Cassazione, sentenza n. 10872 del 18/04/2019

Sentenza n. 10872 del 18/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
10872
Data
18/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava interessi e sanzioni applicati per compensazioni infrannuali di crediti IVA, effettuate sulla base di istanze presentate tardivamente; i giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente. La Cassazione ha affermato che anche la compensazione infrannuale richiede una tempestiva istanza, necessaria per consentire il controllo del credito: il ritardo rende indebita la compensazione ed equivale a un tardivo versamento sanzionabile. Ha quindi cassato la decisione e, pronunciando nel merito, rigettato il ricorso originario, compensando le spese dell’intero processo.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale della Campania sez. di Salerno, rigettava l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate confermando la sentenza della commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso della I.R. s.r.l. avverso avviso recupero credito (formato sulla base di rilievi contenuti in un PVC e finalizzati alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti legittimanti la fruizione del credito di imposta ex D.Lgs. n. 241 del 1997) e conseguente cartella di pagamento aventi ad oggetto – il primo – interessi e sanzioni per indebite compensazioni con crediti iva risultanti da due istanze tardivamente presentate, nella asserita violazione della norma di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, e – la seconda – la correlata iscrizione a ruolo.

Avverso detta sentenza, depositata il 28.9.2011, propone ricorso per cassazione l'ufficio finanziario affidato ad un solo motivo che denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, del D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si costituisce con controricorso la società contribuente per resistere al ricorso del quale chiede il rigetto.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente che la sentenza gravata ha erroneamente affermato la inesistenza di norma contenente la previsione dell'obbligo di presentazione di istanza anche nel caso di compensazioni infrannuali, da ciò facendo discendere la inapplicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis.

Invero – continua l'ufficio istante – l'obbligo de quo è contenuto nel D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, a norma del quale va presentata apposita istanza anche nel caso di compensazioni infrannuali, rendendo – la mancata presentazione – indebita la compensazione e comportando quest'ultima, a sua volta, il medesimo effetto dell'omesso o tardivo versamento, così come sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1: l'amministrazione finanziaria deve essere posta nelle condizioni di effettuare il controllo in ordine alla sussistenza del credito così da consentire al contribuente di godere, anticipatamente, della compensazione dei crediti IVA maturati nel trimestre precedente (come avvenuto nel caso del quale si controverte).

Tutto ciò premesso, conclude l'ufficio ricorrente per la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese.

Deduce la controricorrente che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, si limita a disciplinare le modalità attraverso le quali può il contribuente chiedere il rimborso, le garanzie che vanno prestate e i termini per la presentazione della istanza relativa e non anche l'ipotesi di compensazione del credito IVA, laddove, appunto, essa contribuente ha provveduto ad operare compensazioni e non a chiedere rimborsi: la censura dell'ufficio ricorrente è dunque destituita di fondamento atteso che la fattispecie in contestazione attiene alla compensazione (effettuata entro i termini previsti per il pagamento della imposta) e non al rimborso del credito con la conseguenza che non trova applicazione, ai fini della irrogazione della sanzione, il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che si applica solo in caso di tardivo o omesso versamento di imposta.

Il ricorso è fondato.

Il D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, consente ai contribuenti aventi titolo per accedere al rimborso infrannuale di eccedenze di crediti IVA di portare detti crediti in compensazione in sede di dichiarazione; stabilisce la norma in commento che anche nel caso di compensazioni infrannuali è necessaria la presentazione di apposita tempestiva istanza all'ufficio competente.

Nella fattispecie, le richieste sono state presentate tardivamente così producendosi gli effetti derivanti dalla inosservanza dei termini: si controverte tra le parti infatti intorno all'obbligo o meno della presentazione di apposita istanza per la ipotesi di compensazione, che – qualora omessa – equivale ad un versamento tardivo di imposta ed è suscettibile di sanzione ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. La tardiva presentazione rende indebita la compensazione, la quale, a sua volta, comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale (cass. 5.8.2016 n. 16504; si veda anche cass. 20.11.2015 n. 23755).

All'accoglimento dell'odierno ricorso consegue la cassazione della sentenza gravata e il rigetto dell'atto introduttivo del giudizio.

La circostanza che la giurisprudenza di legittimità – dalla quale ha ritenuto il collegio di non discostarsi – si sia formata successivamente alla instaurazione del presente giudizio è motivo che giustifica la compensazione delle spese processuali con riguardo a tutte le fasi del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rigettando il ricorso introduttivo del giudizio; compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2019

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