Cassazione, sentenza n. 713 del 15/01/2019

Sentenza n. 713 del 15/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
713
Data
15/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente contestava una cartella IRAP per l’assenza della relata di notifica, la mancata sottoscrizione del ruolo e l’inadeguata indicazione del responsabile del procedimento. La Cassazione chiarisce che l’invio diretto della cartella mediante raccomandata da parte del concessionario segue le regole postali ordinarie e non richiede relata; aggiunge che il ruolo gode di presunzione di legittimità e che la carenza di sottoscrizione, non espressamente sanzionata, non determina nullità. Ritiene inoltre sufficiente l’indicazione del responsabile della stampa, equiparata all’emissione, e rigetta integralmente il ricorso.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 10 maggio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha respinto l'appello proposto dalla società contribuente indicata in epigrafe avverso la sentenza n. 73/01/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa in rigetto del ricorso avverso cartella di pagamento IRAP, annualità 2005.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidato a tre motivi.

Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell'art. 148 c.p.c., dell'art. 156 c.p.c., comma 3 e dell'art. 160 c.p.c. e in subordine dell'art. 149 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, art. 14, comma 1 e dell'art. 2697 c.c.".

Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 167 e 416 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 23 e 54 ed all'art. 115 c.p.c., ovvero vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c. per violazione del cd. "principio di non contestazione"; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. e), conv. con L. n. 156 del 2005".

Con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, conv. in L. n. 31 del 2008, L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 1".

L'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione si sono costituite con controricorso, deducendo l'infondatezza del ricorso.

La società ricorrente e l'Agente della Riscossione hanno infine depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata sul rilievo che la CTR abbia erroneamente omesso di affermare l'inesistenza della notifica della cartella oggetto del presente giudizio, stante la mancanza della relata di notifica sulla copia della cartella di pagamento consegnata alla contribuente, e che in ogni caso ia nullità della notifica non potesse intendersi sanata, va disatteso.

1.2. Applicando alla presente fattispecie i principi generali già illustrati dalla Corte (cfr. Cass. nn. 19587/2018; 12083/2016), con orientamento a cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, si osserva che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982"; la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dal concessionario (come attestato, nel caso di specie, dall'avviso di ricevimento prodotto dal Concessionario e riprodotto dalla stessa ricorrente nel ricorso) non richiede, quindi, la compilazione della relata di notifica.

2.1. Il secondo motivo di ricorso, attinente la mancanza di sottoscrizione del ruolo esattoriale, con cui si censura la sentenza impugnata per aver rilevato il difetto di prova, da parte della ricorrente, e per aver trascurato la mancata contestazione da parte dell'Agente della Riscossione sul punto, ha parimenti disatteso.

2.2. In tema di riscossione, il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito, infatti, da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, sicchè, ove lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso ed è comunque dirimente osservare che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità (cfr. Cass. nn. Cass. 12243/2018; 24322/2014).

3.1. Il terzo motivo di ricorso, attinente l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria nella cartella esattoriale, laddove la ricorrente contesta che "l'Agente della Riscossione aveva adempiuto all'obbligo di indicare il responsabile del procedimento in maniera solo formale, svuotando di contenuto il precetto normativo", avendo indicato unicamente il "responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella" e non anche dell'attività di emissione della cartella, comprensiva delle attività di calcolo ed addebito degli interessi moratori, dell'aggio e degli altri compensi della riscossione, è infondato.

3.2. Correttamente, infatti, la CTR ha escluso la nullità della cartella sul rilievo che l'indicazione del responsabile della "stampa" equivalesse a quella del responsabile dell'"emissione" della cartella, nè è emersa, o è stata in alcun modo provata, l'incompetenza dello stesso in merito alle specifiche attività dianzi indicate.

4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'Agente della Riscossione, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in misura pari ad Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, in favore dell'Agenzia delle Entrate e ad Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agente della Riscossione, con distrazione in favore del difensore antistatario di quest'ultimo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2019

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