Cassazione, sentenza n. 11412 del 30/04/2019
Sentenza n. 11412 del 30/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11412
- Data
- 30/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La titolare di un’attività di noleggio di apparecchi da intrattenimento sosteneva di poter compensare l’ISI dovuta per il 2004 con quanto versato per il 2001 e il 2002, sebbene la disciplina sopravvenuta escludesse il rimborso delle somme pregresse. La Cassazione ha escluso la compensazione, poiché il credito invocato non era esigibile né era venuto a esistenza, interpretando la norma come sanatoria settoriale che lasciava ferme le somme già acquisite all’erario. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la prospettata questione costituzionale e rigettato il ricorso, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1.- C.G. ha impugnato la cartella di pagamento con la quale è stato ingiunto il pagamento della imposta ISI per l'anno 2004 (Euro 148.408,68) quale titolare di ditta di noleggio apparecchi elettronici di intrattenimento (videogiochi).
2.- La CTP ha accolto il ricorso; l'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato ha proposto appello, che la CTR ha accolto. Ricorre per Cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Dogane ha presentato controricorso.
3. Con ordinanza del 21 novembre 2018 la Corte, ha rinviato ad udienza pubblica il processo stante la rilevanza della questione.
4. All'udienza pubblica del 3 aprile 2019 il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso; le parti hanno insistito in atti.
Motivi della decisione
4.- Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norma di legge, in relazione al D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis. La contribuente evidenzia di avere pagato gli importi dovuti per l'anno 2004 portando in compensazione quanto dalla stessa versato per gli anni precedenti (2001/2002). Ciò in quanto nell'anno 2003 è stato modificato il D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, (D.L. n. 39 del 2003), prevedendo, tra l'altro, che "nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo". Avendo essa contribuente pagato per gli anni 2001 e 2002 e pur non potendo chiedere il rimborso di dette somme, ritiene che sia possibile portarle in compensazione posto che rimborso e compensazione sono due istituti diversi.
La CTR di contro ha ritenuto che il presupposto della compensazione è l'esistenza di un credito certo liquido ed esigibile e che nel caso di specie difetta il requisito della esigibilità perchè la contribuente non può chiedere il rimborso di quanto pagato per gli anni 2001 e 2002.
Il motivo è infondato. Sebbene rimborso e compensazione siano certamente due istituti diversi, in questo caso l'assenza del diritto al primo (in virtù di quanto dispone l'art. 14 bis citato), condiziona la possibilità di avvalersi della compensazione. La contribuente non può opporre in compensazione all'erario il credito per le somme pagate a titolo di ISI negli anni 2001 e 2002, perchè di queste somme non può chiedere il rimborso; il preteso credito non è esigibile perchè non è neppure venuto in esistenza. La formulazione della norma non è invero perspicua, ma la frase "nulla è dovuto" deve leggersi innanzi tutto in unione con la frase che segue "non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo" e comunque nel contesto della riforma operata dal 269/2003, che nel riordinare la materia dell'imposta sui videogiochi, ha contemporaneamente introdotto una sanatoria settoriale, nel senso di abbandonare la pretesa fiscale nei confronti di una categoria predefinita di contribuenti senza però mettere in discussione quanto già in precedenza acquisito all'erario, come qui espressamente previsto dalla norma (sugli effetti della sanatoria v. in arg. Cass. 18905/2016).
5.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'omesso esame su un fatto decisivo perchè la CTR non ha preso in considerazione la eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 14 bis citato, prospettata dalla contribuente: secondo la ricorrente detta norma violerebbe l'art. 53 Cost., comportando una imposizione duplice e non progressiva e vi sarebbe inoltre una discriminazione tra il contribuente diligente, che ha versato l'imposta e il contribuente negligente che verrebbe ad essere premiato.
Il motivo è infondato. La CTR ha posto a fondamento della sua decisione il rilievo che la norma in questione ha introdotto una sanatoria, ed invero il beneficio previsto dall'art. 14 bis citato, è una parziale e settoriale sanatoria, eccezionale, limitata ad alcune annualità, connessa al contestuale riordino della materia, ed è principio già affermato da questa Corte che rientra nella discrezionalità del legislatore consentire o meno a seconda della annualità una determinato beneficio (Cass. n. 12479/2014) e che le leggi eccezionali, come quelle sui condoni, costituiscono sì una deroga al principio di uguaglianza, ma limitata a singole ipotesi, di stretta interpretazione e finalizzate ad attuare altri principi costituzionali, quali la parità di bilancio (Cass. n. 26767/2013). Inoltre la contribuente non viene sottoposta ad una tassazione duplice, perchè per gli anni 2001 e 2002 ha versato il dovuto e successivamente è stata chiamata a versare il dovuto per l'anno 2004. La questione di legittimità costituzionale è pertanto manifestamente infondata.
Il ricorso è pertanto da rigettare. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2019
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