Cassazione, sentenza n. 5558 del 26/02/2019
Sentenza n. 5558 del 26/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5558
- Data
- 26/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava due cartelle emesse per riscuotere una sanzione connessa a un contestato consumo fraudolento di energia; CTP e CTR avevano ritenuto definitivo l’atto presupposto, poiché le deduzioni difensive risultavano tardive, ammettendo contro le cartelle soltanto censure relative a vizi propri. La Cassazione ha giudicato i motivi inammissibili per carenze di specificità, mancata indicazione della collocazione dei documenti, commistione dei vizi denunciati e tentativo di riesaminare il merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15.3.2012, la C.T.P. di Roma respinse il ricorso proposto da M.A. e da M. Costruzioni s.r.l., avverso due cartelle di pagamento "gemelle" emesse nei loro confronti per il recupero della sanzione pecuniaria loro comminata – con l'atto di contestazione n. (OMISSIS) del 10.3.2003 – dall'Ufficio Tecnico di Finanza di Roma, Direzione Regionale per il Lazio e l'Umbria dell'Agenzia delle Dogane, per l'importo di Euro 58.110,07, e ciò a causa del consumo di energia in frode ai danni dell'E. pari a Kwh 2.059.046, per il periodo 26.10.1997-25.10.2002. La C.T.R. del Lazio, con decisione del 14.5.2014, respinse l'appello del M. e della società. Osservò il giudice del gravame che correttamente la C.T.P. aveva ritenuto tardivamente proposte le deduzioni difensive del M. e della società in relazione all'atto di contestazione n. (OMISSIS) del 10.3.2003, perchè depositate soltanto in data 23.5.2003 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 4. Conseguentemente, ribadito che il ricorso avverso le cartelle di pagamento "gemelle" concerneva solo il predetto atto di contestazione, e non anche vizi propri delle cartelle, la C.T.R. ha rilevato che non è "possibile contestare con la cartella di pagamento vizi di merito riferibili ad un avviso di accertamento contenuto in un atto presupposto non impugnato", così confermando l'inammissibilità dell'originario ricorso e respingendo l'appello.
M.A. e M. Costruzioni s.r.l. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Motivi della decisione
1.1 – Con il primo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, conv. in L. n. 326 del 2003, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si evidenzia che la norma citata in rubrica stabilisce che la persona fisica che agisce in nome e per conto della società di capitali non può essere considerata responsabile dell'illecito tributario, sicchè l'avviso di contestazione e la cartella di pagamento emessi nei confronti di M.A. sono "giuridicamente inesistenti"; tali vizi sarebbero rilevabili d'ufficio.
1.2 – Con il secondo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. I ricorrenti evidenziano che avverso l'atto di contestazione furono tempestivamente presentate controdeduzioni spedite con racc. a.r. in data 14.5.2003 e ricevute il 22.5.2003, tanto che la stessa Agenzia delle Dogane, con nota del 31.8.2004, comunicò di non aver trasformato l'avviso in atto di irrogazione delle sanzioni. Pertanto, il primo atto con cui essi ricorrenti hanno potuto denunciare il vizio procedimentale della mancanza di irrogazione delle sanzioni, che sta alla base dell'iscrizione a ruolo cui si riferiscono le cartelle impugnate, è proprio ciascuna di dette cartelle. Ed essi censurano la decisione impugnata perchè la C.T.R. avrebbe "occultato, più che omesso", la pronuncia sul punto, laddove ha confermato la prima decisione nella parte in cui s'è ritenuta "insufficiente la prova fornita con il documento contestato".
1.3 – Con il terzo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La ricorrente si duole del mancato esame, da parte della C.T.R., delle ulteriori censure dalla stessa società denunciate in giudizio, a suo dire consistenti: 1) nel travisamento dei fatti; 2) nel falso supposto in fatto; 3) nell'illogicità; 4) nell'ingiustizia manifesta. Evidenzia la ricorrente che la stessa C.T.R. sarebbe nella sostanza caduta nel travisamento dei fatti, perchè la contestazione è basata su un fatto – il consumo in frode – che in realtà non è mai avvenuto. Ed insiste considerando che si tratta di un accertamento presuntivo, di dubbia attendibilità come avrebbe riconosciuto la stessa E. , e quindi privo di ogni valenza probatoria. Tanto più che, nei procedimenti penali avviati in danno del ricorrente M.A., egli è stato assolto, in un caso per intervenuta prescrizione, e nell'altro perchè il fatto non sussiste.
