Cassazione, sentenza n. 1963 del 24/01/2019
Sentenza n. 1963 del 24/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1963
- Data
- 24/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo relativo a più cartelle, sostenendo di aver conosciuto le pretese soltanto dopo il diniego di un finanziamento e contestando, tra l’altro, la notificazione e la prescrizione dei crediti. La Commissione regionale aveva tuttavia dichiarato anzitutto inammissibile il ricorso per mancata prova della notificazione dell’atto introduttivo all’agente della riscossione; le ulteriori considerazioni sul merito erano quindi svolte ad abundantiam. Poiché i motivi di cassazione non censuravano tale autonoma decisione pregiudiziale sul contraddittorio, la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Testo della pronuncia
C.R. impugnò, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e nei confronti di Equitalia Polis s.p.a. (poi Equitalia Sud s.p.a.), l'estratto di ruolo stampato il 21/10/2010, relativo a cinque diverse cartelle di pagamento, recanti crediti tributari e non, assumendo di averne avuta conoscenza soltanto a seguito di diniego di finanziamento bancario, e l'adita CTP accolse il ricorso, sul rilievo che mancava la prova della avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, ma la decisione, su appello dell'Agente della riscossione, che in primo grado era stato dichiarato contumace, venne riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, che dichiarò l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata instaurazione del contraddittorio, per difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione a taluni dei crediti iscritti a ruolo di natura non tributaria (cartelle di pagamento nn. (—), (—), (—)), infine, per carenza d'interesse all'impugnazione, essendo il ruolo atto interno dell'Amministrazione, e dunque improponibile un'azione di mero accertamento negativo, volta ad ottenere in via anticipata la declaratoria di insussistenza della pretesa tributaria.
Per la cassazione di questa sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui resiste l'Agente della riscossione con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, giacchè il giudice di appello non ha considerato che l'impugnazione proposta dal contribuente investe formalmente l'estratto di ruolo, ma sostanzialmente le cartelle di pagamento, in quanto mai notificate, e ciò è consentito per recuperare l'esercizio del diritto di difesa nei confronti di una pretesa impositiva ingiusta.
Con il secondo mezzo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 32 e 58, giacchè il giudice di appello non ha tenuto conto della eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'Agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado.
Con il terzo mezzo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c., giacchè il giudice di appello non ha considerato che dalla violazione delle disposizioni in materia di notificazione degli atti impositivi aventi efficacia esecutiva ai fini della riscossione esattoriale deriva la dedotta inesistenza/nullità della notifica delle cartelle di pagamento, e che la documentazione prodotta in copia fotostatica dall'Agente della riscossione consiste negli estratti delle cartelle di pagamento impugnate, non corredati da alcun elemento atto a dimostrare il rispetto delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, invio allo stesso della raccomandata con avviso di ricevimento), nel caso in cui non sia possibile la consegna dell'atto a mani del destinatario, ed il contenuto delle cartelle di pagamento, documenti che l'Agente della riscossione è tenuto a conservare per cinque anni.
Con il quarto mezzo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, giacchè il giudice di appello non ha considerato che gli estratti di ruolo prodotti in giudizio sono privi della necessaria "attestazione" da parte del funzionario circa la loro provenienza.
Con il quinto mezzo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 20, 28, art. 2719 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, giacchè il giudice di appello non ha considerato che gli estratti di ruolo sono stati prodotti in giudizio in copia fotostatica per cui sono privi di valore probatorio.
Con il sesto mezzo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., n. 4, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, lamenta insufficienza della motivazione della sentenza di appello stante l'omesso esame della eccezione di prescrizione dei pretesi crediti, per decorso del relativo termine quinquennale previsto per i tributi locali, le imposte periodiche (Irpef ed Iva), nonchè le sanzioni tributarie.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Il giudice di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, sul rilievo che il contribuente non ha depositato l'avviso di ricevimento della notifica, eseguita a mezzo posta, nei confronti dell'Agente della riscossione, che non si era costituito ed era stato ritenuto contumace, facendo così applicazione del principio, ripetutamene affermato da questa Corte, secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (tra le altre, Cass. n. 17600/2012, n. 16354/2007).
Con la decisione della questione pregiudiziale (art. 276 c.p.c.), la quale precede l'esame nel merito del ricorso, il giudice di appello si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia tributaria, ed impropriamente ha inserito nella sentenza una serie di argomentazioni sul merito, ciascuna integrante autonoma ratio dedicendi a sostegno della decisione.
Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgere l'impugnazione alla statuizione pregiudiziale, riguardante il contraddittorio processuale, non avendo viceversa un concreto interesse ad impugnare la decisione, pretendendone il sindacato, in relazione alla motivazione di merito, in quanto da ritenersi svolta ad abundantiam (tra le altre, Cass. 30393/2017, n. 17004/2015, n. 3840/2007).
Nessuno dei motivo del ricorso per cassazione attinge la sentenza in ordine alla statuizione sul difetto di prova della regolarità del contraddittorio processuale in prime cure.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019
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