Cassazione, sentenza n. 5557 del 26/02/2019

Sentenza n. 5557 del 26/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
5557
Data
26/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società aveva impugnato la sanzione irrogata dall’Amministrazione doganale per un consumo di energia ritenuto fraudolento, contestando motivazione, quantificazione e metodo di accertamento; i giudici di merito avevano confermato l’atto e considerato irrilevante l’assoluzione penale del legale rappresentante. La Cassazione ha rilevato che il ricorso non individuava adeguati vizi della decisione, non localizzava i documenti richiamati, cumulava censure eterogenee e mirava a una nuova valutazione dei fatti. Anche l’autonoma ragione relativa all’irrilevanza del giudicato penale non era stata specificamente impugnata: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

All'esito di una verifica eseguita da personale E., in data 28.6.2004, all'interno di una cabina elettrica installata presso una cava gestita da M. Costruzioni s.r.l., venne redatto il verbale n. (OMISSIS), con cui si rilevò l'inserimento di uno spillo metallico sulla cavetteria, idoneo a determinare una minore registrazione di energia elettrica. Conseguentemente, l'Ufficio delle Dogane di Frosinone, con atto prot. n. (OMISSIS) del 27.11.2006, notificato il 4.12.2006, contestò alla predetta società il consumo di energia in frode pari a Kwh 828.923, per il periodo 25.10.2002-28.6.2004, e con successivo atto notificato il 23.3.2007, irrogò alla stessa società la sanzione amministrativa di Euro 33.904,94, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 7, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59 (T.U. Accise). Proposto ricorso dalla società, la C.T.P. di Frosinone lo respinse con sentenza del 9.5.2008, confermata dalla C.T.R. del Lazio, sez. st. di Latina, con decisione del 29.9.2011. Affermò il giudice d'appello di condividere le argomentazioni della C.T.P., tutte coincidenti con quelle dell'Ufficio; quanto alla diversa questione relativa all'avvenuta assoluzione in sede penale di M.A. (I.r. della società) per i medesimi fatti in contestazione, la C.T.R. la ritenne irrilevante nella specie, trattandosi di sanzioni irrogate a soggetto dotato di personalità giuridica, sicchè "gli amministratori, i dipendenti e i rappresentanti non rispondono più delle sanzioni amministrative tributarie previste per l'illecito commesso, con la conseguenza che l'atto impugnato emesso correttamente solo a carico della persona giuridica in persona del legale rappr. p. t. deve essere confermato".

M. Costruzioni s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Motivi della decisione

1.1 – Con il primo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 2, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La ricorrente evidenzia che la motivazione della contestazione fa riferimento ad un atto di constatazione del 28.6.2004, allegato, con il quale sarebbe stato accertato il consumo in frode di Kwh 828.923; essa si duole però del fatto che, dall'atto allegato al provvedimento, non emerge alcunchè in proposito, giacchè detta quantificazione è contenuta soltanto in una nota del 19.6.2006, mai comunicatale, con cui l'E. riferisce all'Ufficio Tecnico di Finanza di Roma di aver determinato e ricostruito l'ammontare dell'energia asseritamente sottratta, sulla base del consumo medio giornaliero. La motivazione adottata sul punto dalla C.T.R., che recepisce quella di prime cure, sarebbe quindi erronea, perchè – in violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 2 – nell'atto di contestazione impugnato non si fa alcun riferimento ai fatti attribuiti ad essa ricorrente, nè essi sono evincibili dal verbale ispettivo allegato; ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, nei precedenti gradi di merito, non risulta essere stata affrontata la questione della congruità della sanzione in rapporto alla quantità di energia fruita in tesi in modo illecito, proprio perchè manca qualsiasi riferimento sul consumo stesso. Ne deriva, anche, che l'Ufficio non ha fornito la prova di aver contestato regolarmente l'illecito tributario, avendo anzi dimostrato il contrario, allorchè ha sostenuto che detta contestazione è rinvenibile in un atto asseritamente comunicatole dall'E. , al di fuori del procedimento sanzionatorio.

1.2 – Con il secondo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 7, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La ricorrente contesta l'acritica accettazione, da parte dell'Ufficio, dei dati determinati dall'E. , con metodo condiviso dai giudici di merito, senza motivazione, sulla base di una non dimostrata "ragionevole affidabilità" del metodo stesso. Rileva la società che tale argomento non è condivisibile perchè 1) quello indicato non è il criterio prescelto dall'E. per ricostruire il consumo di energia oggetto mediato di giudizio; 2) tale criterio nulla dice sul periodo di asserita illecita utilizzazione; 3) la stessa E. è consapevole dell'arbitrarietà di tale criterio; 4) l'oggetto del presente giudizio è costituito dalla sanzione, non dal consumo di energia. Risulta poi del tutto censurabile la motivazione dell'Ufficio, fatta propria acriticamente dai giudici di merito, secondo cui l'Ufficio stesso non deve compiere alcun ulteriore accertamento sulla congruità dell'imposta dovuta e sulla sanzione applicata, giacchè l'E. ha agito in qualità di incaricato di pubblico servizio.