1.4 – Con il quarto motivo, infine, si deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 7, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La ricorrente contesta l'acritica accettazione dei dati determinati dall'E. da parte dell'Ufficio, deprivatosi dei propri autonomi poteri di accertamento. Rileva poi che lo stesso Ufficio ha lasciato decorrere inutilmente il termine di un anno previsto dall'art. 16, comma 7, cit., senza procedere all'irrogazione della sanzione, con conseguente illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate.
2.1 – Occorre iniziare l'esame, seguendo l'ordine logico delle questioni, dal secondo motivo. Esso è inammissibile sotto molteplici profili.
La C.T.R., avuto riguardo alla questione decisiva (ossia, la tempestività o meno delle deduzioni difensive in ordine all'atto di contestazione n. (OMISSIS) del 10.3.2003), ha confermato il giudizio operato dal primo giudice, ritenendo che le stesse siano state depositate solo in data 23.5.2003, e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione, avvenuta il 17.3.2003, insufficiente essendo la prova fornita con la documentazione prodotta a tal fine dagli (allora) appellanti. Pertanto (in difetto di deduzioni difensive), ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 4, l'atto di contestazione deve considerarsi provvedimento di irrogazione, sicchè da un lato le cartelle impugnate sono state emesse sulla base di tale atto presupposto, oramai definitivo e non impugnato, mentre dall'altro il ricorso proposto dal M. e dalla società avrebbe potuto concernere i soli vizi propri delle cartelle, non anche quelli dell'irrogazione delle sanzioni.
Orbene, a fronte di tale percorso logico-giuridico, gli odierni ricorrenti, col secondo motivo, deducono come sia "indubitabile" il fatto che essi abbiano fornito la prova di aver spedito le deduzioni difensive con racc. a.r. il 14.5.2003, e quindi tempestivamente; tale ferma certezza deriverebbe, in tesi, dall'aver "provato con la produzione in originale dell'avviso di ricevimento del plico contenente lo scritto difensivo…", nonchè dal fatto che tale tempestività "risulta dal timbro posto dall'Ufficio Postale accettante sul plico…".
Ora, premesso che, ovviamente, una produzione documentale è stata certamente offerta ai giudici di merito (che infatti l'hanno valutata, ritenendola insufficiente; la C.T.R., al riguardo, fa esplicito riferimento al doc. all. 2 al fascicolo di primo grado), i ricorrenti omettono però di indicare dove e quando essi abbiano prodotto entrambi i documenti qui invocati (ossia, il plico – rectius, la ricevuta – recante il timbro di accettazione, nonchè l'avviso di ricevimento) a sostegno della dedotta tempestività, così incorrendo nella violazione del disposto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Analoghe considerazioni valgono anche per la nota dell'U.T.F. di Roma del 31.8.2004, prot. (OMISSIS), con cui l'Ufficio avrebbe comunicato ai ricorrenti che l'atto di contestazione non è stato tramutato in atto di contestazione: anche qui, manca del tutto ogni riferimento al quando detto documento sia stato prodotto e al dove esso sia reperibile.
2.2 – Nè, del resto, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, può recuperarsi valenza ai documenti rinvenuti nel fascicolo di parte degli odierni ricorrenti, contenuto nel fascicolo d'ufficio del giudizio di legittimità.
