Cassazione, ordinanza n. 10277 del 12/04/2019
Ordinanza n. 10277 del 12/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10277
- Data
- 12/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente contestava una cartella per contributi di bonifica del 2007, sostenendo l’assenza di beneficio per i fondi, il mancato funzionamento delle opere e l’inadeguatezza della manutenzione. La CTR aveva attribuito al piano di classifica una presunzione relativa di beneficio, ponendo a carico della contribuente la prova contraria. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: alcune questioni erano nuove, le contestazioni probatorie erano formulate senza indicare specificamente documenti e contenuti, e la statuizione di assorbimento degli altri motivi d’appello non era stata censurata con precise ragioni; sono seguite condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
CHE:
1. La CTR della Lombardia respingeva l'appello proposto da T.M. contro la sentenza della Commissione tributaria di Pavia che aveva, a sua volta, respinto il ricorso dell'appellante avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti dal Consorzio di Bonifica T. per il pagamento dei contributi di bonifica per l'anno 2007.
Il giudice d'appello rilevava: che non era in contestazione da parte della contribuente l'avvenuta approvazione del Piano di classifica, dalla quale, secondo l'indirizzo espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, derivava una presunzione iuris tantum di beneficio per i fondi compresi nella zona in cui operava il Consorzio; che pertanto sarebbe stato onere della T. di provare i fatti eccepiti a fondamento dell'insussistenza dell'obbligazione, ovvero, nella specie, la mancata realizzazione di opere promesse nonchè il mancato funzionamento e l'omessa manutenzione delle opere e degli impianti già esistenti; che, stante la rilevanza probatoria del piano di classifica e l'irrilevanza di valutazioni di natura politico-amministrativa intese a riconoscere un particolare trattamento per i consorziati del (OMISSIS), cui, negli anni 2005/2006, erano state proposte riduzioni e transazioni, restavano travolti gli altri motivi di impugnazione..
2. Avverso la sentenza, depositata il 19.11.2012, T.M. ricorre per cassazione formulando tre motivi. Il Consorzio resiste con controricorso illustrato con memoria. Esatri S.p.A., concessionaria della riscossione, non si è costituita in giudizio.
Motivi della decisione
CHE:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla L.R. Lombardia n. 7 del 2003, L.R. n. 33 del 2003 ed all'art. 2697 c.c.. Sostiene che la regola relativa al riparto dell'onere della prova, in applicazione della presunzione (di elaborazione giurisprudenziale) iuris tantum di beneficio per i fondi compresi nel Piano di classifica, sarebbe stata malamente applicata dalla CTR, in quanto tale piano deve essere corredato dal cd. perimetro di contribuenza (ovvero dalla puntuale identificazione catastale, quali-quantitativa degli immobili genericamente inclusi nel comprensorio del Consorzio, in modo da instaurare un collegamento diretto fra opere e interventi previsti nel Piano di classifica e benefici), che l'ente non aveva prodotto. Sostiene, inoltre, che la CTR non avrebbe valutato gli elementi di prova da lei forniti sia in ordine alla mancata realizzazione di un'idrovora, da tempo prevista, sia in ordine al mancato funzionamento degli impianti esistenti, sui quali erano stati eseguiti interventi di manutenzione del tutto inadeguati, tanto che i suoi terreni si erano allagati nel 2010.
2. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur se rubricato sotto il profilo della violazione di legge, attiene in realtà a questioni di mero fatto, inerenti l'assolvimento dell'onere della prova, la prima delle quali (la necessità di produzione, oltre che del piano classifica, anche del perimetro di contribuenza) non è stata dibattuta in sede di appello e risulta dedotta per la prima volta nella presente sede di legittimità e che, per il resto, sono illustrate in via meramente assertiva, senza che, secondo quanto richiesto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, siano specificamente indicati i documenti prodotti, con il richiamo quantomeno sintetico del loro contenuto, che dimostrerebbero sia il cattivo funzionamento delle opere di bonifica esistenti e l'inadeguatezza degli interventi di manutenzione, sia la mancata realizzazione di un'idrovora: risulta pertanto precluso a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se la CTR abbia errato nel ritenere implicitamente (come appare evidente dalla lettura della sentenza) che la ricorrente non avesse fornito prova dei fatti eccepiti a fondamento dell'impugnazione.
3. Resta assorbito il terzo motivo del ricorso, con il quale la T. torna genericamente a dolersi dell'omessa valutazione del contenuto dei suoi atti difensivi.
4. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, sotto il duplice profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c. e del vizio di motivazione, che la CTR abbia omesso di esaminare gli ulteriori motivi di appello proposti.
4. Anche questo censura è inammissibile, atteso che la CTR ha dichiarato "travolti" (id est: assorbiti) gli altri motivi d'appello – stante la rilevanza probatoria del piano di classifica e, per contro, l'irrilevanza di valutazioni politico-amministrative intese a riconoscere riduzioni dei contributi dovuti dai consorziati del (OMISSIS) – e che tale statuizione avrebbe dovuto essere censurata non già limitandosi ad affermarne l'erroneità, ma indicando le precise ragioni per le quali non poteva essere condivisa.
5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all'art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rifondere al Consorzio di Bonifica T. le spese processuali, che liquida in Euro 1.700,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2019
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