Cassazione, sentenza n. 5906 del 28/02/2019
Sentenza n. 5906 del 28/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5906
- Data
- 28/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva confermato l’annullamento di una rettifica per maggiori dazi sulle importazioni di calzature, limitandosi a condividere integralmente la decisione di primo grado sulla veridicità della fattura contestata. La Cassazione considera apparente tale motivazione per relationem, poiché non espone le critiche dell’Amministrazione né le ragioni per disattenderle, impedendo di ricostruire il tema deciso e il fondamento della pronuncia. Accolto il primo motivo dell’Agenzia e assorbito il secondo, mentre il ricorso incidentale condizionato è dichiarato inammissibile, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. L'Agenzia delle Dogane ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell'appello (principale) dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 221/06/2009 della CTP di Livorno. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione proposta da C.D.S. s.p.a. (rappresentante indiretto in procedura di domiciliazione per l'importatrice G. di D.C. di Firenze), avverso avviso di rettifica di maggiori dazi dovuti per importazione di calzature di origine cinese (prot. n. (OMISSIS) del 4 ottobre 2008). L'intimato, invece, si difende con controricorso e propone ricorso in via incidentale e condizionata, affidato a due motivi.
2. C.D.S. s.p.a., in qualità di rappresentante indiretto in procedura di domiciliazione, presentò la dichiarazione di importazione definitiva per la ditta G. di D.C. di Firenze, con riferimento a calzature di origine cinese ed in base ad una fattura di acquisto delle stesse emessa da altra ditta cinese. L'A.D., ritenendo il reale prezzo delle calzature superiore a quello fatturato in ragione di un diverso e maggior importo manoscritto sulla fattura, il 4 ottobre 2008 emise avviso di rettifica dell'accertamento per maggiori dazi dovuti per l'importazione di cui innanzi (prot. n. (OMISSIS)) che notificò al rappresentante indiretto insieme all'allegato verbale di revisione dell'accertamento (prot. n. (OMISSIS) del 30 settembre 2008).
3. L'atto impositivo fu impugnato innanzi al Giudice tributario che lo annullò in ragione della ritenuta corrispondenza del prezzo a quanto indicato in fattura.
In particolare, la C.P.T. di Livorno, limitatamente a quanto rileva in questa sede nonchè riportato nel controricorso, argomentò, letteralmente, nei seguenti termini: "… il valore di 70.041/00 Dollari risulta manoscritto (non stampato) ed inoltre il valore non corrisponde alla totalizzazione degli importi stampati nei riquadri precedenti. Il maggiore importo stampato nel documento risulta proprio 39.768/00 Dollari che corrisponde esattamente al valore dichiarato. Il Collegio ritiene che la fattura presentata in dogana dal rappresentante indiretto, allegata alla bolletta sia autentica…".
4. La sentenza di primo grado, appellata in via principale dell'A.D. ed in via incidentale del contribuente, fu confermata dalla CTR con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, previo rigetto dell'appello proposto dall'Amministrazione.
In particolare, la Commissione regionale condivise "pienamente" la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto "veritiera la fattura presentata in dogana", "in tutti i suoi aspetti sia di fatto che di diritto".
5. Contro la sentenza d'appello l'A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed il contribuente si difende con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso principale, e propone ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
In sede di discussione le parti concludono come riportato in epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo del ricorso principale (proposto dall'A.D.) merita accoglimento, per le ragioni e nei termini di seguito evidenziati, con conseguente assorbimento dell'altro motivo di ricorso nonchè del ricorso incidentale condizionato.
2. I due motivi di ricorso principale possono trattarsi congiuntamente, per la connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto.
2.1. Con il motivo n. 1, il relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza per "vizio di motivazione apparente" ed in particolare per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, nn. 2 e 4.
In sostanza, ci si deduce dell'assenza della succinta esposizione, nella sentenza impugnata, dei motivi in fatto e in diritto in ragione di una (ritenuta) inidonea motivazione per relationem, alla sentenza di primo grado, in merito alla corrispondenza del prezzo a quanto effettivamente indicato in fattura nonostante la presenza di un differente importo ancorchè manoscritto.
Con il motivo n. 2 del ricorso principale, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce "omessa motivazione su un fatto decisivo del giudizio".
In sostanza, il ricorrente principale si duole dell'omessa motivazione sempre in merito al punto inerente la dedotta rilevanza di un preteso maggiore prezzo di vendita risultante, a detta dell'A.D., da quanto manoscritto sulla fattura.
2.2. Il motivo n. 1 del ricorso principale è fondato, con assorbimento del secondo motivo, in applicazione del costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, in ordine alle condizioni di legittimità della sentenza d'appello motivata per relationem oltre che in merito alla nullità della motivazione in quanto meramente apparente.
In tema di processo tributario, è difatti nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa. Ciò in quanto, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (ex plurimis Cass. sez. 6-5, 18/04/2017, n. 9745, Rv. 643800-01; si vedano anche, in senso sostanzialmente conforme, Cass. sez. 5, 23/10/2003, n. 15951, Rv. 567632-01, Cass. sez. 5, 22/09/2003, n. 13990, Rv. 567045-01, e Cass. sez. 5, 12/02/2001, n. 1955, Rv. 543786-01, nonchè, in termini generali circa la nullità della sentenza per la mancata esposizione dello svolgimento del processo, Cass. sez. 4, 19/03/2009, n. 6683, Rv. 608052-01).
Nella specie, in particolare, la laconicità della sentenza della CTR che, nella parte motiva si risolve, sostanzialmente, nell'assunto per il quale la sentenza della CTP "è pienamente da condividere in tutti i suoi aspetti sia di fatto che di diritto", evidenzia una mera ed acritica adesione alla pronuncia impugnata tale da potersi considerare non solo operante un inidoneo rinvio per relationem ma finanche motivazione apparente in quanto, benchè graficamente esistente, non tale da rendere, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione (per la motivazione meramente apparente si vedano, ex plurimis, Cass. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232, Rv. 641526-01; Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01, e n. 8054, ancorchè inerenti fattispecie ricadenti nella nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 86, art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 234).
3. Con i motivo di ricorso incidentale condizionato, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono: "falsa applicazione dell'art. 201 Regolamento CEE n. 2913/92 – codice doganale comunitario, nella parte in cui la" CTR "ha confermato l'applicabilità di detta norma alle operazioni doganali contestate con gli atti originariamente impugnati", nonchè "violazione dell'art. 202 del codice doganale comunitario, nella parte in cui" la CTR "ha ritenuto detta disposizione non applicabile al caso di specie, conseguente violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7".
3.1. Il ricorso incidentale è inammissibile, proponendo censure non dirette contro la statuizione della sentenza della CTR bensì in ordine a questioni ritenute assorbite.
E' difatti inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso incidentale condizionato allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. sez. 5, 22/09/2017, n. 22025, Rv. 645632-01; si veda altresì Cass. Sez. U, 23/11/2015, n. 23833, Rv. 637610-01, per l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se condizionato, in ordine a questione di merito assorbita, non formandosi su essa il giudicato implicito; in merito si veda anche, ex plurimis, per l'assenza di onere di proposizione di ricorso incidentale condizionato, Cass. sez. 4, 21.02.2014, n. 4130, Rv. 629997-01).
4. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del detto ricorso, e dichiarati inammissibili i motivi del ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione regionale della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il motivo n. 1 del ricorso principale, con assorbimento del motivo n. 2 del detto ricorso, e, dichiarati inammissibili i motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2019
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