Essi, infatti, risultano presenti in detto fascicolo alla data dell'adottata decisione, ma sono inutilizzabili perchè – a parte quanto già osservato – non viene fatta menzione della loro produzione nel ricorso (si indicano, quali soli documenti prodotti, la copia autentica della sentenza impugnata, nonchè l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ex art. 369 c.p.c., comma 3), insufficiente essendo a tal fine, con ogni evidenza, la mera indicazione "n. 2 fascicoli precedenti gradi" contenuta nella nota di deposito del 18.7.2015. D'altra parte, ove anche volesse così ritenersi superabile la questione della tempestività della produzione stessa in questa sede (occorrendo che essi siano depositati in cancelleria, unitamente al ricorso, entro venti giorni dall'ultima notifica), è evidente che tale modalità di offerta dei documenti è comunque inammissibile, perchè non v'è alcuna prova del fatto che le copie di detti documenti corrispondano agli originali già versati in atti nel giudizio di merito e tutt'ora inseriti nel fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2: siffatta produzione "a sorpresa", infatti, viola il principio del contraddittorio, perchè lede la posizione del controricorrente, che deve essere posto in condizione di verificare la tipologia dei documenti offerti alla Corte all'atto del deposito del ricorso, ma all'evidenza, sulla base di ciò che nel ricorso stesso è indicato, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 372 c.p.c. A tal ultimo proposito, e a mero titolo di esempio, basti considerare che in quello che viene indicato come "fascicolo di parte del procedimento di 1^ grado", la numerazione dei documenti qui allegati non coincide con quella contenuta nell'indice dei documenti che sarebbero stati versati dinanzi alla C.T.P., datato 28.5.2007 e prodotto in copia; analogamente, in quello che viene indicato come "fascicolo di parte del procedimento di 2^ grado", è inserita copia della sentenza d'appello, qui impugnata, che sia per ragioni logico-giuridiche, sia per ragioni cronologiche, non può certamente trovarsi nel fascicolo di parte dell'appellante. Insomma, si ha ragione di ritenere che le copie prodotte in questa sede non siano l'esatta riproduzione dei fascicoli di parte delle fasi di merito degli odierni ricorrenti; nè reputa la Corte sia necessario, ai fini dell'eventuale verifica, disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello, in quanto il ricorso, come già evidenziato, non è comunque conforme al disposto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
2.3 – Sotto altro profilo, laddove i ricorrenti affermano che la decisione della C.T.R. avrebbe "occultato, più che omesso", la pronuncia sul punto in discorso, essi incorrono parimenti nell'inammissibilità del mezzo. Infatti, nella sua rubrica (ma ciò vale, in realtà, per tutti i motivi qui proposti; v. infra) si fa riferimento alla vecchia formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciandosi l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. E' ampiamente noto, tuttavia, che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., in L. n. 134 del 2012, ha riformulato il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prevedendo quale vizio denunciabile – in relazione alle sentenze emesse in grado d'appello o in unico grado, pronunciate dopo il giorno 11 settembre 2012, come nella specie – l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (sul punto, si veda, amplius, Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). Pertanto, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di motivazione, fermo restando che i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che risulta violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile (così, da ultimo, Cass. n. 22598/2018).
In proposito, escluso che nella pronuncia della C.T.R. sulla ripetuta questione della tempestività delle deduzioni difensive possa riscontrarsi l'omissione tout court o la assoluta contraddittorietà della motivazione, potrebbe al più discutersi del parametro della insufficienza (perchè in effetti il giudice d'appello, dopo aver precisato di aver esaminato la documentazione offerta dagli appellanti, ribadisce semplicemente il giudizio di inidoneità della prova già rilasciato dal primo giudice, senza nulla aggiungere), ma si tratta di profilo che, come già osservato, non è più denunciabile in questa sede di legittimità, sicchè la censura in esame è, anche per tal verso, inammissibile.
3.1 – Venendo ora ai restanti motivi, essi sono del pari inammissibili, sotto plurimi profili.
Anzitutto, i ricorrenti omettono di confrontarsi con il chiaro impianto motivazionale adottato dalla C.T.R. (prima descritto), continuando ad appuntare le proprie doglianze principalmente sull'atto presupposto e richiamando pedissequamente le proprie difese svolte nei gradi del giudizio, ma disattese dai giudici di merito. Senza però considerare, con ogni evidenza, che il giudizio di cassazione è un processo impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno specifico vizio di legittimità che, in tesi, affligge la decisione impugnata, scegliendolo dal novero di quelli elencati dall'art. 360 c.p.c., comma 1 e nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 16790/2018). Nulla di tutto ciò è rinvenibile nella formulazione dei motivi in esame.
