Cassazione, sentenza n. 3423 del 06/02/2019

Sentenza n. 3423 del 06/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3423
Data
06/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

A seguito dell’accertata falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento relativo alla notificazione di un atto impositivo, l’Agenzia delle Entrate aveva accolto l’istanza di autotutela del contribuente. L’Amministrazione aveva quindi annullato l’avviso, dichiarato non dovute le somme richieste e disposto lo sgravio totale della cartella conseguente. Preso atto delle concordi richieste delle parti e del venir meno della pretesa tributaria, la Cassazione dichiara cessata la materia del contendere ed estingue il giudizio, compensando integralmente le spese di lite.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con Provv. 24 ottobre 2017, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale 1 di Napoli, accoglieva l'istanza di autotutela presentata dal contribuente C.M. a seguito di sentenza con la quale il Tribunale di Napoli aveva accolto la querela di falso proposta dal contribuente in ordine alla falsità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale il messo notificatore ebbe ad avvertire il contribuente di aver depositato presso la casa comunale un plico contente l'avviso di accertamento (OMISSIS) a lui destinato;

considerato che di conseguenza l'amministrazione provvedeva a convalidare lo sgravio totale della cartella scaturente dal prodromico avviso di accertamento, venendosi così a determinare la cessazione della materia del contendere;

considerato che la parte ricorrente con istanza depositata il 5 dicembre 2017, rinnovato con ulteriore istanza depositata il 17 dicembre 2018, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, producendo l'atto di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento in questione, atto nel quale l'amministrazione dichiarava che l'accertamento era privo di effetti e che le somme richieste non erano dovute;

considerato che analoga richiesta ha formulato in udienza l'Avvocato dello Stato;

Ritenuto che sulla base delle concordi conclusioni delle parti è giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019

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