Cassazione, sentenza n. 1961 del 24/01/2019

Sentenza n. 1961 del 24/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
1961
Data
24/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La Commissione regionale aveva annullato alcune intimazioni di pagamento per mancanza di sottoscrizione, responsabile e motivazione, nonché per asseriti vizi dei ruoli e delle notifiche delle cartelle presupposte. La Corte afferma che l’intimazione, quale atto vincolato conforme al modello ministeriale, è sufficientemente motivata mediante il riferimento alla precedente cartella e non è invalida per le omissioni indicate; riconosce inoltre la validità della notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata. Giudica quindi fondate le censure dell’agente della riscossione contro la decisione regionale.

Testo della pronuncia

La controversia promossa da B. s.p.a., nei confronti di Equitalia Esatri s.p.a, ora Equitalia Nord s.p.a., è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l'accoglimento dell'appello, proposto dalla contribuente, avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, proposto contro intimazioni di pagamento notificate, nel 2008, osservando che si tratta di atti nulli, perchè privi della sottoscrizione e dell'indicazione del funzionario responsabile del procedimento, nonchè di una pur minima motivazione, perchè basate su ruoli non esecutivi, in quanto non sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, e perchè la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento è inesistente e comunque non provata, mancando le retate di notifica sottoscritte dall'agente notificatore, mancando la sottoscrizione del destinatario o della persona autorizzata al ricevimento dell'atto, essendo quella apposta illeggibile.

L'Agente della riscossione ricorre per la cassazione della sentenza con nove motivi, cui l'intimata società resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, nonchè falsa applicazione dell'art. 125 c.p.c., comma 1, non avendo il giudice di appello considerato che è sufficiente che l'intimazione di pagamento sia conforme al modello ministeriale, non comportando la mancanza di sottoscrizione l'invalidità dell'atto, se riferibile inequivocabilmente all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

Con il secondo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, L. n. 241 del 1990, art.21 octies, nonchè falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, non avendo il giudice di appello considerato che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta l'invalidità della intimazione di pagamento, in difetto di specifica previsione normativa al riguardo, e che si tratta di atto a cui non è applicabile la disciplina prevista per la cartella di pagamento, peraltro, riferibile soltanto ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1/6/2008, ipotesi, nel caso di specie, insussistente.

Con il terzo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, L. n. 241 del 1990, art. 21 ter, nonchè falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, non avendo il giudice di appello considerato che gli atti posti in essere dall'agente della riscossione sono diretti a dare esecuzione ad un provvedimento amministrativo già perfetto, formato dall'ente impositore secondo precise regole procedimentali che non possono essere estese all'intimazione di pagamento, cui sono invece applicabili le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, quelle del codice di procedura civile, e non quelle di cui alla L. n. 241 del 1990.

Con il quarto motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, L. n. 212 del 2000, art. 7, non avendo il giudice di appello considerato che per motivare l'intimazione di pagamento è sufficiente che siano riportati nell'atto gli estremi della cartella di pagamento presupposta ed il relativo importo.

Con il quinto motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, D.M. 3 settembre 1999 n. 321, art. 3, comma 1, D.L. 669 del 1996, art. 5, comma 5, e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4, non avendo il giudice di appello considerato, in merito alla mancata sottoscrizione dei ruoli, che Equitalia Esatri s.p.a., già nel giudizio di primo grado, aveva depositato gli estratti di ruolo contenenti l'attestazione dell'agente della riscossione di conformità alle risultanze informatiche dall'Amministrazione finanziaria, che attribuisce ad essi piena efficacia probatoria.

Con il sesto motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25, 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3, 14, art. 149 c.p.c., non avendo il giudice di appello considerato che l'originale della cartella di pagamento, che viene notificata in un unico esemplare, non può, e non deve, essere prodotto in giudizio dall'agente della riscossione.

Con il settimo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25, 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3, 14, art. 149 c.p.c., non avendo il giudice di appello considerato che la redazione della relata di notifica delle cartelle di pagamento non è prevista nel caso di notificazione effettuata direttamente dall'esattore, senza l'intermediazione di un agente notificatore, mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e che laddove è previsto tale formalità, la sua omissione costituisce mera irregolarità del procedimento notificatorio.

