Cassazione, sentenza n. 3387 del 06/02/2019

Sentenza n. 3387 del 06/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3387
Data
06/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Era impugnato un atto di irrogazione di sanzioni per omesso versamento di ritenute su lavoro dipendente, originato dalla contestata fittizietà di un appalto di manodopera; i giudici di merito avevano respinto le difese della società. Durante il giudizio di cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela lo stesso atto sanzionatorio, accogliendo l’istanza fondata sulla sopravvenuta disciplina relativa al cumulo delle sanzioni. La Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese, attribuendo la definizione allo ius superveniens.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La società M. di D. & c. s.n.c., con sede in Thiene (VI) ricorre a questa Corte per l'annullamento della sentenza della CTR del Veneto n. 964/8/14 con cui quest'ultima ha rigettato l'appello contro la sentenza della CTP di Vicenza davanti alla quale era stato impugnato un atto di irrogazione di sanzioni per omesso versamento di ritenute per lavoratori dipendenti, sul presupposto che un contratto di appalto di manodopera tra la società L. D. e la ricorrente fosse fittizio, ed i lavoratori fossero effettivamente dipendenti di quest'ultima.

Il ricorso si basa su due motivi e l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria del 4.10.2018 in cui ha dato atto del fatto che, nelle more del ricorso, è sopravvenuto, in autotutela, l'annullamento dello stesso atto impugnato e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, producendo successivamente la copia della notifica alla Agenzia di tale memoria con la suddetta istanza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente deduce omessa pronuncia quanto all'annullamento dell'atto presupposto ed i relativi effetti sull'atto dipendente. Violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il secondo motivo deduce violazione della disciplina che regola l'efficacia della sentenza, sia pur non definitiva, sull'avviso di accertamento: violazione del D.Lgs. 546 del 1992, art. 68, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Premesso che il fatto alla base del ricorso è l'intervenuto annullamento, in separato giudizio, dell'atto prodromico a quello sanzionatorio impugnato nella presente causa – e cioè l'avviso relativo all'accertamento dell'omessa effettuazione delle ritenute -, e la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla rilevanza di questo elemento, va preliminarmente osservato che, con memoria del 4.10.2018, la società ricorrente ha dato atto del fatto che, nelle more del ricorso, è sopravvenuto, in autotutela, l'annullamento dello stesso atto impugnato.

L'ufficio ha infatti accolto l'istanza del contribuente secondo cui, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 158 del 2015, la sanzione per omesso versamento delle ritenute di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, non è più cumulabile con quella di cui allo stesso decreto, art. 14, relativo alle sanzioni per accertamento di ritenute non dichiarate e non operate.

Il ricorrente ha prodotto, con l'istanza, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Vicenza, prot. 2017/65792 del 7.7.2017 con cui si dispone l'annullamento dell'atto di contestazione n. (OMISSIS) (cioè quello oggetto del presente giudizio, come emerge dalla stessa sentenza della CTR).

Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.

Atteso che la definizione è dovuta esclusivamente a "ius superveniens", sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.