Cassazione, sentenza n. 3428 del 06/02/2019

Sentenza n. 3428 del 06/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3428
Data
06/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un ex dipendente chiedeva il rimborso della maggiore imposizione applicata all’incentivo all’esodo, sostenendo che il termine di 48 mesi dovesse decorrere dalla successiva pronuncia europea sulla disparità di trattamento e non dal versamento. La Cassazione afferma che la decadenza prevista per il rimborso delle imposte sui redditi decorre dal pagamento o dalla ritenuta anche quando la norma applicata sia poi riconosciuta incompatibile con il diritto dell’Unione, poiché tale sopravvenienza non riapre rapporti ormai esauriti. Essendo l’istanza presentata oltre il termine, il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

F.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 3/04/12, depositata il 12.12.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, che, riformando la decisione del giudice di primo grado, aveva rigettato l'istanza di rimborso del contribuente, diretta ad ottenere la restituzione delle maggiori imposte versate sulle somme ricevute a titolo di incentivo all'esodo.

Riferisce che, dopo aver fruito degli incentivi all'esodo volontario anticipato dal lavoro svolto quale dipendente di Enel s.p.a. nell'anno 2002, a seguito di sentenza della CGUE n. C-207/2004 del 21.07.2005 (Vergani/Italia), con la quale il giudice eurocomunitario, rilevando un contrasto tra la normativa nazionale, – che del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 19 co. 4 bis, riconosceva il diritto all'applicazione di una aliquota impositiva ridotta alla metà per l'esodo anticipato, se donne che avessero superato i 50 anni e se maschi che avessero superato i 55 anni – e il principio generale di parità di trattamento fra uomini e donne, chiedeva il rimborso delle maggiori imposte versate. L'Amministrazione negava l'istanza ritenendo decaduto il contribuente dal diritto al rimborso perchè oramai decorsi i 48 mesi dal versamento delle maggiori imposte (avvenuto nel 2002), previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, a fronte della richiesta formulata nel 2009.

Il F., che contestava l'assunto dell'Ufficio ritenendo che i 48 mesi non dovessero decorrere dal versamento ma dalla data della pronuncia della Corte Europea (luglio 2005), e che dunque la sua istanza fosse tempestiva, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che con sentenza n. 400/07/2009 accoglieva il ricorso. La sentenza era tuttavia riformata all'esito dell'appello proposto dalla Amministrazione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, che pertanto rigettava il ricorso introduttivo del contribuente.

Avverso questa decisione il F. propone ricorso dolendosi, con unico motivo, della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente all'erronea individuazione del dies a quo relativo alla decorrenza del termine decadenziale dei 48 mesi. Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza ed il riconoscimento della tempestività della richiesta di rimborso.

Si è costituita l'Amministrazione, contestando il fondamento delle avverse difese e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica del 17 gennaio, dopo la discussione, le parti presenti e il P.G. hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Il P.G. ha depositato tempestivamente memorie.

Motivi della decisione

Esaminando l'unico motivo di ricorso, a parte la formulazione del medesimo ai limiti della inammissibilità, per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali sono la denuncia della violazione di norme di diritto ed il vizio di motivazione (cfr. la recente Cass., ord. 26874 del 2018), senza una analitica specificazione di quali passaggi della sentenza e delle sue argomentazioni siano criticate sotto l'aspetto dell'errore giuridico e quali dell'errore motivazionale, peraltro su quest'ultimo accomunando confusamente l'omissione, la contraddittorietà e l'insufficienza, esso è in ogni caso infondato.

In merito all'oggetto della controversia, e proprio con specifico riferimento ad una controversia introdotta per il rifiuto, opposto dalla Amministrazione, di rimborso delle imposte versate per incentivi all'esodo volontario anticipato dal lavoro, richiesto da un contribuente a seguito della sentenza C-207/2004 della CGUE, questa Corte, investita nella composizione a sezioni unite, ha affermato che il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. Ed ancora più significativamente ha affermato che quando un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "overruling" non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dall'art. 38 cit., dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti (Cass., Sez. U., sent. n. 13676/2014; cfr. inoltre ord. 3150/2015; in materia di Irap, cfr. ord. n. 19606/2018).

D'altronde, anche sotto altro punto d'osservazione della vicenda, in riferimento ai principi espressi dalla Corte Costituzionale ogni qual volta sia stata chiamata a decidere della conformità alla Costituzione di norme che prevedano decadenze processuali o sostanziali, e soprattutto del modo in cui debba essere correttamente determinato in tali casi dal legislatore il dies a quo del termine di decadenza dall'esercizio di un diritto, essa ha ripetutamente affermato il principio che esso non può mai essere tale da rendere impossibile o estremamente malagevole tale esercizio (ad es. C. Cost., sent. n. 323 del 2008). Nel caso di specie, a fronte della sentenza della Corte di Giustizia, pronunciata il 21.07.2005, in materia che dunque costituiva già da tempo oggetto di contrasto, quale la disparità di trattamento tra uomo e donna in ordine all'età necessaria per fruire dell'agevolazione fiscale prevista dal TUIR, art. 19, comma 4 bis, il contribuente, dopo la pronuncia eurocomunitaria e comunque entro i 48 mesi dal versamento delle imposte avvenuto nel 2002, aveva un ampio margine temporale per provvedere a richiedere tempestivamente il rimborso.

Il ricorso va dunque rigettato.

In merito alla spese, tenendo conto che l'incertezza interpretativa in materia è stata superata con la citata sentenza delle Sezioni unite solo successivamente alla introduzione del presente giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019

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