Cassazione, sentenza n. 11051 del 19/04/2019

Sentenza n. 11051 del 19/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
11051
Data
19/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un avviso richiedeva a un presunto amministratore di fatto, quale coobbligato solidale, accise su oli lubrificanti destinati all’estero ma commercializzati in Italia; la CTR aveva ritenuto prescritto il credito e non provato il ruolo gestorio. La Cassazione ha stabilito che, per comportamenti omissivi, la prescrizione quinquennale decorre dalla scoperta dell’illecito, escludendone quindi il compimento alla data della notifica. Ha inoltre giudicato carente l’esame degli indizi raccolti dalla Guardia di Finanza sulla responsabilità del soggetto, cassando la sentenza e rinviando per un nuovo accertamento.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

V.G.B. impugnò l'avviso di pagamento notificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale coobbligato in solido al versamento dell'accisa, per gli anni 2001 e 2002, dovuta su taluni quantitativi di oli lubrificanti, destinati all'estero ma messi in commercio in Italia, dalla L. s.r.l. società di cui il predetto sarebbe stato amministratore di fatto.

Accolta l'impugnazione in primo grado per prescrizione della pretesa tributaria, l'Agenzia delle Dogane propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che lo respinse, con sentenza depositata il 4 luglio 2016, osservando che erano decorsi oltre cinque anni dalla data in cui l'imposta era maturata, restando comunque indimostrato che il V. fosse amministratore di fatto della società responsabile dell'immissione in commercio dei prodotti soggetti ad accisa.

Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre non ha spiegato difese V.G.B..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lamenta violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 15 e dell'art. 2935 c.c. in quanto il giudice di merito ha ritenuto che fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale, nonostante l'evasione dell'imposta fosse stata scoperta solo a seguito della comunicazione alla Procura della Repubblica da parte della Guardia di Finanza della notizia di reato.

1.1 Il motivo è fondato.

Com'è noto, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15, comma 1, "Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito".

E' all'evidenza, allora, che – come esattamente sostenuto dall'amministrazione in appello – nella vicenda all'esame, in cui i fatti illeciti addebitati al Vitalone risultano emersi solo a seguito di una comunicazione di notizia di reato pervenuta alla Procura della Repubblica di Genova in data 3 dicembre 2002, nessuna prescrizione si era verificata alla data della notifica dell'avviso di pagamento, pacificamente risalente al 26 aprile 2007.

2. Con il secondo motivo assume violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e dell'art. 132 c.p.c., avendo la commissione tributaria regionale sostanzialmente omesso di motivare sulle ragioni che inducevano a ritenere il V. non responsabile per gli illeciti commessi dalla società, che aveva immesso gli oli lubrificanti in commercio.

3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice dell'appello ha omesso di esaminare i fatti storici decisivi per il giudizio in termini di responsabilità del V., pure dedotti dall'Amministrazione attraverso la produzione della comunicazione di notizia di reato proveniente dalla Guardia di Finanza.

3.1. I due motivi, meritevoli di esame congiunto stante la stretta connessione, sono entrambi fondati.

Invero, la commissione tributaria regionale ha escluso che fosse stato dimostrata la responsabilità del V. quale amministratore di fatto della L. s.r.l., senza alcuna plausibile motivazione sulle ragioni che consentivano di escludere un suo ruolo gestorio, nonostante gli elementi indiziari risultanti dalla comunicazione di notizia di reato redatta dalla Guardia di Finanza versata in atti dall'appellante.

L'omesso esame dei fatti storici pure oggetto di discussione tra le parti, impone allora di cassare la pronuncia impugnata, essendo necessario un nuovo esame per accertare la responsabilità solidale del V. per l'evasione di imposta imputata alla L. s.r.l.

4. In definitiva, accolti tutti i motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame alla Commissione Tributaria della Lombardia, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria della Lombardia, in diversa composizione, anche per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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