Cassazione, sentenza n. 12475 del 10/05/2019
Sentenza n. 12475 del 10/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12475
- Data
- 10/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva trentanove rettifiche doganali con recupero di dazi e IVA su fusioni grezze di acciaio, che l’importatore sosteneva possedere già le caratteristiche essenziali dei componenti finiti dichiarati. La Cassazione ha rilevato che la CTR aveva confermato la classificazione adottata dall’Ufficio e che l’accertamento di fatto sull’assenza delle caratteristiche essenziali del prodotto finito non era stato validamente censurato. Anche le doglianze sulla motivazione degli atti e sulle sanzioni sono state dichiarate inammissibili per novità, genericità o difetto di autosufficienza; il ricorso è stato pertanto rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
T. Srl impugnava 39 avvisi di rettifica emessi dall'Agenzia delle dogane con cui, in esito alla revisione dell'accertamento delle dichiarazioni doganali di importazione di partite di "fusioni grezze di acciaio" effettuate tra il 2006 e il 2008, la merce era stata classificata nella voce NC 7325 9990 90, con dazio al 2,7%, anzichè, per 38 operazioni, nella voce 8431 4980 00, in esenzione di dazio, e, per la restante, nella voce NC 7325 1099 90, con dazio al 1,7%, e recuperava le maggiori somme dovute per dazi ed Iva.
La contribuente, in particolare, contestava la pretesa dell'Ufficio sostenendo che i prodotti importati, ancorchè non finiti, avevano le caratteristiche fisiche della classificazione dichiarata.
L'impugnazione, accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, era rigettata dal giudice d'appello La contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi. Resiste l'Agenzia delle dogane con controricorso. T. Srl deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la CTR, in ultrapetizione, ritenuto corretta la classificazione doganale di cui alla voce NC 8431 4920, diversa sia da quella indicata dalla contribuente (NC 8431 4980) che dall'Agenzia delle dogane (NC 7325 9990).
1.1. Il motivo, al di là dell'irrituale denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 anzichè n. 4, è inammissibile, non cogliendo la ratio della decisione impugnata.
1.2. La CTR, infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, ha ritenuto corretta la classificazione indicata dall'Agenzia delle dogane con gli avvisi di rettifica, espressamente dichiarati legittimi, e non la voce NC 8431 4920.
Diverso è il significato del contestato passaggio motivazionale: la CTR si è limitata ad affermare che era erronea la stessa indicazione della NC effettuata dalla contribuente nella bolletta doganale poichè, in relazione al materiale della merce (acciaio), essa avrebbe dovuto, in quella sede, privilegiare la voce NC 8431 4920 (che si riferisce a parti di macchina di ferro, ghisa e acciaio) e non, come invece indicato, NC 8431 4980 (che si riferisce a materiali non ferrosi).
Si tratta, dunque, di mere argomentazioni ulteriori rispetto alla ratio decidendi, incentrata sulla valutazione della merce, delle sue caratteristiche e della funzione svolta, spese dal giudice d'appello ad ulteriore conforto della decisione.
2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione ai profili di cui al primo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso.
2.1. Il motivo è inammissibile e per più ragioni:
– la censura per vizio motivazionale non è più consentita nella vigenza del novellato dall'art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile trattandosi di sentenza depositata il 17 ottobre 2012 (v. Sez. U, nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014);
– riferendosi alla medesima questione di cui al primo motivo, non coglie la ratio della decisione.
3. Il terzo motivo denuncia violazione del Reg. n. 1789/2003/CE, per non aver la CTR applicato la Regola 2a relativa ai beni incompleti e non finiti, di carattere speciale.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La contestata violazione di legge si scontra con l'accertamento in fatto operato dal giudice regionale, secondo il quale la merce, asseritamente incompleta, non presentava le caratteristiche essenziali del prodotto finito ("un oggetto che differisce dal 20 al 30 per cento rispetto al prodotto finito non può avere le caratteristiche essenziali del prodotto finito… le nostre fusioni grezze non hanno al momento della presentazione in dogana le caratteristiche essenziali del prodotto finito" "l'oggetto guarniture senza alcuna specificazione aggiuntiva (come nel caso che ci occupa) non dice niente circa la essenzialità delle sue caratteristiche in vista della destinazione ad una determinata macchina od apparecchio" "la società non ha dimostrato… che la merce oggetto delle dichiarazioni doganali relative agli avvisi impugnati era costituita da fusioni in acciaio quali componenti unici appositamente e singolarmente progettati e realizzati per essere montati su una determinata tipologia di macchine"), accertamento in alcun modo censurato.
4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per difetto di motivazione degli avvisi.
4.1. La doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza e novità, non risultando la questione in alcun modo dedotta in appello (ma solo in primo grado), avendo il ricorrente, in tale evenienza, l'onere, a pena di inammissibilità, "non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa" (Cass. n. 8206 del 22/04/2016), onere in alcun modo assolto.
5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in ordine all'applicazione delle sanzioni e del cumulo giuridico.
5.1. Pure tale censura è inammissibile: le asserite doglianze non risultano in alcun modo trattate nella sentenza impugnata o indicate nelle conclusioni ivi in epigrafe, nè sono state compiutamente riportate nella loro integralità nel ricorso.
La censura è, inoltre, del tutto generica, neppure essendo stati riprodotti – con ulteriore profilo di inammissibilità – gli avvisi di rettifica, quantomeno per la parte relativa all'applicazione delle sanzioni.
6. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.
Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato notificato in data 7 gennaio 2013 (v. Cass. n. 6280 del 27/03/2015).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna T. Srl al pagamento delle spese di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2019
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