Cassazione, sentenza n. 5911 del 28/02/2019

Sentenza n. 5911 del 28/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
5911
Data
28/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società aveva impugnato una rettifica di dazi e IVA, fondata sulla ritenuta interposizione fittizia in operazioni di importazione di banane, mentre i giudici di merito avevano confermato la pretesa. La Cassazione stabilisce che, nel sistema applicabile, la competenza territoriale spetta alla dogana collegata al luogo in cui si sono svolte le operazioni ed è sorta l’obbligazione, non a qualunque ufficio doganale. Accolto il motivo relativo all’incompetenza dell’ufficio emittente e assorbiti gli altri, la Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 28/6/2012 depositata il 31.1.2012 e non notificata rigettava il gravame proposto dalla società contribuente e confermava la sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso della R. F.lli spa avverso avviso di rettifica di diritti doganali, riguardanti dichiarazioni doganali effettuate presso la dogana di Salerno, ricorso con il quale era stato instaurato il presente giudizio vertente sull'acquisto, da parte della predetta società, di tre partite di banane dalla "C. international ltd", rivendute alla "C. Italia spa", facente parte del medesimo gruppo della predetta società, ricorso teso a contrastare la pretesa impositiva di Euro 1.081.948,50 per recupero dazi e maggiore IVA oltre sanzioni formulata dalla Agenzia delle Dogane avendo tale ufficio ravvisato nei fatti una operazione di interposizione fittizia.

Dato atto della pendenza di altro giudizio avente ad oggetto avviso identico a quello per cui è causa (il relativo ricorso, autonomamente impugnato, era stato dichiarato inammissibile dalla CTP di Roma, in quanto inviato alla R. solo per conoscenza, essendone invece destinataria la C. Italia), la sentenza della CTR riassumeva i termini della sentenza di primo grado, la quale -"pur riconoscendo che le operazioni commerciali si erano realmente realizzate- ha però respinto il ricorso perchè ha ritenuto le operazioni illegittime in quanto tese esclusivamente a realizzare un beneficio fiscale tramite i certificati (Agrim) che consentono appunto di usufruire di una imposta doganale agevolata".

La R. F.lli spa propone ricorso -affidato a dieci motivi- per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane. La contribuente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, convertito con L. n. 565 del 1994, e dello statuto del contribuente L. n. 212 del 2000, artt. 6, 7, 10 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

Il motivo è destituito di fondamento.

Il mezzo appare, innanzi tutto, inammissibile perchè viola il principio di autosufficienza, dal momento che la ricorrente ha omesso di trascrivere il contenuto dell'avviso di accertamento (OMISSIS) – notificato successivamente a quello per cui è causa- che avrebbe concretizzato un implicito annullamento in autotutela di quest'ultimo, trattandosi di sostituzione di un atto impositivo con altro di identico contenuto.

La censura è peraltro infondata, atteso che la sentenza della CTP di Roma -che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto dalla società contribuente avverso il secondo avviso- non risulta che sia stata impugnata dalla parte soccombente e resta pertanto escluso che il secondo avviso abbia annullato, in via di autotutela, il primo e, conseguentemente, che la sentenza oggetto del presente ricorso sia da cassare per non avere la CTR dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

– Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta "Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, artt. 9 e 11 e art. 78 del Reg. (Cee) n. 2913 del 1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

Secondo la società contribuente, la sentenza impugnata merita censura per avere riconosciuto la competenza della Agenzia delle Dogane di Roma – invece che delle Dogane di Salerno- in relazione all'accertamento per cui è causa, così motivando: "nè il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, nè l'art. 78 del regolamento comunitario n. 2913 del 1992 individuano una competenza territoriale degli uffici doganali, nè tanto meno assistita dalla inderogabilità; il riferimento è sempre genericamente all'ufficiale doganale o all'autorità doganale".

La sentenza gravata -è l'assunto della ricorrente- viola le norme surrichiamate, anche alla luce della sentenza della Cassazione n. 14786 del 2011, della quale sono riportati ampi stralci a sostegno del motivo di ricorso.

Osserva il collegio che l'interpretazione data nella sentenza appena citata si è andata consolidando nel corso del tempo (tra le tante, sentenze nn. 20943, 6236, 5898, 5508, 8699, 20943 tutte del 2013 e, più di recente, ordinanza n. 22176 del 29.10.2015, resa in un giudizio avente molti punti in contatto con l'odierna controversia: dalle dichiarazioni di banane presentate presso la Dogana di Salerno alla circostanza relativa all'ufficio -Dogana di Roma- che aveva emesso l'avviso di rettifica, all'epoca dei fatti di causa, periodo marzo-dicembre 2004 a fronte del periodo marzo-ottobre 2004 per il presente giudizio).

Non v'è ragione di discostarsi dall'orientamento suddetto, secondo il quale il sistema di accertamento delle violazioni doganali -delineato dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dal Reg (Cee) 12.10.92 n. 2913- presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio, prevedendo, per ogni attività o situazione considerata, una precisa dogana competente sul territorio, individuabile in ragione di un criterio di collegamento, esplicitamente o implicitamente indicato e corrispondente, in linea generale, al luogo in cui si è radicato un rapporto, ovvero è sorta una obbligazione, o è accaduto un fatto, con la conseguenza che, in mancanza dell'enunciazione di uno specifico criterio di collegamento territoriale, non può ritenersi competente qualsiasi ufficio doganale operante sul territorio nazionale, in quanto, se la regola ricavabile dal sistema è quella della competenza per territorio, una simile eccezione dovrebbe essere esplicitata dalla legge, mentre non rilevano eventuali circolari o risoluzioni provenienti dall'amministrazione, non costituendo esse fonte di diritto.

Per completezza e per finire sul punto, va detto che la Suprema Corte ha pure negato che si debba procedere ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia su questo tema dovendosi escludere che "a livello UE possano designarsi le competenze delle autorità doganali, invece riservate ai singoli Stati. Circostanza, quest'ultima, che renderebbe irricevibile il rinvio pregiudiziale" (cass. 22716/2015) L'accoglimento -per le ragioni esposte- del motivo secondo comporta che gli altri motivi di cui si compone il ricorso restino assorbiti.

La sentenza impugnata va pertanto cassata.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna l'Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro diecimila oltre 15% per spese generali, IVA e CNF come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2019

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