Cassazione, sentenza n. 9587 del 05/04/2019

Sentenza n. 9587 del 05/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
9587
Data
05/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contestava il diniego della definizione agevolata della sanzione applicata per il tardivo pagamento dell’addizionale provinciale sulla produzione di energia elettrica, sostenendo che mancasse l’iscrizione a ruolo. La Cassazione ha stabilito che l’esclusione dalla definizione agevolata riguarda ogni sanzione per omesso o ritardato versamento d’imposta, indipendentemente dalla modalità di irrogazione: iscrizione diretta a ruolo, contestazione con l’accertamento o autonomo atto sanzionatorio. Accertata la natura tardiva del versamento, la Corte ha rigettato il ricorso e confermato la preclusione al beneficio.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con atto di contestazione prot. n. (OMISSIS) dell'1.7.2004, notificato il successivo 3.7.2004, l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI irrogò all'E. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., la sanzione di Euro 16.361,40, per il ritardato pagamento dell'addizionale provinciale sulla produzione di energia elettrica, senza facoltà di definizione agevolata D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16.

2. L'E. impugnò tale provvedimento innanzi alla C.T.P. di Lecce che, con sentenza n. 375/4/8 del 2.9.2008 accolse il ricorso ritenendo sussistenti i requisiti per consentire alla contribuente di usufruire della definizione agevolata della sanzione.

3. Avverso tale decisione l'AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, sez. distaccata di Lecce che, con sentenza 17/22/12, depositata il 24.2.2012, riformò la gravata pronunzia, confermando la correttezza dell'operato dell'Ufficio e negando alla contribuente la possibilità di accedere alla definizione agevolata.

4. Avverso tale sentenza l'E. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si è costituita ed ha resistito, con controricorso, l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.

5. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo l'E. lamenta (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, nonchè la falsa applicazione del medesimo D.Lgs., art. 17, comma 3, per non avere la C.T.R. ritenuto sussistenti, nella specie, le condizioni per la definizione agevolata, ai sensi dell'art. 16 cit., stante la mancata iscrizione a ruolo delle sanzioni oggetto di contestazione.

1.2. Il motivo è infondato e va rigettato.

1.3. Va infatti data continuità al principio – affermato da Cass., Sez. 5, n. 29.12.2016, n. 27315, Rv. 642385-01 e recentemente ribadito da Cass., Sez. 5, 4.4.2018, n. 8247, Rv. 647559-02, nonchè da Cass., Sez. 5, 21.7.2017, n. 18080, Rv. 645020-01, in motivazione, al p. 11 – per cui, laddove stabilisce che "in nessun caso" è consentita la definizione agevolata delle sanzioni irrogate per omessi o tardivi versamenti di imposte indicate nel periodo precedente del cit. comma, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3, ult. periodo, implica che, in presenza di un omesso o ritardato pagamento di tributi, il versamento ridotto delle sanzioni è precluso, (a) tanto nell'ipotesi in cui l'Ufficio abbia proceduto direttamente alla iscrizione a ruolo delle sanzioni a seguito di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni effettuato a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e ter, ovvero a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, quanto (b) nell'ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata unitamente alla emissione dell'avviso di accertamento a norma del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, ovvero (c) con distinto ed autonomo atto di irrogazione delle sanzioni a norma del D.Lgs., art. 16, ultimo cit.

1.4. In altri termini il divieto di definizione agevolata riferito alle "sanzioni irrogate nel periodo precedente" deve essere oggettivamente inteso come attinente a qualunque ipotesi di sanzione per omesso (o ritardato) versamento di imposta, a prescindere dalla modalità di irrogazione delle sanzioni, e non limitato alla sola ipotesi (al contrario invocata in ricorso) in cui la sanzione per omesso versamento sia stata irrogata mediante diretta iscrizione a ruolo. La ratio della norma si individua nel fatto che, in presenza di omissioni di versamenti di imposta, il legislatore ha inteso vietare in ogni caso l'accesso alla definizione agevolata delle sole sanzioni, essendo consentito unicamente di beneficiare di sanzioni determinate ex lege in misura ridotta allorchè il contribuente abbia provveduto al pagamento integrale, nei termini previsti, della somma dovuta a titolo di imposta (D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2).

1.5. Sicchè, vertendosi pacificamente in tema di ritardato versamento di imposta (cfr. sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv., nonchè ricorso, p. 2), va da sè che si rientra a pieno titolo nella esclusione dalla definizione agevolata delle sanzioni stabilita dall'art. 17 cit.

2. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della E. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente E. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l'E. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente E. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.