Cassazione, sentenza n. 11662 del 03/05/2019
Sentenza n. 11662 del 03/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11662
- Data
- 03/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia aveva imputato al socio, ai fini IRPEF, una quota dei maggiori redditi accertati in capo a una società di capitali con tre soci; la CTR aveva riformato la decisione favorevole al contribuente, considerando consolidato l’accertamento societario. La Corte conferma che, nelle società a ristretta base, gli utili non contabilizzati possono presumersi distribuiti pro quota ai soci: il fatto noto è la ristrettezza dell’assetto sociale, non il reddito ricostruito induttivamente. Risultata inoltre regolare la notificazione dell’appello al difensore domiciliatario, entrambi i motivi sono respinti e il ricorso è rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. G.O. propose ricorso alla commissione tributaria provinciale di Cosenza, contro due avvisi notificatigli dalla Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione, ai fini Irpef, di redditi da partecipazione alla Calzificio H. s.r.l., in proporzione ai redditi d'impresa accertati nei confronti di quest'ultima.
2. La sentenza di primo grado, che ebbe ad accogliere il ricorso, fu riformata dalla commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza 8 settembre 2010, n. 391, con la motivazione per cui "dal dato accertato e consolidato" del maggior reddito della srl era da presumersi il maggior reddito dei tre soci – e del ricorrente tra essi-, a niente rilevando che il contribuente non avesse mai rivestito il ruolo di amministratore della società.
3. Il G. ha chiesto la cassazione della suddetta sentenza sulla base di due motivi.
4. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese limitandosi a depositare atto di costituzione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la CTR avallato la tesi dell'Agenzia secondo cui dagli utili extrabilancio accertati a carico della società era dato presumere un maggior reddito del socio.
2. Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa in esito ad un giudizio il cui atto introduttivo non era mai stato notificato ad esso ricorrente.
3. Ai fini dello scrutinio del secondo motivo, logicamente pregiudiziale rispetto al primo è stata ordinata alla Agenzia delle Entrate la produzione dell'atto di appello (non rinvenuto nel fascicolo d'ufficio, pur acquisito); l'atto di appello è stato prodotto con relativa relata di notifica; dalla relata risulta che l'atto fu notificato a "Schettini Federico, quale difensore domiciliatario di G.O., (OMISSIS)"; lo stesso ricorrente (v. p. 6 del ricorso) dichiara di avere eletto domicilio presso il difensore Schettini Federico, in quella Via, a quel numero civico e in quella città.
4. Il secondo motivo di ricorso è quindi infondato.
5. Il primo motivo di ricorso è parimenti infondato:
5.1. va premesso che il contribuente deduce che l'accertamento degli utili non contabilizzati da parte della srl Calzificio H. s.r.l. era stato contestato ma non specifica in quali forme e in quale sede la contestazione sia avvenuta e che nella sentenza impugnata si legge invece che detto accertamento è "consolidato";
5.2. ciò premesso, la commissione si è attenuta al principio di diritto, enunciato da questa Corte in più occasioni, secondo cui è fondatamente presumibile, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria nei confronti della quale siano stati accertati utili non contabilizzati, l'attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi (Cass. n. 27778/2017; n. 24534/2017; n. 18032/2013; n. 1924/2008; n. 16885/2003, n. 10951/2002, n. 7174/2002), senza che possa ipotizzarsi un contrasto di detta presunzione con il divieto di presunzione di secondo grado, "in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale" (Cass.n. 1947/2019; n. 15824/2016; 25271/2014).
6. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019
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