Con l'ottavo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., avendo il giudice di appello pronunciato ultra petita atteso che la mancanza di sottoscrizione negli avvisi di ricevimento del destinatario o della persona autorizzata a ricevere l'atto, così come l'illeggibilità della sottoscrizione ove apposta, non era oggetto d'impugnazione nel giudizio di primo grado, e che la relativa questione è stata proposta soltanto in secondo grado, in violazione del divieto di domanda nuove in appello.

Con il nono motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, errata e contraddittoria motivazione in merito alla lamentata mancanza di sottoscrizione negli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento non avendo la sentenza del giudice di appello chiarito partitamente il vizio che affligge ciascuna intimazione di pagamento impugnate.

Va, preliminarmente, ricordato che nel giudizio di legittimità non è ammesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di nuova documentazione, e che la mera allegazione di un provvedimento di sgravio disposto dall'Ufficio in ottemperanza ad una sentenza favorevole al contribuente, non conduce di per sè alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.

I primi quattro motivi di impugnazione, scrutinabili congiuntamente in quanto connessi, attingono la decisione adottata dal giudice di appello in merito alla validità delle intimazioni di pagamento, quali atti in sè considerati, e sono fondati per le ragioni di seguito riportate.

Giova premettere che la sentenza della CTR lombarda riconduce, appunto, all'oggetto della materia del contendere, la questione della legittimità delle intimazioni di pagamento notificate alla contribuente il 21/4/2008, avuto riguardo sia a vizi loro propri, sia a vizi derivati, conseguenti cioè alla dedotta inesistenza, o invalidità, della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, nonchè alla contestata regolarità dei ruoli recanti i crediti tributari posti in riscossione.

Quanto al primo profilo, va richiamato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui "L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicchè è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata." (Cass. n. 28689/2018).

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, infatti, così recita: "2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica".

Dal dato normativo si evince che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo nel termine di cinque giorni, per cui lo stesso non è annullabile a causa della omessa indicazione del responsabile del procedimento in quanto, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2, "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (Cass. S.U. n. 14878/2009).

Non occorre, quindi, che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. n. 2373/2013 e n. 9778/2017, in tema di cartelle di pagamento), indicazione che, nel caso di specie, non è affatto mancata.

Nè appare superfluo ricordare il principio affermato dalla Corte, sia pure con riferimento ad altro atto riscossivo, secondo cui "La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore all'1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito nella L. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall'1 giugno 2008, nè è affetta da annullabilità, essendo la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, priva di sanzione, trovando applicazione dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato." (Cass. n. 332/2016), e la fattispecie esaminata riguarda un periodo affatto antecedente la suindicata data.

Gli ulteriori motivi di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto connessi, attingono la decisione adottata dal giudice di appello in ordine alla validità delle cartelle di pagamento richiamate negli avvisi impugnati, quali atti presupposti, sono parimenti fondati per le ragioni di seguito riportate.

L'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti l'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'erario, sicchè tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto riscossivo.

La società B. ha dedotto – con successo in grado di appello – l'inesistenza, e comunque l'invalidità, della notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, nonchè la illegittimità delle stesse "perchè basate su ruoli non esecutivi, non essendo stati sottoscritti a norma del D.P.R. n. 602 del 1997, art. 12, comma 4" (cfr. sentenza della CTR pagg. 4 e 5).

La decisione del giudice di appello appare censurabile perchè si regge su un rilievo del tutto fallace, quello della "inidoneità dei documenti avversari prodotti, vale a dire degli estratti di ruolo ed avvisi di ricevimento postali, onde integrare gli estremi della prova della notifica delle cartelle di pagamento, occorrendo all'uopo la produzione delle cartelle di pagamento con relativa relata di notifica, nel caso non effettuata (…) non essendo sufficiente la mera spedizione da parte dell'autore dell'atto al suo destinatario, senza la tassativa attività intermediativa dell'agente della notificazione ex art. 149 c.p.c. ed L. n. 890 del 1982, ex artt. 3 e 14, anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale".

In generale, la cartella esattoriale può essere notificata – com'è appunto accaduto nel caso in esame – ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario, poi agente della riscossione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina – applicabile ratione temporis – del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32, 33, 34 e 39, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

La notifica, in tal caso, si perfeziona con l'indicazione nell'avviso di ricevimento della data e della sottoscrizione della persona che ha ricevuto l'atto, conformemente alle disposizioni del citato D.M., recante "l'approvazione delle condizioni generali del servizio postale", il quale, all'art. 32, per gli invii di posta raccomandata, richiede che il plico venga consegnato "al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta".