1.3 – Con il terzo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La ricorrente si duole del mancato esame, da parte della C.T.R., delle ulteriori censure all'atto impugnato da essa società denunciate in giudizio, a suo dire consistenti: 1) nel travisamento dei fatti; 2) nel falso supposto in fatto; 3) nell'illogicità; 4) nell'ingiustizia manifesta. Evidenzia la ricorrente che la stessa C.T.R. sarebbe nella sostanza caduta nel dedotto travisamento, perchè la contestazione è basata su un fatto – il consumo in frode – che in realtà non è mai avvenuto, dato che il I.r. della società, M.A., è stato definitivamente assolto dal reato contestatogli. Ed insiste sul fatto che si tratta di un accertamento presuntivo, di dubbia attendibilità come avrebbe riconosciuto la stessa E. , che l'Ufficio ha recepito trincerandosi dietro una presunta mancanza di autonomi poteri di accertamento.

2.1 – Il ricorso è inammissibile sotto molteplici profili.

Pur a fronte della estrema laconicità della motivazione adottata dalla C.T.R., la ricorrente omette la denuncia di qualsivoglia censura al riguardo, nella sostanza prescindendo pressochè totalmente dall'impianto motivazionale della decisione e appuntando le proprie doglianze direttamente sull'atto impugnato e sul tenore delle proprie difese svolte nei gradi del giudizio e disattese dai giudici di merito. Senza però considerare, con ogni evidenza, che il giudizio di cassazione è un processo impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno specifico vizio di legittimità che, in tesi, affligge la decisione impugnata, scegliendolo dal novero di quelli elencati dall'art. 360 c.p.c., comma 1, e nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 16790/2018). Nulla di tutto ciò è rinvenibile nel ricorso in esame.

2.2 – Procedendo con le modalità suddette, la ricorrente si impegna poi nella ricostruzione del contenuto di specifici atti (in relazione al primo motivo: racc. a.r. del 19.6.2006; al secondo motivo: nota del 5.7.1985; al terzo motivo: atto con cui l'E. avrebbe dichiarato ad essa società di essere pronta a rivedere i calcoli in questione, stante il dubbio sulla bontà dei criteri utilizzati; o ancora, l'atto – processuale o pregiudiziale – in cui l'Agenzia delle Dogane avrebbe sostenuto di non avere propri poteri di accertamento a fronte dei dati forniti dall'E. , e così via) che, nella sua prospettazione, sono decisivi, senza tuttavia indicare alla Corte quando essi siano stati prodotti e dove essi si trovino nel fascicolo, in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, donde un ulteriore profilo di inammissibilità.

2.3 – Ancora, nella formulazione di tutti i motivi di ricorso, si cumulano, in unico mezzo, censure formulate ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ma senza evidenziare "specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto" (così, da ultimo, Cass. n. 24493/2018), con conseguente ulteriori ragioni di inammissibilità. Non senza evidenziare come, partitamente considerati i vizi suddetti, la società abbia comunque omesso di specificare adeguatamente in cosa consistano le denunciate violazioni di norma di diritto da parte della C.T.R., ovvero di individuare, con la necessaria precisione, i fatti controversi rispetto ai quali possano configurarsi i denunciati vizi di motivazione.

2.4 – Si aggiunga, quanto al terzo motivo, che la doglianza sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., denunciata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve propriamente proporsi ai sensi del n. 4 del detto articolo, ma nella specie non può "convertirsi" in una censura così conformata, secondo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 17931/2013, difettando qualsiasi affermazione sulla nullità della sentenza impugnata. Essa, peraltro, è vieppiù inammissibile perchè è rapportata a generiche "ulteriori censure" non esaminate, sebbene mosse all'atto di irrogazione impugnato (non è chiaro quando e dove), anzichè – come necessario, stante la denunciata violazione della regola di cui all'art. 112 c.p.c. – a domande o eccezioni svolte in appello, sulle quali la C.T.R. non avrebbe pronunciato. Avuto sempre riguardo al terzo motivo, è infine agevole evidenziare che – laddove si pretende confusamente di ravvisare un travisamento dei fatti – si tratta eventualmente di vizio revocatorio, non denunciabile col ricorso per cassazione, bensì ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4.

2.5 – Tornando al piano generale, anche da quanto precede emerge ictu oculi come il ricorso in esame tenda, in definitiva, ad ottenere una rivisitazione del merito, per di più omettendo di confrontarsi con l'impianto motivazionale della decisione d'appello, come già evidenziato: basti qui aggiungere che la ricorrente non si sforza neanche di spiegare perchè la descrizione del fatto contestato non possa essere integrata dalla comunicazione dell'E. del 25.10.2004, che la C.T.P. (e conseguentemente la C.T.R., che sul punto ha motivato per relationem) ha affermato essere stata regolarmente effettuata nei suoi confronti.

Ancora di recente, peraltro, è stato ribadito che la parte non può limitarsi a riproporre, col ricorso, le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile (in tal senso, Cass. n. 22478/2018).

2.6 – Nè, infine, la ricorrente mostra di aver inteso e di voler quindi censurare quel passaggio della motivazione della C.T.R. dedicato alla irrilevanza del giudicato penale di assoluzione del suo legale rappresentante, M.A.: a prescindere dalla correttezza o meno di tale affermazione, è evidente che essa costituisce, di per sè, una autonoma ratio decidendi, la cui mancata impugnazione determina, comunque, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e, dunque, l'inammissibilità del ricorso, anche per tale ragione.

3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.