Cassazione, sentenza n. 709 del 15/01/2019
Sentenza n. 709 del 15/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 709
- Data
- 15/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un accertamento fondato sugli studi di settore per il 2003, confermato nei due gradi di merito nonostante le contestazioni del contribuente sul procedimento seguito e sui vizi dell’atto. Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha documentato l’adesione alla definizione agevolata dei carichi fiscali e il pagamento integrale delle somme indicate dall’agente della riscossione. Verificata la regolarità della documentazione e dei versamenti, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza statuire sulle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Il sig. M.G. era destinatario di invito al contraddittorio per la definizione dell'accertamento sulla base degli studi di settore per il periodo di imposta 2003. All'esito di due incontri avvenuti tra aprile a maggio 2008, l'Ufficio riduceva la propria rideterminazione di maggiori ricavi da Euro 30.320,00 a Euro 27.000,00 valorizzando l'osservazione del contribuente per cui le funzioni di segretaria erano svolte dalla moglie, per un paio d'ore al giorno, pur "in mancanza di elementi certi ed idonei a quantificare in modo esatto l'attività prestata dal coniuge".
Il contribuente non aderiva alla proposta ed il 28 maggio 2008 gli veniva notificato l'avviso di accertamento per complessivi Euro 34.835,00, di cui 14.911,50 per sanzioni.
2. Spiccava quindi ricorso sollevando diversi profili di illegittimità, inerenti l'accertamento mediante studi di settore di cui contestava la conformità costituzionale, il procedimento seguito dagli uffici, oltre a vizi propri dell'atto.
Le ragioni del contribuente non erano apprezzate dal primo giudice e rigettate anche in grado d'appello.
Ricorre dunque il sig. M.G. affidandosi a sette motivi di gravame, cui controdeduce puntualmente l'Avvocatura Generale dello Stato.
3. In apertura di discussione, il patrono di parte ricorrente produce documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata per i carichi fiscali di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, corredata delle ricevute di pagamento corrispondenti al totale indicato nel prospetto redatto dal Equitalia s.p.a..
3.1. L'Avvocato dello Stato chiede differimento dell'udienza per esaminare la produzione odierna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Verificata la ritualità dei versamenti e la regolarità della documentazione offerta in prova, il Collegio prende atto della predetta istanza, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2019
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