E' stato osservato che, anche ove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria "fino a querela di falso" di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente soltanto in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014, n. 2008/2008).

Ne discende che, ai fini qui considerati, nessun rilievo può essere attribuito alla lamentata illeggibilità della sottoscrizione della persona a cui l'agente postale ha provveduto a consegnare l'atto, essendosi la contribuente limitata ad affermare, alquanto genericamente, di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali, e di non essere conseguentemente a conoscenza della pretesa impositiva, mentre la produzione in giudizio, da parte dell'agente della riscossione, di copia fotostatica dell'avviso di ricevimento (recante il numero identificativo della cartella), impone all'obbligato di contestare specificamente e tempestivamente la conformità delle copie agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., altrimenti non può dolersi dell'efficacia probatoria attribuita dal giudice alle copie acquisite agli atti di causa.

Difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016, n. 23213/2014, n. 16949/2014, 4895/2014, n. 9111/2012, n. 270/2012).

La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'esaminato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, trova, invero, riscontro anche nella stessa L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, "può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", venendo fatti espressamente salvi i disposti di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 45.

Com'è noto, la norma accomuna modalità procedimentali distinte per la notifica della cartella di pagamento in quanto, accanto alla individuazione, nella prima parte, dei soggetti abilitati assimilati all'Ufficiale giudiziario, competenti ad eseguire la notifica della cartella nelle forme previste per la notifica degli atti giudiziari, come disciplinate dal Codice di rito e dalla L. n. 890 del 1982, ha previsto, nella seconda parte, una forma alternativa di notifica – corrispondente a quella effettuata "direttamente" dagli Uffici finanziari a mezzo posta: L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 1 – che consente al Concessionario (Agente) di avvalersi "direttamente" del servizio postale ordinario, consegnando in plico sigillato la cartella all'ufficio postale per la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento.

Appare, dunque, evidente che tale forma speciale di notifica si colloca al di fuori delle attività di competenza degli Ufficiali giudiziari, e soggetti abilitati assimilati, esaurendosi nel compimento delle modalità richieste per la ordinaria spedizione postale in raccomandazione con avviso di ricevimento, rimanendo quindi estranea alla fattispecie notificatoria in questione la redazione della relata di notifica.

Va, peraltro, escluso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, con la disposizione dell'u.c. – che in via residuale rinvia al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per quanto non diversamente prescritto – abbia inteso operare un generale richiamo anche alle forme di notifica degli atti giudiziari, e quindi anche all'obbligo di redazione della relazione di notifica, atteso che tale adempimento è funzionale a rendere edotta la parte richiedente della avvenuta consegna dell'atto notificando e, come è stato chiarito da questa Corte, la prova della notifica della cartella può risultare" o "dalla relazione di notificazione iscritta sulla cartella," o "dall'avviso di ricevimento, dove l'utilizzo – nell'art. 26, comma 5 – della preposizione disgiuntiva ("aut….aut") è sicuro indice della modalità alternativa della notifica speciale direttamente effettuata dal Concessionario (Agente) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, rispetto alla notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari ovvero ai sensi della L. n. 890 del 1982, artt. 1 – 3 (Cass. n. 6395/2014, n. 11708/2011, n. 14327/2009).

Quanto, poi, alla sufficienza della produzione, da parte dell'agente della riscossione, degli estratti di ruolo, è appena il caso di ricordare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (Cass. n. 11141/2015 e n. 11142/2015).

Il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. D.p.r. n. 602 del 1973, ex art. 49) e, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale, la quale, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l'indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 (Cass. n. 24235/2015, in motivazione).

L'estratto di ruolo, di conseguenza, "costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata (anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito)" (Cass. n. 11141/2015 e n. 11142/2015 cit.).

Tanto premesso, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente della riscossione dia la prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), come è appunto avvenuto nel caso in esame, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella (l'estratto di ruolo è atto interno e deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo notificato di regola con la cartella) mediante essa conosciuti, non tempestivamente opposti, nè d'altro canto sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014); la cartella esattoriale, infatti, non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (Cass. n. 12888/2015, n. 24235/2015 cit.).

La sentenza della CTR lombarda si è palesemente discostata dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e deve, conseguentemente essere cassata, e non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa, con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente.

In dispositivo la liquidazione delle spese del giudizio, che sono compensate atteso il progressivo consolidarsi della richiamata giurisprudenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019

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