Cassazione, sentenza n. 10668 del 17/04/2019

ESECUZIONE FORZATA - CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE Credito tributario - Impiego fruttuoso degli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito - Manifestazione da parte dell'agente di riscossione dell'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi - Esecuzione forzata non ancora iniziata - Estensione della regola sottesa nell'art. 483 c.p.c. - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Tipologia
Sentenza
Numero
10668
Data
17/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

In tema di riscossione coattiva, il contribuente può contestare davanti al giudice tributario, impugnando la cartella o altro atto prodromico, l’intenzione dell’agente di avviare ulteriori esecuzioni quando gli strumenti già impiegati risultino fruttuosi e la nuova iniziativa possa integrare abuso del processo. La Corte ha però precisato che l’ordinanza di assegnazione presso terzi non estingue immediatamente il credito né sospende automaticamente altre azioni, occorrendo verificare l’effettivo pagamento e le ragioni della nuova iniziativa. Ha quindi ritenuto fondati i ricorsi contro la decisione regionale, che aveva configurato una preclusione senza accertare una condotta abusiva.

Massima

In materia di esecuzione forzata tributaria, la disciplina sul cumulo dei mezzi di espropriazione di cui all'art. 483 c.p.c. opera, in virtù della clausola generale di buona fede e dei principi in tema di abuso del processo, anche nella fase anteriore all'inizio dell'esecuzione, nella quale il contribuente può pertanto far valere, impugnando la cartella di pagamento (o gli altri atti prodromici alla riscossione coattiva), le condotte abusive dell'agente di riscossione, che manifesti l'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con ricorso alla C.T.P. di Livorno V.E. impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa da Equitalia Centro S.p.A. per crediti iscritti a ruolo dalla Dogana di (OMISSIS) e, segnatamente, per 18 avvisi di accertamento relativi a rettifiche impositive operate nei confronti della P. S.a.s., di cui la stessa V.E., insieme col padre ( V.B.), era socia accomandataria. Con l'atto introduttivo A) si sosteneva l'illegittimità dell'atto impugnato per duplicazione del titolo esecutivo, in ragione dell'identità del credito derivante da cartella di pagamento già azionata nei confronti dell'altro socio accomandatario V.B., B) si rilevava la natura satisfattiva dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura di espropriazione presso terzi intrapresa dall'agente per la riscossione nei confronti del predetto V., C) si eccepiva la prescrizione (quinquennale) del credito erariale azionato.

Costituitesi in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'agente della riscossione Equitalia Centro S.p.A., la C.T.P. respingeva il ricorso.

La C.T.R. della Toscana, con sentenza n. 309/10/16 del 18/2/2016 accoglieva l'appello di V.E., annullava la cartella di pagamento impugnata e condannava gli appellati alla rifusione delle spese di lite: per quanto rileva in questa sede, il giudice d'appello così spiegava la propria decisione: "Detti avvisi di accertamento sono stati oggetto di impugnazione dinnanzi la CTP di Como e successivamente in appello alla CTR di Milano. Dopo di ciò la sentenza è divenuta titolo esecutivo che ha dato origine al pignoramento della pensione del Sig. V.B. altro socio accomandatario per (Euro) 121.840,74. Per questo motivo la ricorrente sostiene che il credito coattivo è già stato esercitato e pertanto una ulteriore azione risulterebbe in duplicato del recupero esecutivo. … Questa Commissione…ritiene che vi sia inapplicabilità del principio del cumulo dei mezzi di espropriazione in quanto il creditore aveva già ottenuto nella procedura esecutiva precedentemente azionata un provvedimento che gli assegnava l'intero importo del credito, ordinando al terzo, nella fattispecie, il sig. V.B. la materiale corresponsione mensile. Pertanto (per) la natura satisfattiva e sospensiva dell'ordinanza di assegnazione, il creditore non aveva alcun diritto di azionare nuovamente il proprio credito fin tanto che il terzo provvedeva ai versamenti periodici. Tale orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 26036 Cassazione 29/11/2005".

Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione (iscritto al n. 22554/2016), affidato a un unico motivo.

Anche Equitalia Servizi di Riscossione (già Equitalia Centro) S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione (iscritto al n. 21414/2016) della medesima sentenza, basato su quattro motivi.

Ha depositato distinti controricorsi V.E..

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., si dispone la riunione delle impugnazioni iscritte ai nn. 22554/2016 e 21414/2016.

2. Coi primi tre motivi, Equitalia Servizi di Riscossione contesta l'affermazione della C.T.R. secondo cui "il creditore non aveva alcun diritto di azionare nuovamente il proprio credito", da reputarsi errata perchè la cartella di pagamento non costituisce atto dell'azione esecutiva ma atto prodromico ad essa (equiparabile, sotto vari profili, al precetto).

L'agente della riscossione lamenta sia l'incongruità della motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), perchè non sono state affatto esperite plurime azioni esecutive, sia la violazione D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 50, e artt. 480 e 482 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perchè non è invocabile il divieto di cumulo dei mezzi di espropriazione prima dell'inizio di questa, sia – in subordine – il difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto agli atti dell'esecuzione forzata.

3. La ricorrente Agenzia delle Dogane lamenta la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell'art. 483 c.p.c., poichè la C.T.R. avrebbe richiamato la predetta disposizione per inibire il recupero del credito dall'obbligata V.E. sia considerando (erroneamente) satisfattiva l'assegnazione effettuata nella procedura espropriativa presso terzi nei confronti del condebitore solidale V.B., sia mancando di considerare gli elementi fattuali (assegnazione di una somma mensile estremamente esigua rispetto al credito).

4. Analoghe censure sono svolte da Equitalia Servizi di Riscossione col quarto motivo.

5. Tutti i motivi sono fondati nei termini di seguito esposti.

Il richiamo dell'art. 483 c.p.c., nella sentenza impugnata è del tutto inappropriato e costituisce falsa applicazione della norma.

La disposizione sul "cumulo dei mezzi di espropriazione" recita: "Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima".

Si ha cumulo dei mezzi di espropriazione quando contemporaneamente si pongano in essere contro lo stesso debitore più processi esecutivi di tipo diverso; se si tratta, invece, di procedure dello stesso tipo, si ha il cosiddetto "cumulo omogeneo" in relazione al quale è comunque applicabile (secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza) il disposto dell'art. 483 c.p.c..

Il creditore, per la soddisfazione del proprio credito, può avvalersi congiuntamente dei differenti mezzi di espropriazione previsti dall'ordinamento (espropriazione mobiliare presso il debitore, espropriazione presso terzi, espropriazione immobiliare) e anche promuovere varie procedure esecutive del medesimo tipo su beni diversi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19876 del 29/8/2013, in motivazione: "Al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantochè il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione").

Il ricorso a plurime espropriazioni potrebbe, però, risultare eccessivamente gravoso per il debitore e superfluo per l'effettiva tutela delle ragioni creditorie, sicchè l'art. 483 c.p.c., costituisce un limite alla facoltà riconosciuta al creditore, qualora il cumulo dei mezzi di espropriazione si riveli eccessivo.

Pur non potendosi inquadrare la reazione del debitore nelle opposizioni esecutive ex artt. 615 o 617 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18533 del 3/9/2007), la disciplina dell'art. 483 c.p.c., è totalmente nell'alveo del processo esecutivo: l'istanza per la limitazione dei mezzi di espropriazione è proposta dal debitore con ricorso indirizzato ad uno dei giudici delle diverse esecuzioni promosse (o al giudice dell'espropriazione immobiliare nell'ipotesi prevista dal comma 2); nel ricorso devono essere indicate (e documentate) le circostanze che inducono l'esecutato a ritenere eccessivo il cumulo per la sproporzione tra il credito vantato e il complesso dei beni concretamente aggrediti; sulla richiesta il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza (atto finale del sub-procedimento), impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2487 del 19/2/2003, Rv. 561045-01).