3.2 – Ancora, nella prospettazione dei motivi di ricorso (e ciò vale, a ben vedere, anche per il secondo motivo), si cumulano, in unico mezzo, censure formulate ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ma senza evidenziare "specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto" (così, da ultimo, Cass. n. 24493/2018), con conseguente ulteriori ragioni di inammissibilità, e ciò a maggior ragione, tenuto anche conto del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di cui s'è detto supra (par. 2.3), e del riferimento, da parte dei ricorrenti, al precedente testo normativo, non più vigente.
3.3 – Con specifico riferimento al primo motivo, poi, val la pena di evidenziare come la C.T.R. abbia considerato inammissibile la censura concernente la violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, conv. in L. n. 326 del 2003 – a mente del quale la persona fisica che ha agito in nome e per conto della società di capitali non può essere considerata responsabile dell'illecito tributario – proprio a cagione della ritenuta definitività dell'atto di contestazione, sicchè l'esame della questione resta precluso anche in questa sede, infondata essendo l'affermazione secondo cui l'inesistenza dell'obbligazione tributaria sarebbe rilevabile, in tal caso, anche d'ufficio.
In proposito, va tuttavia tenuto presente che – alla luce stessa posizione processuale assunta dall'Agenzia in controricorso (p. 7), ove si afferma che entrambe le cartelle "gemelle" sono state spedite a M.A. quale legale rappresentante della società e non in proprio – la questione può trovare opportuna definizione in sede amministrativa, essendo facoltà dell'Agenzia di adottare le conseguenti (e congruenti) statuizioni per eliminare ogni eventuale possibile incongruenza sul punto, ove ne sussistano le condizioni di legge.
3.4 – Quanto poi al terzo motivo, si osserva che la doglianza sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., denunciata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve propriamente proporsi ai sensi del n. 4 del detto articolo, ma nella specie non può "convertirsi" in una censura così conformata, secondo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 17931/2013, difettando qualsiasi affermazione sulla nullità della sentenza impugnata. Essa, peraltro, è vieppiù inammissibile perchè è rapportata a generiche "ulteriori censure" non esaminate, sebbene mosse all'atto di irrogazione impugnato (non è chiaro quando e dove), anzichè – come necessario, stante la denunciata violazione della regola di cui all'art. 112 c.p.c. – a domande o eccezioni svolte in appello, sulle quali la C.T.R. non avrebbe pronunciato. Avuto sempre riguardo al terzo motivo, è infine agevole evidenziare che – laddove si pretende confusamente di ravvisare un travisamento dei fatti – si tratta eventualmente di vizio revocatorio, non denunciabile col ricorso per cassazione, bensì ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4.
3.5 – Tornando al piano generale, anche da quanto precede emerge ictu oculi come i motivi in esame tendano, in definitiva, ad ottenere una rivisitazione del merito, per di più omettendo di confrontarsi con l'impianto motivazionale della decisione d'appello, come già evidenziato. In proposito, ancora di recente è stato ribadito che la parte non può limitarsi a riproporre, col ricorso, le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile (in tal senso, Cass. n. 22478/2018).
3.6 – Da quanto precede, discende anche l'irrilevanza, nell'economia della presente decisione, della sentenza della Corte d'appello di Roma del 4.12.2018 (prodotta all'udienza del 12.12.2018), con cui è stato respinto l'appello dell'E. avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1250/2017.
In proposito, fermo restando che i riscontrati vizi di contenuto-forma del ricorso precludono, in ogni caso, la verifica in questa sede dell'effetto demolitorio invocato dai ricorrenti, si evidenzia comunque da un lato che la suddetta decisione – resa nel giudizio civile concernente la domanda dell'E. per la corresponsione delle somme dovute per l'energia elettrica che sarebbe stata fraudolentemente fruita dalla M. Costruzioni s.r.l., ma non contabilizzata – non è passata ovviamente in giudicato, e dall'altro, che dalla lettura della stessa non è dato comprendere a quale specifico periodo si faccia riferimento riguardo ai consumi in discorso, e se quindi essi coincidano o meno con quelli oggetto del presente giudizio.
4.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Corte di cassazione, il 12 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2019
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