Cassazione, sentenza n. 3059 del 01/02/2019
Sentenza n. 3059 del 01/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3059
- Data
- 01/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio concerneva avvisi bonari per la tassa rifiuti e, in particolare, l’estensione della superficie tassabile, l’attivazione del servizio comunale, l’autosmaltimento e la riduzione prevista per le utenze fuori zona. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva confermato la tassazione al 40%, limitandosi a condividere genericamente la decisione di primo grado, senza esaminare le specifiche contestazioni del Comune né l’appello incidentale della contribuente. La Cassazione ha ravvisato una motivazione sostanzialmente mancante, accolto entrambi i ricorsi sulle relative censure e disposto un nuovo rinvio alla CTR.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La società S. srl, con due autonomi ricorsi, impugnava due avvisi bonari di pagamento, con i quali il Comune di Pozzo d'Adda (Mi) aveva richiesto il pagamento della tassa rifiuti nei limiti dichiarati nella denuncia effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, determinando che la tassa fosse calcolata nella misura del 40%, così come previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 2, per gli utenti ubicati fuori zona.
3. Il Comune di Pozzo d'Adda proponeva appello, eccependo l'inammissibilità del ricorso originario in quanto l'avviso bonario non era un atto impugnabile e, in ogni caso, deducendo l'infondatezza del ricorso.
4. La Commissione Tributaria Regionale, riuniti i giudizi, in riforma delle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Milano impugnate dal Comune di Pozzo d'Adda con un unico appello, dichiarava la nullità degli atti impugnati per vizi di carattere formale, mancando gli avvisi bonari degli elementi previsti per gli atti impositivi.
5. Avverso tale sentenza il Comune di Pozzo d'Adda proponeva ricorso per cassazione.
6. Questa Corte con sentenza n. 10987 del 2011 cassava la sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, confermando la natura di atti impugnabili degli avvisi.
7. Il Comune, nel giudizio di rinvio, deduceva, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, di aver provveduto ad istituire il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani con delibera del consiglio comunale 28 febbraio 2000, n. 15 e ribadiva la pretestuosità della richiesta della parte ricorrente di chiedere l'esclusione di metri quadri 2375,6, perchè i rifiuti ferrosi e le altre sostanze ivi recuperate erano residui di lavorazione industriale che non potevano considerarsi rifiuti, se non quando pericolosi come affermato dalla Corte di Cassazione.
Inoltre, il Comune deduceva l'infondatezza della pretesa della ricorrente di ritenersi esclusa dall'assoggettamento al tributo nella parte in cui lo smaltimento dei rifiuti prodotti era effettuato in proprio. Infine, il Comune evidenziava l'infondatezza della pretesa di escludere dal compito della superficie tassabile i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.
8. La Commissione Tributaria Regionale nell'ambito del giudizio di rinvio rigettava l'appello principale proposto dal Comune così come l'appello incidentale della parte ricorrente.
I giudici del gravame affermavano che, con decisione condivisibile in fatto e in diritto, la commissione provinciale di primo grado aveva ritenuto provato congruamente da parte della società ricorrente che una rilevante parte del capannone non era interessata alla produzione dei rifiuti. Il Comune non aveva contro dedotto sul punto e nella subordinata aveva chiesto proprio il riconoscimento della debenza della tassa nella misura del 40%.
9. Il Comune di Pozzo d'Adda ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di 6 motivi.
10. La Società S. Srl ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale.
11. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza la società S. srl insiste nelle proprie richieste.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dal Comune, ove conferma la sentenza di primo grado senza riportarne le ragioni.
Sostiene il ricorrente che non può ritenersi motivata la sentenza che richiami genericamente le argomentazioni contenute nelle decisioni precedenti. Il difetto di motivazione sussiste ogni volta che la motivazione si risolvere un'affermazione apodittica, non consenta la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice nelle individuazioni delle ragioni poste a base della decisione.
