Cassazione, sentenza n. 11048 del 19/04/2019
Sentenza n. 11048 del 19/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11048
- Data
- 19/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite verteva sulla classificazione doganale di una pubblicazione per bambini, dichiarata dall’importatrice come prodotto editoriale e riqualificata dall’Amministrazione come album fotografico, con applicazione di una maggiore aliquota IVA. La Cassazione ha rilevato che la CTR aveva compiuto un apprezzamento di fatto, ritenendo prevalenti le finalità educative del prodotto, e che il richiamo alla descrizione ministeriale dei libri per bambini era pertinente. Poiché il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione della merce, i motivi dell’Agenzia delle Dogane sono stati dichiarati inammissibili e il ricorso respinto.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
U. Editore s.p.a. impugnò l'avviso di rettifica notificato dall'Agenzia delle Dogane, in relazione alla maggiore aliquota IVA applicata su talune merci importate dall'estero, che erano state riclassificate dall'amministrazione quali album fotografici, anzichè prodotti editoriali come indicato dall'importatrice nella dichiarazione doganale.
Accolta l'impugnazione in primo grado, l'Agenzia delle Dogane propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che lo respinse, con sentenza depositata il 19 settembre 2012, assumendo che le merci importate erano state dichiarate dall'importatrice correttamente quali prodotti editoriali.
Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – già Agenzia delle Dogane – ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso U. Editore s.p.a.
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lamenta violazione del Regolamento CEE del Consiglio n. 2658/1987, allegato I, poichè erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che il prodotto importato dalla controricorrente dovesse essere classificato come libro con finalità didattiche, anzichè quale mero album fotografico, secondo la classificazione doganale vigente.
2. Con il secondo motivo assume violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, avendo la commissione tributaria regionale invocato una circolare ministeriale (la n. 26 del 19 marzo 1985) relativa alle aliquote agevolate in tema di IVA e non alla classificazione doganale, il cui contenuto, comunque, non suffraga la tesi che la merce importata fosse un prodotto editoriale.
2.1. I due motivi del ricorso, palesemente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili.
E invero, censurando la violazione di plurime violazioni di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre a questa Corte una nuova valutazione dell'apprezzamento fatto dal giudice di merito, in ordine alla circostanza che la pubblicazione denominata "Il libro del bebè" e importata dalla controricorrente in Italia, fosse da classificare – secondo la nomenclatura combinata approvata con il Reg. CEE n. 2658/1987 del Consiglio – come libro educativo anzichè quale album fotografico.
E' vero, invece, che la commissione tributaria regionale, senza violare alcuna fra le disposizioni surrichiamate, ha semplicemente affermato, con un giudizio in fatto qui incensurabile, che i prodotti importati dalla odierna controricorrente, fossero radicalmente diversi da meri album fotografici, perchè riconducibili nell'ambito di un prodotto editoriale, avendo chiare finalità educative nei confronti dei bambini di età inferiore ai 4 o 5 anni.
Quanto alla circolare emessa dal Ministero delle Finanze 19 marzo 1985, n. 26 (esattamente richiamata dalla circolare ministeriale 7 agosto 1990, n. 63, cui allude la commissione tributaria regionale), il riferimento nella sentenza impugnata al suo contenuto appare pertinente, per la decisiva considerazione che in essa si fornisce una mera descrizione – ma di fonte ministeriale di taluni prodotti, i quali fiscalmente possono considerarsi a tutti gli effetti un libro, id est "tutti i lavori dell'arte libraria di qualsiasi dimensione, pure se solo illustrati o di carattere informativo, purchè stampati", compresi "i libri di immagini e quelli per bambini in genere"; e siffatta descrizione, all'evidenza, può essere utilizzata dal giudice, anche in ambiti tributari diversi rispetto ai quali è stata introdotta, per rafforzare il suo giudizio in fatto su quale merce sia da considerare un prodotto editoriale piuttosto che un album fotografico.
3. Le spese seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019
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