Cassazione, sentenza n. 11041 del 19/04/2019
Sentenza n. 11041 del 19/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11041
- Data
- 19/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio originario riguardava una cartella ICI per il 2006, contestata per vizi propri dopo che l’avviso presupposto era divenuto definitivo; la CTR aveva confermato il rigetto dell’impugnazione. In Cassazione la contribuente ha rinunciato al ricorso dopo una transazione conclusa nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti in concordato preventivo. La Corte ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione anche senza accettazione della controparte e non comporta il raddoppio del contributo unificato; ha dichiarato estinto il giudizio e compensato integralmente le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 427/25/14, depositata il 24 febbraio 2014, notificata in data 11 marzo 2014, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sez. distaccata di Foggia, rigettava l'appello proposto dalla A. S.p.A. avverso la sentenza n. 148/6/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di appello rilevava:
a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento, relativa al pagamento dell'ICI per l'anno 2006, emessa dal Comune di Trinitapoli, di cui veniva contestata la regolarità formale;
b) che la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso rilevando che la pretesa tributaria sottostante era ormai divenuta definitiva in quanto l'avviso di accertamento che ne costituiva l'atto presupposto non era stato impugnato;
c) che in sede di appello la contribuente aveva evidenziato di aver proposto motivi relativi a vizi propri dell'atto impugnato.
Tanto premesso, la CTR aveva rigettato il gravame rilevando che l'atto era stato correttamente formato in quanto preceduto da un ruolo firmato dal funzionario comunale responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5, e che l'aggio e gli interessi non erano stati chiesti dal Comune bensì dalla Concessionaria che, tra l'altro, non risultava evocata in giudizio.
2. Avverso la sentenza di appello, la A. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 8 maggio 2014, affidato a quattro motivi; il Comune di Trinitapoli ha resistito con controricorso.
3. In prossimità dell'udienza la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, notificato al Comune controricorrente, ai sensi dell'art. 390 c.p.c..
Motivi della decisione
1. La rinuncia è rituale, poichè formulata in atto univoco in tal senso, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e comunque dal difensore in questa sede, da qualificarsi munito dei relativi poteri, la stessa risulta anche regolarmente notificata; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss c.p.c. La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l'art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell'estinzione del processo.
La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Vedi Cass. n. 23840 del 2008 e n. 3971 del 2015).
2. Non resta quindi che provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, facendo applicazione dei criteri della soccombenza virtuale.
Nella specie rileva che l'atto di rinuncia consegue alla sottoscrizione tra le parti di una transazione raggiunta nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti in sede di concordato preventivo.
In relazione a quanto sopra evidenziato va pertanto disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
3. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019
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