1.2 Il motivo è fondato.
In sintesi, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia sostanzialmente senza alcuna motivazione, in relazione a tutte le doglianze fatte valere nel giudizio limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado senza peraltro neanche riportarne il contenuto.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, allorchè essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).
Nel caso in esame la sentenza impugnata risulta del tutto sfornita di motivazione, il giudice del gravame, infatti, si è limitato a dire che: "con decisione condivisibile di fatto e di diritto, la commissione di primo grado ha ritenuto provato congruamente da parte della società ricorrente che una rilevante parte del capannone non viene interessata dalla produzione dei rifiuti. In merito il Comune non ha contro dedotto ne dimostrato diversamente anzi, nella subordinata ha chiesto proprio il riconoscimento della debenza della tassa nella misura del 40%" in ciò esaurendosi la parte motiva della decisione.
Risulta del tutto evidente che, una siffatta motivazione, non assolve alla funzione sua propria, di rilevanza anche costituzionale, di esplicitare le ragioni della decisione.
La C.T.R., infatti, si è limitata a rinviare dei tutto genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado – neppure potendosi peraltro individuare un richiamo per relationem alla motivazione da questi espressa dai giudici di primo grado secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 642 del 2015 senza dare conto dell'esame dei motivi di appello dell'Ufficio e senza dimostrare di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto.
Difetta pertanto la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, giustificanti la decisione di rigetto dell'appello su tutti i profili evocati dall'appellante.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal Comune, ove afferma di aver istituito il servizio senza alcun esclusione territoriale, così da ritenere legittima la sentenza del giudice di primo grado di ridurre la tassa del 40% prevista per i fuori zona.
La commissione tributaria regionale non ha tenuto conto omettendo qualsiasi motivazione della circostanza dedotta dal Comune di aver attivato il servizio circostanza decisiva per la controversia in quanto l'istituzione del servizio non consentiva la contribuente di esimersi neanche in parte dalla tassazione.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal Comune ove ritiene pretestuosa la pretesa della parte ricorrente di escludere dalla superficie assoggettabile metri quadri 2375,6 perchè si produrrebbero sostanze avviate recupero.
Anche di tale circostanza la commissione tributaria regionale non ha tenuto conto omettendo in proposito qualsiasi motivazione.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal Comune ove ritiene irrilevante l'autosmaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi fatto dalla parte ricorrente. Ancora una volta alla commissione tributaria regionale non ha minimamente tenuto conto omettendo qualsiasi motivazione della circostanza dedotta dal Comune decisiva per la controversia.
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal Comune ove afferma che basta l'utilizzabilità dei locali per determinare l'assoggettamento alla tassa rifiuti. Anche in questo caso la commissione tributaria regionale non ha minimamente tenuto conto omettendo in proposito qualsiasi motivazione della suddetta da deduzione.
6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal Comune, o afferma l'infondatezza della pretesa della parte ricorrente di escludere dal compito della superficie quella dei magazzini e dei depositi. Ancora una volta commissione tributaria regionale non ha tenuto conto omettendo qualsiasi motivazione della circostanza dedotta e decisiva per il giudizio.
7. I restanti cinque motivi del ricorso principale sono tutti assorbiti dall'accoglimento del primo.
8. Il motivo proposto con il ricorso incidentale condizionato è così rubricato: Omessa decisione su un motivo di doglianza ex art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sulla mancanza del presupposto per l'applicabilità del tributo o in via subordinata omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In sintesi, il ricorrente lamenta che la CTR non abbia in alcun modo motivato sul motivo di appello incidentale con il quale era stata eccepita la mancata istituzione e attivazione del servizio di smaltimento dei rifiuti.
8.1 II motivo è fondato per le stesse ragioni esposte con riferimento all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale. La CTR non ha fornito alcuna motivazione delle ragioni del rigetto dell'appello incidentale della società S. srl, pur avendo la stessa ribadito tutti i motivi di appello in occasione della costituzione nel giudizio di rinvio.
9. Si impone, pertanto in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e dell'unico motivo proposto con il ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezione civile, il 4 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019
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