Cassazione, sentenza n. 12133 del 08/05/2019
Sentenza n. 12133 del 08/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12133
- Data
- 08/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva impugnato la comunicazione d’irregolarità emessa dopo controllo automatizzato, relativa alla sanzione per tardivo versamento IRAP; CTP e CTR avevano dichiarato il ricorso inammissibile perché rivolto contro un atto non autonomamente impugnabile. La Cassazione precisa che, sebbene l’elenco legislativo degli atti impugnabili sia tassativo, è ricorribile ogni atto che comunichi una specifica e compiuta pretesa tributaria con le relative ragioni, compreso l’avviso bonario. Accolto il primo motivo e assorbita la questione costituzionale, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Ulmus Srl impugnò innanzi alla CTP di Roma la comunicazione d'irregolarità emessa dall'Agenzia delle entrate all'esito del controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis, comma 3, del modello Unico 2006, per il periodo d'imposta 2005, ai fini dell'applicazione della sanzione per il tardivo versamento dell'IRAP.
2. La CTP, con sentenza n. 503/17/2009, dichiarò inammissibile il ricorso perchè proposto avverso un atto non impugnabile.
3. Sul gravame della contribuente, la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo che la comunicazione d'irregolarità non sia un atto autonomamente impugnabile in quanto non esprime una pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria, compiuta e incondizionata.
4. La contribuente ricorre, per due motivi, per la cassazione di questa sentenza della CTR, mentre l'Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso, denunciando: "violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).", la ricorrente censura la sentenza impugnata, che avrebbe erroneamente escluso l'autonoma impugnabilità della comunicazione d'irregolarità.
1.1. Il motivo è fondato.
In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis, comma 3, (cd. avviso bonario) (Cass. 19/02/2016, n. 3315; in senso conforme: Cass. 11/05/2012, n. 7344).
Nel caso di specie, ha errato la CTR nel discostarsi da tale principio di diritto.
2. Con il secondo motivo, sotto la rubrica: "Questione di legittimità costituzionale relativa al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, in relazione all'art. 3 Cost.", la ricorrente sollecita questa Corte a decidere nel merito la causa, in caso di accoglimento del primo motivo, e eccepisce l'incostituzionalità del detto art. 1, comma 3, applicato dall'Amministrazione finanziaria, in sede di calcolo delle sanzioni dovute dalla società in conseguenza del tardivo versamento dell'IRAP, per l'annualità 2005.
2.1. Il motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento di quello che precede.
3. Ne consegue che, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione che valuterà, se lo ritiene, anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla contribuente e provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019
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