Perciò, come rilevato dalla ricorrente Equitalia Servizi di Riscossione, la corretta (non falsa) applicazione dell'art. 483 c.p.c., postula l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria e la giurisdizione su questa del giudice ordinario (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 2, comma 1), ma è evidente che ciò non può essere perchè la cartella di pagamento non segna affatto l'inizio dell'espropriazione.

Difatti, secondo numerose pronunce di questa Corte, la cartella è atto prodromico all'esecuzione forzata tributaria e, al pari del precetto, costituisce minaccia del suo inizio.

6. Occorre dunque interrogarsi sulla possibilità di far valere – in via preventiva (prima dell'inizio dell'esecuzione forzata) e innanzi al i giudice tributario – la superfluità per la tutela delle ragioni creditorie dell'iniziativa dell'agente della riscossione (sottesa all'istanza ex art. 483 c.p.c.) o, persino, la sopravvenuta carenza del diritto di agire in executivis in conseguenza della già avvenuta soddisfazione del credito erariale (fatto estintivo integrante, nel processo esecutivo ordinario, un'opposizione ex art. 615 c.p.c.).

7. Riguardo a questa seconda problematica la Corte Cost., con la sentenza n. 114 del 31/5/2018, ha statuito che: "Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, proponibile avverso "il ruolo e la cartella di pagamento", e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. … La prevista inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, quando riguarda atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario, non segna una carenza di tutela del contribuente assoggettato a riscossione esattoriale, perchè questa c'è comunque innanzi ad un giudice, quello tributario. L'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., si salda, in simmetria complementare, con la proponibilità del ricorso del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, assicurando, in questa parte, la continuità della tutela giurisdizionale…. Altrimenti detto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., – che non è soggetta a termine di decadenza – in tanto non è ammissibile, come prescrive l'art. 57 cit., in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni).

Pertanto, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario – investito con ricorso avverso la cartella di pagamento e, quindi, prima dell'inizio dell'espropriazione – la contestazione della permanenza del diritto dell'agente della riscossione di iniziare l'esecuzione forzata tributaria in ragione della già intervenuta soddisfazione del credito (e questo ha fatto valere la V. sostenendo, sin dall'inizio del processo, la natura satisfattiva dell'ordinanza di assegnazione emessa nell'espropriazione presso terzi promossa contro l'altro accomandatario).

8. Con riguardo alla prima problematica ("estensione" della regola sottesa all'art. 483 c.p.c., ad una fase anteriore all'inizio dell'espropriazione), si osserva che sono pacificamente applicabili all'esecuzione forzata la generale clausola di buona fede e i principi in tema di abuso del processo (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 9/4/2013).

Proprio in applicazione di tali principi generali, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 9/4/2015, Rv. 635106-01, ha stabilito che: "In materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali – ricavabile dalla previsione dell'art. 111 Cost., comma 1, nonchè dall'operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una relazione contrattuale – comporta che l'emissione di un'ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorchè egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, nè deduca la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione da parte del suo destinatario" (nella fattispecie, il creditore aveva minacciato, con precetto, un'esecuzione forzata, sebbene la debitrice avesse già inviato al creditore un assegno circolare – immotivatamente non posto all'incasso – per un ammontare idoneo ad estinguere il credito e, oltretutto, il creditore avesse già ottenuto, per lo stesso credito, una precedente ordinanza di assegnazione nei confronti di un terzo pignorato).

