Cassazione, sentenza n. 9999 del 10/04/2019
Sentenza n. 9999 del 10/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9999
- Data
- 10/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerneva l’imposta regionale sulle concessioni statali per il 2006; i giudici di merito avevano confermato la pretesa, mentre le sanzioni erano state escluse in primo grado per obiettiva incertezza. In Cassazione la ricorrente ha depositato una rinuncia non notificata alla controparte né vistata dal suo difensore: l’atto non ha quindi estinto il giudizio secondo le formalità previste, ma ha fatto venir meno l’interesse alla decisione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, posto le spese a carico della ricorrente ed escluso l’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. E. spa impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni nr (OMISSIS) DM della Regione Abruzzo per il mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile relativo all'anno 2006.
2. La Commissione Provinciale respingeva nel merito il ricorso con riferimento alla pretesa impositiva dichiarando tuttavia non dovute le sanzioni irrogate in ragione della situazione di obiettiva incertezza configurabile nella fattispecie 3.La sentenza veniva impugnata da E. spa e la Commissione Regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello osservando per quanto qui interessa che la che il collegamento al territorio regionale del tributo andava individuato nella competenza territoriale regionale dell'organo statale che aveva rilasciato la concessione.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione E. spa affidandosi a quattro motivi. Ha resistito la Regione Abruzzo depositando controricorso.
Motivi della decisione
1. E. spa, a mezzo del procuratore pro tempore Dott. P.G., ha depositato, in data 5.3.2019, "atto di rinuncia al ricorso ex art. 390" datato 28.2.2019 e sottoscritto anche dal legale che non risulta nè notificato alla controparte costituita nè controfirmato dal suo difensore.
1.1 La dichiarazione di rinuncia non accettata da controparte non è idonea a determinare l'estinzione del giudizio in quanto non accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto), ma vale comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione della causa e determina pertanto l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. n. 15980/2006, 12743/2016).
2. Le spese di lite vanno poste a carico di E. spa, in base al principio di causalità.
3. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame… ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015, 12743/2016).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.200 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2019
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