Cassazione, sentenza n. 5556 del 26/02/2019
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Istituzione delle agenzie fiscali - Art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999 - Agenzia delle dogane - Processi pendenti - Ricorso per cassazione proposto dopo il 1° gennaio 2001 - Legittimazione del Ministero - Esclusione - Fondamento.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5556
- Data
- 26/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia nasceva da un’ingiunzione italiana per il recupero di IVA e interessi richiesti dall’Amministrazione francese, revocata in appello per nullità della notificazione. La Cassazione ha escluso la legittimazione del Ministero e riconosciuto quella esclusiva dell’Agenzia delle Dogane; ha inoltre stabilito che la proposizione dell’opposizione aveva sanato il vizio notificatorio, senza invalidare la pretesa. Accolto il ricorso dell’Agenzia e cassata la sentenza, ha deciso nel merito dichiarando improponibili davanti al giudice italiano le contestazioni sul credito e sul titolo estero e rigettando le restanti domande.
Massima
A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all'Agenzia delle Dogane, perché, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle agenzie fiscali, in virtù dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente a tale Agenzia.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
C. C. s.r.l. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso l'ingiunzione fiscale del 6.11.1997, con cui l'allora Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette aveva chiesto il pagamento di Lire 200.676.700 a titolo di IVA e interessi dovuti dalla società all'Amministrazione finanziaria della Francia, relativi al periodo ottobre 1993/ottobre 1994. Nel contraddittorio con l'Amministrazione ingiungente, il Tribunale respinse l'opposizione con sentenza del 10.11.2003, ma la Corte d'appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dalla società, riformò la prima decisione con sentenza del 17.1.2011, stante la nullità della notifica dell'ingiunzione per violazione dell'art. 140 c.p.c., così revocando l'ingiunzione stessa.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane ricorrono ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. La società intimata non ha resistito.
Motivi della decisione
1.1 – Con l'unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. e del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte d'appello affermato la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale – eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – in assenza di prova della spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'avviso di deposito presso la casa comunale. Sostengono i ricorrenti che il giudice d'appello è incorso nella violazione delle norme in rubrica, giacchè la nullità di un atto non può mai essere dichiarata quando esso ha comunque raggiunto il suo scopo, come nella specie; e ciò tanto più che, ove anche sussistente, la nullità della notificazione non può estendersi anche a quella dell'atto impositivo da notificare, sicchè detta nullità può al limite provocare la non decorrenza del termine per impugnare, o al più la maturazione di eventuali decadenze a carico dell'Ufficio (questione, quest'ultima, non sollevata dalla società odierna intimata).
2.1 – Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità del ricorso come proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non è legittimato ad impugnare, sebbene risulti essere stato parte nelle precedenti fasi di merito, perchè (anche) tale potere spetta nella specie all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e ciò a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, disposto dal D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" già facenti capo allo stesso Ministero, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 – v. Cass., Sez. Un., n. 3116/2006).
3.1 – Ciò posto, va anzitutto premesso che la procedura di recupero delle somme per cui è causa, vantate dalle autorità francesi, attiene a diritti doganali ed IVA (v. ricorso, p. 5; nella sentenza impugnata si discute, in realtà, soltanto di IVA), ed è stata eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 82, 346-bis e 346-quater e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 62, comma 6, nel testo applicabile ratione temporis. In forza dell'art. 82 cit., in particolare, si procede a mezzo di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, da opporsi eventualmente entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di notificazione.
Va pure rimarcato che, in subiecta materia, l'ingiunto può proporre contestazioni inerenti il merito della pretesa soltanto dinanzi al giudice dello Stato richiedente, potendo invece dolersi dinanzi al giudice dello Stato richiesto solo per contestare la legittimità degli atti di esecuzione (v. Cass. n. 6925/2017).
3.2 – Ciò posto, il ricorso è fondato.
Pur vero essendo che la notifica ex art. 140 c.p.c., secondo la giurisprudenza di questa Corte e a seguito di Corte cost., sent. n. 3/2010 (v., ex multis, Cass. n. 7809/2010 e, più recentemente, Cass. n. 19772/2015), si perfeziona con il ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale, sicchè in difetto di tale prova la notifica è da considerare nulla, è indubbio che la nullità non possa estendersi all'atto stesso, incidendo il procedimento di notificazione soltanto sulla fase integrativa dell'efficacia, ma non mai automaticamente sulla validità dell'atto (v., da ultimo, Cass. n. 21071/2018), come invece erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello.