Nella motivazione della sentenza si specifica: "E' ben vero che l'emissione di una ordinanza di assegnazione (accostata tradizionalmente dalla giurisprudenza ad una cessione pro solvendo) di per sè non integra una immediata e contestuale estinzione dell'obbligazione del debitore nè al contempo comporta una immediata soddisfazione del creditore procedente, in quanto egli sarà pienamente soddisfatto soltanto con l'effettivo incasso delle somme assegnate allorchè il terzo destinatario dell'ordinanza di assegnazione avrà provveduto ad effettuare il pagamento. Questa Corte ha più volte affermato che, stante il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione, l'emissione di una ordinanza di assegnazione in sè, non essendo immediatamente satisfattiva, non preclude di per sè la possibilità di ottenerne delle altre sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito… (Tuttavia) Intraprendere immotivatamente una nuova esecuzione, pur essendo beneficiari di una ordinanza di assegnazione pienamente satisfattiva nel suo importo del credito vantato, ed in difetto anche della semplice allegazione di una difficoltà ad incassare quanto portato nell'ordinanza stessa, costituisce abuso dei mezzi di espropriazione, che essendo destinati ad incidere direttamente nella sfera giuridica del debitore, vanno pur sempre utilizzati con cautela, e non devono divenire strumenti per moltiplicare senza giustificazione l'esposizione debitoria".

Dalla decisione succitata si desume che anche prima dell'inizio dell'espropriazione forzata il debitore può far valere eventuali condotte abusive del creditore che manifesti l'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione del credito.

Nel contesto dell'espropriazione forzata ordinaria lo strumento preposto a tale doglianza è l'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1; mutatis mutandis e sulla scorta dell'insegnamento di Corte Cost. n. 114 del 2018, prima dell'inizio dell'esecuzione forzata tributaria il mezzo da impiegare è costituito dall'impugnazione della cartella di pagamento (o degli altri atti prodromici alla riscossione coattiva).

9. Nel caso de quo, la C.T.R. della Toscana ha attribuito all'ordinanza ex art. 553 c.p.c., emessa nell'espropriazione presso terzi contro V.B. una "natura satisfattiva e sospensiva" tale da escludere il diritto dell'agente della riscossione di azionare il credito in mancanza di inadempimento del terzo all'obbligo di effettuare i versamenti periodici.

In contrasto (e accogliendo le doglianze delle ricorrenti), si osserva che "In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del debitor debitoris nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario." (da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30862 del 29/11/2018, Rv. 651638-01; meno recentemente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13021 del 9/12/1992, Rv. 479955-01, e la già citata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 9/4/2015).

Ne esce smentita l'affermazione circa la "natura satisfattiva" del provvedimento di assegnazione.

10. Parimenti, nessuna efficacia "sospensiva" – intesa come preclusiva del diritto del creditore di avviare ulteriori procedure esecutive in pendenza dei pagamenti del terzo assegnato – può riconoscersi all'ordinanza ex art. 553 c.p.c., se non in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito.

Posto che, per regola, "l'emissione di una ordinanza di assegnazione in sè, non essendo immediatamente satisfattiva, non preclude di per sè la possibilità di ottenerne delle altre sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 9/4/2015), per poter reputare, in via di eccezione, illegittima la condotta del creditore, il giudice di merito è tenuto a vagliare scrupolosamente le ragioni addotte a giustificazione della reiterata iniziativa esecutiva minacciata.

Nella fattispecie in esame, la C.T.R. della Toscana ha erroneamente configurato una preclusione all'avvio di azioni esecutive nei confronti di altro coobbligato in contrasto con la natura non satisfattiva (dimostrata dalla locuzione "salva esazione" dell'art. 553 c.p.c.), dell'ordinanza di assegnazione del credito e non ha nè ipotizzato l'esercizio abusivo degli strumenti di riscossione, nè tantomeno dimostrato di aver preso in considerazione le ragioni giustificative addotte dal creditore (l'Agenzia delle Dogane illustra nel ricorso che, a fronte di un debito di Euro 94.036,52, il credito assegnato ex art. 553 c.p.c., ammonta a Euro 5,37 mensili; spetterà alla C.T.R. di rinvio stabilire se la notifica della cartella – che minaccia esecuzione forzata tributaria – nei confronti di V.E. sia superflua per la tutela delle ragioni creditorie).

11. Dall'accoglimento dei motivi (nei limiti suesposti) discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, per l'ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie i ricorsi;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019

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