Cassazione, sentenza n. 11040 del 19/04/2019
Sentenza n. 11040 del 19/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11040
- Data
- 19/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia verteva su un avviso ICI relativo a un complesso per la produzione di sale, che i giudici di merito avevano qualificato come opificio industriale imponibile, escludendo che la presenza di avifauna e la natura di zona umida integrassero un’esenzione. Durante il giudizio di legittimità la contribuente ha rinunciato al ricorso in seguito a una transazione inserita in un accordo di ristrutturazione dei debiti in concordato preventivo. La Cassazione ha dichiarato estinto il processo, senza richiedere l’accettazione della controparte, compensando le spese ed escludendo l’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 425/25/14, depositata il 24 febbraio 2014, notificata il 13 marzo 2014, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sez. distaccata di Foggia, rigettava l'appello proposto dalla A. S.p.A. avverso la sentenza n. 149/6/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di appello rilevava:
a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento, relativo al pagamento dell'ICI per l'anno 2009, emesso dal Comune di Trinitapoli, in relazione alla salina di (OMISSIS) utilizzata dalla contribuente, in qualità di concessionaria, per la gestione della sua attività economica di produzione e vendita di sale marino, di cui era stato chiesto l'annullamento sia per ragioni formali, attinenti ad un difetto di motivazione dell'atto, sia nel merito, in quanto si contestava l'assoggettabilità ad imposta della zona su cui insisteva l'attività, da classificarsi come "zona umida";
b) che la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo l'atto adeguatamente motivato e soggetto all'imposta il complesso immobiliare gestito dalla A. Spa, che qualificava come opificio industriale complesso.
Tanto premesso, la CTR aveva rigettato il gravame rilevando:
– quanto al merito, che il complesso produttivo in esame era stato correttamente qualificato come attività industriale complessa soggetta al tributo in quanto, la circostanza che l'attività economica si svolgesse mediante l'utilizzo di vasche che attiravano la fauna avicola, sebbene rilevante ad altri fini di protezione ambientale, non alterava la natura dei bacini artificiali, costruiti ed utilizzati per un interesse economico industriale e non per la tutela di aspetti naturalistici; che le esenzioni dal tributo sono tipizzate e la presenza di una avifauna non era prevista come tale; che era irrilevante sia il mancato accatastamento che l'estensione del complesso in due comuni; che la concessionaria era stata correttamente individuata come soggetto passivo dell'imposta; che alle stesse conclusioni era giunta una precedente sentenza intervenuta tra le parti che, sebbene relativa ad altra annualità, non poteva non fare stato in relazione alle situazioni fattuali non modificate; che in assenza di una regolarizzazione catastale degli immobili il Comune aveva correttamente proceduto all'accertamento; quanto alle eccezioni formali sul difetto di motivazione dell'atto, che la questione della non corrispondenza del valore riportato nella precedente sentenza (Euro 200.000,00) con quello indicato nell'atto (Euro 341.732,79) era inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello ed in ogni caso infondata, avendo il Comune chiarito che la differenza era da imputarsi alla ulteriore rendita attribuita ad un fabbricato, divenuta definitiva in quanto non impugnata giudizialmente; che l'atto era compiutamente motivato, contenendo tutti gli elementi essenziali a far conoscere al contribuente le ragioni giustificatrici della pretesa impositiva.
2. Avverso la sentenza di appello, la A. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 8 maggio 2014, affidato a cinque motivi; il Comune di Trinitapoli ha resistito con controricorso.
3. In prossimità dell'udienza la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, notificato al Comune controricorrente, ai sensi dell'art. 390 c.p.c..
Motivi della decisione
1. La rinuncia è rituale, poichè formulata in atto univoco in tal senso, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e comunque dal difensore in questa sede, da qualificarsi munito dei relativi poteri, la stessa risulta anche regolarmente notificata; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss c.p.c..
La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l'art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell'estinzione del processo.
La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Vedi Cass. n. 23840 del 2008 e n. 3971 del 2015).
2. Non resta quindi che provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, facendo applicazione dei criteri della soccombenza virtuale.
Nella specie rileva che l'atto di rinuncia consegue alla sottoscrizione tra le parti di una transazione raggiunta nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti in sede di concordato preventivo.
In relazione a quanto sopra evidenziato va pertanto disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
3. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019
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