanzioni per difetto di motivazione ovvero per decadenza dalla pretesa ecc. – si è soltanto limitata a regolare secondo legge la concreta fattispecie pervenutale all'esame. La Regionale ha cioè accolto una mera difesa in diritto che non ha implicato alcun accertamento di nuovi fatti che potessero dar luogo a nuove eccezioni fondate su diverse causae petendi (Cass. sez. trib. n. 22010 del 2006).
3. Con il settimo motivo del ricorso principale, formulato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, l'ufficio sosteneva che la CTR avesse sbagliato a ritenere che, trattandosi di una valutazione giuridica della Società che aveva fornito il servizio di smaltimento CDR, la contribuente non fosse tenuta a regolarizzare le due fatture con l'applicazione dell'aliquota ordinaria.
3.1. Il motivo è infondato alla luce della condivisibile giurisprudenza secondo cui "In tema di IVA, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8, in base al quale il cessionario di un bene o il committente di un servizio è tenuto a regolarizzare l'operazione imponibile posta in essere dal cedente o dal prestatore senza emissione di fattura o con fattura irregolare, implica il solo obbligo di verificarne la regolarità formale, con riferimento al dato cronologico della ricezione della fattura "nei termini di legge" ed alla sussistenza dei suoi requisiti essenziali, individuati dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, e non esige invece il controllo sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell'operazione, come si desume dalla circostanza che l'esenzione del cessionario/committente dall'irrogazione della sanzione pecuniaria è subordinata al pagamento della "maggiore imposta eventualmente dovuta" proprio in base ai dati risultanti dallo stesso documento (aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile) e non a quello dell'intera imposta dovuta in base alla corretta valutazione della qualificazione fiscale dell'operazione" (Cass. sez. trib. n. 26183 del 2014; Cass. sez. trib. n. 19624 del 2009).
4. Il ricorso incidentale condizionato – prima ancora che assorbito è inammissibile perchè la contribuente era stata integralmente vittoriosa e la CTR non aveva pronunciato sulle eccezioni qui riproposte (Cass. sez. trib. n. 22095 del 2017).
5. Il successivo intervento delle rammentate Sezioni Unite n. 29919 cit. – che ha risolto il contrasto sorto in seno alla Sezione Tributaria a sfavore del prevalente contrario orientamento (v. Cass. sez. trib. n. 26851 del 2014; Cass. sez. trib. n. 20929 del 2013) induce la Corte a compensare integralmente le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2019
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