Cassazione, sentenza n. 4064 del 12/02/2019
Sentenza n. 4064 del 12/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4064
- Data
- 12/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società di spedizioni chiedeva la restituzione delle somme pagate per “stalaggio e servizi” durante controlli veterinari obbligatori su animali importati, sostenendo che fossero tasse di effetto equivalente a dazi e non corrispettivi. La Corte rileva che il giudice d’appello aveva accertato servizi distinti dai controlli veterinari, richiesti dall’importatore, analiticamente descritti e remunerati in misura proporzionata; le censure, inoltre prive della necessaria riproduzione dei documenti contrattuali, pretendevano una nuova valutazione dei fatti. Il ricorso è rigettato, restando ferma la qualificazione delle somme come corrispettivi di servizi effettivamente prestati.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La Casa di Spedizioni G.A. s.a.s. di G.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, depositata il 24 maggio 2013, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda, avente ad oggetto la condanna della S.D.A.G. s.p.a. al rimborso delle somme che essa le aveva corrisposto, dal 1995 al 2004, in occasione delle operazioni di controllo veterinario obbligatorio all'importazione di animali da paesi terzi prescritte dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, art. 3.
2. Il giudice di appello ha dato atto che l'azione era stata proposta sul fondamento del carattere indebito dei pagamenti effettuati dalla società ricorrente, in quanto non aventi natura di corrispettivo di servizi determinati, effettivamente ed individualmente resi, ma di tasse di effetto equivalente a dazi doganali, espressione di costi sostenuti da S.D.A.G. per attività generali di gestione della prop-ia struttura.
3. Il ricorso è affidato a due motivi.
4. Resiste con controricorso la S.D.A.G. s.p.a.
5. Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione del del Trattato istitutivo della Comuntà Europea, artt. 23, 24 e 25, del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 432, art. 1, commi 3 e 5, e della Dir. 85/73/CEE, art .5, comma 4, per aver la sentenza impugnata ritenuto che fossero dovute le somme pretese dalla società controricorrente e alla Stessa versate in occasione della introduzione di animali vivi nel territorio comunitario.
Evidenzia, in proposito, che tali somme, non riconducibili al pagamento dei diritti doganali e dei contributi di visita veterinaria, costituivano una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e, in quanto tali, non erano dovute, giacchè in contrasto con le richiamate disposizioni normative.
2. Con il secondo motivo deduce, in relazione alla medesima questione, la violazione, erronea e falsa applicazione del principio di preminenza del diritto comunitario e di disapplicazione delle norme nazionali, anche processuali, che costituiscono impedimento alla piena applicazione del diritto comunitario.
2.1. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.
Nell'illustrazione dei motivi la ricorrente pone l'attenzione sul fatto che, nel caso in esame, non ricorrerebbero le condizioni indicate dalla giurisprudenza eurounitaria affinchè un onere pecuniario possa essere qualificato in termini di corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all'operatore economico e non, invece, di tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale.
Evidenzia, in particolare, che tale onere pecuniario: era stato imposto per servizi, consistenti nella messa a disposizione di stalle nelle quali il veterinario di confine effettuava le visite veterinarie obbligatorie, mai richiesti; non costituiva una contropartita per lo svolgimento di un servizio determinato, effettivamente ed individualmente reso, ma un costo delle attività di carattere generale svolte dalla controricorrente per il mantenimento della gestione della struttura; non era di importo proporzionale alla qualità del servizio reso all'operatore.
Orbene, la Corte territoriale ha accertato che le somme in contestazione sono state versate quale corrispettivo di prestazioni di "stalaggio e servizi" rese da S.D.A.G. s.p.a. in relazione ad operazioni di trasporto e sdoganamento di animali vivi eseguite su incarico della ricorrente, società importatrice.
Ha rilevato, sul punto, che tali prestazioni attengono a servizi analiticamente descritti – del tutto diversi dal controllo veterinario e non sono qualificabili quali tasse all'importazione, avuto riguardo, in particolare: alla proporzionalità del corrispettivo richiesto al servizio reso; alla richiesta dello stesso da parte dell'importatore, come desunta dalla documentazione esaminata, da cui emerge anche che le tariffe applicate sono state oggetto di discussione; alla non decisività del fatto che i medesimi servizi fossero offerti, in via generale, anche ad altri importatori.
Risulta, dunque, evidente che le doglianze della ricorrente avverso la sentenza impugnata attengono non tanto alla corretta applicazione della legge – che risulta, comunque, essere assicurata, in quanto un onere pecuniario sfugge alla qualifica di "tassa di effetto equivalente" anche qualora sia applicato, a determinate condizioni, nell'ambito di controlli effettuati per ottemperare ad obblighi imposti dal diritto dell'Unione o rappresenti il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato all'operatore che è tenuto a pagarlo, di importo proporzionato al servizio stesso (cfr. Corte Giust., 6 dicembre 2018, FENS; Corte Giust., 14 giugno 2018, Lubrizol France) – quanto all'apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice, in relazione alla sussistenza delle circostanze di fatto rilevanti ai fini del soddisfacimento delle condizioni necessarie per la qualificazione di un onere economico in termini di corrispettivo di un servizio.
Si contesta, infatti, l'accertamento fattuale operato dalla Corte di appello in ordine alla richiesta di servizi alla controricorrente, allegando che l'onere pecuniario – peraltro, non riconducibile neanche indirettamente ad un'attività impositiva dell'Amministrazione finanziaria – è stato unilateralmente imposto.
Tuttavia, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio fatti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715).
L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, infatti, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione ciel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, silo sotto l'aspetto del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione risultante dalla modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis.
2.2. Sotto altro aspetto, si evidenzia che i motivi di ricorso difettano della specificità necessaria ai fini dell'apprezzamento della natura e delle caratteristiche dei servizi prestati e, conseguentemente, della sussistenza dell'elemento della univoca designazione dei servizi resi all'operatore e della proporzionalità degli importi richiesti alla qualità di tali servizi, difettando la riproduzione dei documenti contrattuali rilevanti.
2.3. Da ultimo, si osserva che inconferente è il richiamo, operato dalla ricorrente, alle disposizioni che escludono, per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari degli animali vivi, il pagamento di oneri ulteriori rispetto a quello previsto dal D.Lgs. n. 432 del 1998, art. 1, in quanto nel caso in esame viene in rilievo, così come evidenziato in precedenza, il pagamento di corrispettivi per servizi diversi.
3. Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 15.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2019
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