Cassazione, sentenza n. 1749 del 23/01/2019
Sentenza n. 1749 del 23/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1749
- Data
- 23/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società chiedeva il rimborso dell’IRPEG sostenendo di poter detrarre integralmente le ritenute svizzere applicate sui dividendi della controllata estera, mentre solo il 40% di tali utili concorreva al reddito imponibile italiano. La Cassazione stabilisce che il credito per imposte estere è limitato alle imposte riferibili alla quota di dividendi tassata anche in Italia, poiché sulle quote escluse non sussiste rischio di doppia imposizione. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando le spese.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino del 14 maggio 2010 che, decidendo su rinvio da Cass. 19 dicembre 2008, n. 29738, ed in accoglimento dell'appello proposto dal contribuente, ha riconosciuto a F. s.p.a. il rimborso, a titolo di IRPEG per l'anno 1997, in relazione ai dividendi distribuiti all'estero dalla controllata di diritto svizzero IHF I. H. s.p.a., della somma di 1.240.395,10, pari al 60% della ritenuta d'imposta ivi subita, in quanto dall'imposta dovuta per la dichiarazione dei redditi del 1998 aveva detratto, a titolo di credito di imposta sui redditi prodotti all'estero, soltanto il 40% delle ritenute applicate a suo carico all'estero, e non l'intero.
Il giudice del rinvio – ormai superata dalla sentenza rescindente la questione della decadenza dalla pretesa del contribuente, essendo la dichiarazione fiscale emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico – ha ritenuto che le ritenute corrisposte all'estero sui redditi ivi prodotti possano essere detratte dall'IRPEG integralmente, in quanto detto limite percentuale non è rinvenibile nel disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15.
La società contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. – L'unico motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 15 e 96 T.U.I.R., in quanto la sentenza impugnata non ha ritenuto che, per determinare l'ammontare del credito d'imposta spettante alla società contribuente ai sensi dell'art. 15, comma 1, T.U.I.R., debba tenersi conto solo dell'ammontare delle imposte che hanno inciso la parte di dividendi esteri che partecipano alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia, secondo quanto previsto dal successivo art. 96.
Il motivo è fondato, sulla base dell'orientamento costante di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi (cfr., fra le altre, Cass. 12 luglio 2018, n. 18400; Cass. 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass. 30 novembre 2012, n. 21351; Cass. 31 gennaio 2011, n. 2255), secondo cui, per determinare l'ammontare del credito d'imposta spettante alla società contribuente ai sensi dell'art. 15 T.U.I.R., deve tenersi conto solo dell'ammontare delle imposte che hanno inciso la parte di dividendi esteri che partecipano alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia, emergendo dagli enunciati di cui agli artt. 15 e 96 T.U.I.R. che l'importo detraibile dal percettore degli utili prodotti all'estero è solo quello delle imposte assolte nel Paese straniero sulla percentuale degli utili che concorrono a formare reddito imponibile anche in Italia (40%, in ipotesi di utili percepiti da società con sede in Paesi extracomunitari, come nella specie).
Ed invero, l'art. 15, comma 1, T.U.I.R., vigente ratione temporis, dispone che "se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione".
Posto che la disciplina intende mettere al riparo i contribuenti dalla doppia imposizione, all'estero ed in Italia, sul medesimo presupposto d'imposta, sarebbe estraneo a tale ratio consentire al contribuente, attraverso il meccanismo del credito/detrazione d'imposta, di recuperare in Italia imposte pagate all'Estero relativamente a percentuali di dividendi ivi prodotti che, non entrando nella formazione della base imponibile in Italia, sono quivi esenti da imposta: con conseguente radicale insussistenza del rischio di doppia imposizione.
Ne consegue che non è conforme a diritto l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, del diritto della società contribuente a detrarre dall'imposta dovuta per l'anno 1997 l'intero importo delle somme corrisposte a titolo di imposta nel Paese extracomunitario sugli utili distribuiti dalla società collegata.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della società.
2. – Le spese vengono interamente compensate, in considerazione della relativa novità della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019
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