Cassazione, sentenza n. 1774 del 23/01/2019

Sentenza n. 1774 del 23/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
1774
Data
23/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva annullato una cartella per omessi versamenti, ritenendo non provata la notificazione degli atti presupposti e necessaria la sottoscrizione del responsabile. La Cassazione chiarisce che la cartella non richiede firma autografa quando intestazione e dati consentono di individuarne con certezza la provenienza; nel controllo automatico, inoltre, la pretesa deriva direttamente dalla dichiarazione e non presuppone un precedente atto impositivo. In assenza di una specifica lesione del diritto di difesa, accoglie i ricorsi dell’Agenzia e dell’agente della riscossione e, decidendo nel merito, respinge l’impugnazione della contribuente.

Testo della pronuncia

L'Amministrazione finanziaria riscontrava a carico di Pro.De. Srl, poi divenuta V. M. Srl, in fallimento, omessi versamenti per l'anno d'imposta 2005 ed emetteva cartella di pagamento per il corrispondente importo. La società impugnava contestando, tra l'altro, la mancata notificazione dell'atto presupposto e l'assenza della sottoscrizione dell'atto. La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia respingeva il ricorso. Interponeva appello la contribuente e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata n. 137/65/12 accoglieva il gravame annullando la cartella, poichè l'Ufficio non aveva dimostrato la notifica degli atti presupposti e perchè essa era carente della sottoscrizione del responsabile dell'Ente emittente e del direttore dell'Ufficio accertatore.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza l'Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi. Equitalia Nord Spa ha notificato controricorso con ricorso incidentale, affidato ad un motivo. La società contribuente non ha svolto attività difensiva in questo grado. Le parti costituite non hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 5, 6 e 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art.54-bis, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Commissione Regionale avrebbe omesso di considerare che nel caso di maggiore imposta liquidata dall'ufficio a seguito di controllo automatico sulla dichiarazione del contribuente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna comunicazione, qualora non vengano riscontrati errori o incertezze incidenti sugli aspetti rilevanti della dichiarazione stessa. Inoltre, la Commissione Regionale non avrebbe considerato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, non prevede alcuna sanzione di nullità, ma impone soltanto all'ufficio di eseguire la predetta comunicazione al fine di assicurare la partecipazione del contribuente.

Con il secondo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 14, 17 e 25, nonchè del D.M. n. 321 del 1999, art. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Commissione Regionale avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la sottoscrizione della cartella esattoriale, laddove (al contrario) la norma ammette la sufficienza dell'intestazione ai fini dell'individuazione dell'autorità emittente.

Con il terzo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 14, 17 e 25, nonchè del D.M. n. 321 del 1999, art. 2 e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Commissione Regionale non avrebbe tenuto conto che la mancanza della sottoscrizione della cartella non è idonea a porre nel nulla il ruolo ad essa presupposto, trattandosi di mero atto interno destinato ad essere poi trasfuso e compreso nella cartella stessa, che a sua volta non necessita di sottoscrizione autografa.

Le doglianze sono connesse tra loro e meritano di essere trattate unitamente all'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale Equitalia Nord Spa lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la C.T.R. avrebbe errato nel ravvisare la necessità della sottoscrizione della cartella impugnata.

Le censure contenute nel ricorso principale e in quello incidentale sono fondate.

La Corte Cost., con ordinanza n. 117 del 21/04/2000 ha infatti affermato che la sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'atto soltanto nei casi in cui ciò è espressamente previsto dalla legge, "essendo di regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene".

Il principio è pacificamente applicabile al caso di specie, posto che "La cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 25, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonchè l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14894 del 05/06/2008, Rv. 603597; conformi, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10805 del 05/05/2010, Rv. 613230; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8613 del 15/04/2011, Rv. 617590; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014, Rv. 633901).

Inoltre nel caso di specie si discute di cartella conseguente ad imposte liquidate dall'ufficio sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente e ritenuta corretta. Poichè in tale ipotesi non è previsto alcun atto precedente, posto che la pretesa impositiva deriva direttamente dalla dichiarazione presentata dall'interessato, va ulteriormente confermata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella – secondo una interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 7, comma 1, c.d. Statuto del contribuente-sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613233).

Non avendo nel caso di specie il contribuente allegato alcuna specifica lesione al suo diritto di difesa che sarebbe (in ipotesi) derivata dalla mancata notificazione di atti presupposti alla cartella, occorre ribadire l'ulteriore principio secondo cui "Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613234 conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n.3516 del 07/03/2012, Rv. 621932 e Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15580 del 22/06/2017, Rv. 644722).

Nè può affermarsi che la mancata sottoscrizione della cartella per quanto visto, non prevista dalla legge – possa riflettersi in vizio del ruolo, posto che – come già detto – la cartella esattoriale costituisce atto in sè idoneo e sufficiente a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza della pretesa impositiva e le sue ragioni. Non è prevista la preventiva notificazione al contribuente del ruolo sulla cui base la cartella è stata emessa, nè la sottoscrizione in forma autentica dello stesso.

Da quanto esposto consegue l'accoglimento tanto del ricorso principale che di quello incidentale.

Sussistendo inoltre i presupposti per decidere la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall'art. 384 c.p.c., comma 2, la Corte cassa la sentenza impugnata e rigetta il ricorso del contribuente. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di merito, ponendo invece quelle del presente grado, liquidate come da dispositivo, a carico del contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta il ricorso del contribuente. Compensa per intero tra le parti le spese dei due gradi di merito e condanna la V. M. Srl al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 17.000 oltre S.P.A.D. in favore dell'Agenzia delle Entrate ed in Euro 17.000 oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15% ed accessori di legge in favore di Equitalia Nord Spa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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