Pertanto, corretta essendo la qualificazione del vizio in questione (operata dal giudice del gravame) come nullità e non come inesistenza – e ciò, anche alla luce di Cass., Sez. Un., n. 14916/2016 -, non v'è dubbio che, nella specie, il vizio stesso sia stato sanato mediante la proposizione dell'opposizione, con cui la società ha spiegato le proprie difese, tenuto anche conto del consolidato orientamento di legittimità (affermato da Cass., Sez. Un., n. 19854/2004, e molte altre) secondo cui il principio dettato dall'art. 156 c.p.c., comma 3, trova applicazione anche in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali. In sostanza, la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non può per ciò solo inficiare la pretesa impositiva, salve eventuali decadenze in cui sia incorso l'Ufficio (v. Cass. n. 10445/2011), che non risultano neanche denunciate.
4.1 – La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, può procedersi alla decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2.
In proposito, va ribadito che, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346-bis, comma 4, applicabile ratione temporis, "L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro ovvero le misure cautelari adottate dalla amministrazione doganale ai sensi del primo comma, punto 4), deve adire l'organo competente dello Stato membro, in conformità alle leggi ivi vigenti". E si è al riguardo affermato che "In tema di giurisdizione, relativamente all'assistenza tra Stati dell'Unione europea per la riscossione dei crediti, la controversia appartiene alla giurisdizione dello Stato richiedente ove le contestazioni riguardino il credito od il titolo esecutivo, mentre ricade nella giurisdizione dello Stato destinatario quando le censure investano gli atti esecutivi" (così la già citata Cass. n. 6925/2017).
Ora – come si evince dal ricorso e anche dalla narrativa della sentenza impugnata – la società odierna intimata, oltre a denunciare la nullità della notifica dell'ingiunzione (di cui al motivo prima esaminato), ha contestato in radice a) l'esistenza del credito azionato, b) la nullità dell'ingiunzione per la mancata produzione degli originali e di copie autentiche dei titoli esecutivi francesi, nonchè per la loro omessa notifica e c) l'omessa preventiva esecuzione in Francia sui beni di essa società.
Al riguardo, non v'è alcun dubbio che le questioni sub a) e c) siano soggette alla declaratoria di improponibilità per difetto di giurisdizione del giudice italiano, la prima essendo attinente al merito, la seconda integrando invece una contestazione sul titolo esecutivo estero, il cui accertamento non rientra nei poteri dello Stato richiesto (v. Cass. n. 19283/2014), essendo sufficiente che nella richiesta di assistenza si attesti il relativo adempimento, come avvenuto nella specie (v. doc. 4 ric.te).
La questione sub b), pur essendo astrattamente proponibile perchè concernente, in tesi, un preteso errore procedurale in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione italiana, è invece da un lato improponibile in concreto, in relazione alla questione della mancanza del titolo esecutivo estero, giacchè essa si risolve in una contestazione dell'esecutività del titolo stesso (da proporsi, come già evidenziato, dinanzi all'A.G. dello Stato richiedente) ed è infondata dall'altro, perchè l'avvio dell'azione di recupero – nel sistema delineato in attuazione della direttiva 76/308/CEE – non presuppone affatto la notifica di copia autentica del titolo esecutivo dello Stato richiedente (in tal senso, su entrambe le questioni che precedono, Cass., Sez. Un., n. 9671/2009), il quale deve appunto rivolgersi allo Stato cui chiede assistenza;
questo provvede quindi ad emettere l'ingiunzione (nel caso di specie, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910), che è il titolo da portare ad esecuzione (salvo l'esito dell'eventuale opposizione), in "combinato disposto" con quello estero. Pertanto, avuto riguardo al sistema di mutua assistenza tra Stati membri applicabile ratione temporis, l'assunto della società circa la necessaria previa notifica del titolo esecutivo estero in Italia è totalmente destituito di fondamento.
Le domande originariamente proposte dalla società sono quindi improponibili, nonchè infondate, in parte qua. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di merito tra tutte le parti, mentre quelle di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; nulla va disposto, per tale fase, nei rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'intimata, che non ha svolto difese.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'improponibilità delle domande concernenti il titolo esecutivo francese e rigetta nel resto. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito tra tutte le parti e condanna l'intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia, spese liquidate in Euro 17.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2019
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