Cassazione, sentenza n. 3382 del 06/02/2019
Sentenza n. 3382 del 06/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3382
- Data
- 06/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La cartella traeva origine dalla riliquidazione dell’IRPEF sul riscatto della quota individuale di un fondo pensione; la CTR l’aveva annullata ritenendo necessario un accertamento e lamentando l’omesso invio dell’avviso bonario. La Cassazione ha affermato che, quando la liquidazione o riliquidazione avviene mediante procedura automatizzata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, la pretesa può essere esercitata direttamente con la cartella, senza previo avviso di accertamento né comunicazione di definizione bonaria. Accolto tale motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. L'Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 17/06/11, depositata il 10.02.2011, con la quale la CTR di Milano, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa nei confronti di K.G. per riliquidazione dell'IRPEF, a seguito di riscatto, da parte del contribuente, della quota individuale del fondo pensione.
2. In particolare, la CTR, fondava la pronuncia di rigetto del gravame proposto dall'Agenzia, sulla base dell'affermata insussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione della procedura di riliquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ed, inoltre, in relazione a ciò, la mancata utilizzazione dello strumento dell'accertamento, nonchè l'omesso inoltro al contribuente dell'avviso di bonaria definizione.
3. Avverso tale sentenza ricorre l'Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi, K.G., regolarmente intimato non difende.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo parte ricorrente, denuncia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo d'appello concernente la corretta individuazione della normativa applicabile alla fattispecie impositiva.
2. Con il secondo motivo viene dedotto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, comma 7, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 20, comma 1, avendo il giudice d'appello erroneamente ritenuto applicabile ai lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, ed iscritti ad istituti di previdenza complementare, il regime fiscale di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, comma 5.
3. Con il terzo motivo viene denunciata in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dello Statuto del contribuente, art. 7, per avere la CTR, illegittimamente, ritenuto inapplicabile il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, alla riliquidazione del trattamento fiscale disposto dall'Agenzia sul riscatto della quota del fondo complementare, presso il quale era iscritto il contribuente.
4. Va, per ragioni di ordine logico, preliminarmente, divisato il terzo motivo in quanto recante censure relative al procedimento di applicazione dell'imposta, e quindi, antecedenti rispetto all'individuazione del regime fiscale applicabile alla fattispecie "de qua".
5. Il quesito posto con tale motivo consiste nello stabilire quali siano l'ambito ed i presupposti di applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto che, nel caso che occupa, la cartella oggetto del gravame difettasse, per mancata indicazione della normativa applicata e per l'omesso ricorso allo strumento "dell'avviso bonario di accertamento".
6. In merito, la giurisprudenza di questa Corte ("ex plurimis" Cass. n. 7347/2008-Cass. n. 21804/2017) ha affermato che la carenza di motivazione della cartella non può essere predicabile, qualora l'ufficio delle entrate provveda alla liquidazione o riliquidazione (come nel caso che occupa), ed alla riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base dei dati riportati nella dichiarazione resa dal contribuente, avvalendosi di procedure automatizzate e della disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, atteso che la suddetta procedura non prevede un atto di accertamento, bensì, richiede la sola notificazione della cartella, e di conseguenza non sussiste, inoltre, alcun ulteriore obbligo in capo all'Agenzia, di previa comunicazione di "avviso di definizione bonaria", poichè la cartella costituisce, direttamente, l'atto con il quale viene legittimamente esercitata la pretesa tributaria sulla base dei dati riportati nella dichiarazione inoltrata dal contribuente.
7. Il motivo esaminato risulta, pertanto fondato, mentre vanno ritenuti assorbiti il primo ed il secondo motivo del gravame, in quanto la decisione sulle domande assorbite appare superflua e priva di interesse per il ricorrente, in quanto attinente a profili di censura non scrutinati dal giudice d'appello.
8. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR di Milano che, in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019
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