Cassazione, sentenza n. 1760 del 23/01/2019

Sentenza n. 1760 del 23/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
1760
Data
23/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La cartella derivava dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per il 2001 ed era stata notificata l’11 gennaio 2005; i giudici di merito l’avevano annullata ritenendo decorso il termine di decadenza. La Cassazione ha applicato la disciplina transitoria introdotta nel 2005, secondo cui, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la notifica poteva avvenire entro il quinto anno successivo alla presentazione. Ha quindi giudicato tempestiva la cartella, accogliendo il ricorso dell’Agenzia e rinviando alla CTR per l’esame di eventuali ulteriori ragioni d’impugnazione.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato, con unico motivo, la sentenza n. 20/2/2011, depositata dalla CTR della Basilicata il 20.01.2011.

Ha riferito che il Centro Gomme di M.G. e F.lli s.a.s. aveva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, eccependo in particolare la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo ed impositivo, per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25. La contribuente nello specifico si doleva che a fronte della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2001 il ruolo era stato formato oltre il biennio previsto dalla normativa e la cartella era stata notificata l'11 gennaio 2005, quindi tardivamente.

La CTP aveva accolto il ricorso e l'appello proposto dall'Ufficio era stato rigettato con la sentenza ora impugnata.

Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, del D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, lett. b), del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, conv. in L. n. 156 del 2005, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè violata la disciplina sui termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle imposte e per la notifica della relativa cartella di pagamento. Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza impugnata.

La contribuente, cui il ricorso risulta ritualmente notificato, non si è costituito. All'udienza pubblica del 17 settembre 2018, dopo la discussione, il P.G. e le parti hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e trova pertanto accoglimento.

La giurisprudenza di Legittimità, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, ha ripetutamente affermato che il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 156 del 2005, ha fissato al comma 5 bis i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni; ha inoltre introdotto una disciplina transitoria con il comma 5-ter, il quale, sostituendo il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, ha stabilito che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, quanto alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e quanto alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2002, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (Cass., sent. n. 4745 del 2006; sent. n. 24048 del 2011; sent. n. 15661 del 2014; sent. n. 29845/2017. Con riguardo all'iva cfr. da ultimo ord. n. 8321/2018).

La disciplina è stata introdotta, modificando la precedente, all'esito di un processo di riequilibrio del rapporto amministrazione-contribuente in ordine ai tempi di accertamento delle imposte e della relativa riscossione, più adeguato ai parametri costituzionali, così dando seguito alla sentenza della Corte Cost. n. 280 del 2005, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, così di fatto lasciando il contribuente in una situazione di intollerabile incertezza sui tempi dell'azione esecutiva del fisco, per essere sottoposto, anche dopo l'accertamento e la iscrizione a ruolo di maggiori imposte, alla prescrizione decennale del potere di notifica della cartella esattoriale (cfr. Cass., sent. n. 22223 del 2015). Peraltro la norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova come tale applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, che siano pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice, così garantendo non solo la tutela dell'interesse del contribuente, ma, attesa la sua sopravvenienza rispetto a rapporti pendenti, l'interesse dell'erario ad evitare termini decadenziali precedentemente insussistenti (cfr. Cass., sent. n. 15661 del 2014 cit.).

Così ricostruito dalla giurisprudenza l'assetto normativo all'indomani della introduzione delle modifiche apportate dalla citata L. n. 156, nel caso di specie, in cui è pacifico che la cartella impugnata fu notificata alla contribuente l'11 gennaio 2005, essa è da ritenersi tempestiva, avendo tempo il concessionario di procedere alla notifica del titolo sino al 31 dicembre 2006.

La sentenza va pertanto cassata e, non essendovi elementi da cui verificare se il contenzioso sia stato introdotto anche per altre ragioni, la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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