Cassazione, sentenza n. 7792 del 20/03/2019

Sentenza n. 7792 del 20/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
7792
Data
20/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava la classificazione doganale di funghi trattati con anidride solforosa: la CTR, recependo la consulenza tecnica, li aveva considerati prodotti a lunga conservazione e applicato la relativa voce tariffaria. La Cassazione ha affermato che la classificazione deve dipendere dal testo delle voci e delle note della nomenclatura combinata, non da nozioni extratariffarie di conservazione; l’impiego dell’anidride solforosa costituisce il metodo di preparazione rilevante, indipendentemente dallo scopo soggettivamente perseguito. Accolti il primo e il terzo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La controversia riguarda l'impugnazione di un invito al pagamento relativo alla rettifica di dichiarazione doganale fondata sulla circostanza che la merce importata era classificata nella V.T. (OMISSIS), difforme dalla V.T. dichiarata (OMISSIS), a seguito di analisi dell'Amministrazione doganale di Napoli.

La contribuente impugnava l'atto ridetto, deducendo la violazione e falsa applicazione del Reg.to CEE n. 2658 del 1987 del Consiglio; del Reg. CE n. 306 del 2001 della Commissione; del Reg. CE n. 1214 del 2007 e della Comunicazione della Commissione Europea 2008/C133/01; l'Amministrazione doganale si costituiva e ribadiva la legittimità dell'atto impugnato.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo fondata la pretesa in quanto il risultato delle analisi eseguite sui campioni di merce prelevata aveva accertato una considerevole presenza di anidride solforosa; tale elemento – in forza della Comunicazione 2008/C133/01, faceva concludere per l'inapplicabilità della sottovoce 2000 19050, in quanto si trattava di funghi solamente conservati temporaneamente mediante i procedimenti e numerati alla voce 0711 con l'uso di anidride solforosa o in acqua salata, solforata, o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione. Riteneva il primo collegio che la presenza dell'anidride solforosa, in base alle normative CE rilevanti, era un elemento determinante per l'esclusione del prodotto dal codice TARIC 2001 905010, che attribuiva ai funghi la qualifica di funghi temporaneamente conservati.

Appellava la società contribuente; la CTR disponeva eseguirsi una CTU per accertare a quale voce doganale era da assegnarsi la merce in questione, con riferimento anche alla rilevanza delle sue caratteristiche per desumerne la natura di bene a lunga o temporanea conservazione e alla rilevanza ai fini tariffari della presenza dell'anidride solforosa.

All'esito della CTU, la CTR accoglieva l'appello della contribuente, applicando la tariffa TARIC 200119050 poichè il prodotto era da considerarsi a lunga conservazione in quanto completamente cotto secondo il test di (OMISSIS); la presenza di anidride solforosa nella quantità rilevata non era sufficiente a conservare i funghi temporaneamente ma poteva essere utilizzata al fine di evitare l'imbrunimento degli stessi. In sintesi, trattandosi di funghi cotti, la CTR ha ritenuto che essi fossero avviati a lunga conservazione, potendo sopportare oltre 40 giorni di viaggio, e non avessero la qualità di beni temporaneamente conservati.

Ricorre a questa Corte Suprema l'Amministrazione delle Dogane con atto affidato a quattro motivi; la società contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 1031 del 2008, Reg. CEE n. 2658 del 1987, Reg. CEE n. 306 del 2001, Reg. CEE n. 2626 del 1999, note nn. 3 e 4, Reg. CEE n. 1214 del 2007, nonchè della comunicazione della Commissione Europea 2008/c 133/01 recante note esplicative della nomenclatura combinata, per aver la CTR erroneamente affermato che la quantità di anidride solforosa rinvenuta nei campioni oggetto del giudizio, anche se si valore elevato, poteva esser utilizzata per prevenire l'imbrunimento dei funghi, in quanto la sua presenza anche con valori elevati, non determina in modo inconfutabile la funzione di conservante.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del Reg. CE 13 dicembre 1999, n. 2626 del 1999, art. 1, nonchè violazione del quarto considerando del Reg. CE 19 settembre 2008, n. 1031 del 2008, art. 1 e dell'allegato 1, per avere la CTR recepito nella propria sentenza quanto osservato dal CTU, il quale ha fatto riferimento a una versione del Reg. CE n. 2658 del 1987, allegato I, non più in vigore.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente; il primo è fondato e dalla sua decisione il secondo risulta assorbito in quanto irrilevante ai fini del decidere.

Il prodotto che qui rileva è compreso nel capitolo 20, che include le preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta o di altre parti di piante. La nota n. 3 al capitolo 20 specifica:

"Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a)".

La nota 1 a) recita: "gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11" Il testo della voce 0711 del capitolo 7 è il seguente:

0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati.

Dall'esame complessivo dei testi normativi sopra riportati si evince come l'utilizzo dell'anidride solforosa qualifichi e caratterizzi i beni de quibus, dal momento che tal utilizzo (indipendentemente dal fine soggettivo che ci si pone nello sceglierlo) ha funzione di metodo di preparazione dei beni tale da escludere l'applicazione dalla sottovoce 20019050; depone in tale senso in modo piuttosto netto il dettato della NC, nota n. 3, dal cap. 20.

Non rileva quindi lo scopo con il quale si fa ricorso al metodo di preparazione (quello di conservare genericamente i beni, evitandone l'ammaloramento, o di mantenerne una specifica caratteristica, evitandone l'imbrunimento); ciò che conta è la presenza o meno del metodo in oggetto, che comporti l'uso dell'anidride solforosa.

Il terzo motivo censura la gravata sentenza per violazione del 4 considerando del Reg. CE 19 settembre 2008, n. 1031 del 2008, art. 1, e dell'allegato I, per avere la CTR erroneamente fatto applicazione di concetti di conservazione dei beni non fondati sull'applicazione delle tariffe vigenti, in particolare sul disposto della voce 0711 già citata e della relativa nota.

Il motivo è fondato; seguendo le considerazioni del CTU – che non si sono fondate per nulla sulle indicazioni delle disposizioni doganali la CTR ha applicato alla fattispecie in esame concetti non applicabili in quanto, come chiaramente si legge nel Reg. CEE n. 1031 del 2008, della Commissione "La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, dà quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purchè presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

In sintesi, è la NC alla quale si deve far riferimento, anche per quanto riguarda la determinazione del significato di "lunga conservazione" o "temporanea conservazione", non a una lettura personale dei concetti stessi.

In conclusione, meritano accoglimento il primo e il terzo motivo di ricorso; il secondo è assorbito e quindi la sentenza va cassata con rinvio al secondo giudice.

P.Q.M.

accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

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