Cassazione, sentenza n. 12489 del 10/05/2019
Sentenza n. 12489 del 10/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12489
- Data
- 10/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento IVA e IRAP nei confronti di un coltivatore diretto ricostruiva maggiori ricavi dalla vendita di quote latte utilizzando le rilevazioni periodiche del prezzo medio elaborate dall’ente pubblico di settore; la CTR aveva annullato l’atto perché fondato su un’unica presunzione. La Cassazione ha chiarito che l’accertamento induttivo può poggiare anche su un solo elemento presuntivo, purché grave e preciso. Ritenendo insufficiente e contraddittoria la svalutazione delle rilevazioni senza una spiegazione sulla loro inattendibilità, ha accolto il ricorso dell’Agenzia e rinviato alla CTR.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La Commissione tributaria regionale per il Piemonte in Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo Iva e Irap per l'anno di imposta 2002, impugnato da B.G..
2. Ha rilevato il giudice di appello che il recupero a tassazione del maggior reddito del coltivatore diretto in tema di quote latte era basato solo sul maggior prezzo medio, rispetto al dichiarato, ricavato dalle rilevazioni dell'I.; presunzione tuttavia semplice, non assistita da alcun'altra prova e in sè non sufficiente posto che l'I., per quanto istituzionalmente rilevante nel settore, non aveva alcuna particolare legittimazione nel settore fiscale, non essendo citata da alcuna specifica previsione normativa in materia, che anzi affida la determinazione della base imponibile al corrispettivo "contrattualmente" pattuito dalle parti (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13).
3. Per la cassazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi; l'intimato B.G. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13 e art. 54, commi 2 e 5 e degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., e dei principi in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che l'accertamento fosse basato su un'unica presunzione e per averla peraltro qualificata come inutilizzabile al fine di dimostrare la correttezza della ripresa a tassazione.
b. Secondo motivo: "Motivazione della sentenza n. 14/1/11 della Commissione Tributaria Regionale di Torino insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)" deducendo la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione in tema di ritenuta inidoneità della presunzione dedotta a sostenere la legittimità della pretesa impositiva azionata.
2. Il ricorso è fondato.
3. Deve premettersi che il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. per la proposizione del ricorso in questa sede è rimasto sospeso dal 16 luglio 2011 al 30 giugno 2012, per effetto del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, laddove prevedeva la possibilità di definizione delle liti fiscali pendenti di valore non superiore a Euro 20.000. La presente controversia ha un valore di imposta netta dovuta (Cass. n. 1407 del 2017) pari a Euro 5.940,00 (come si evince dall'avviso di accertamento opposto), sicchè rientra nel novero di applicazione della citata normativa. Da ciò deriva che il termine per proporre ricorso per cassazione, computando anche la sospensione feriale dei termini, scadeva il 31 marzo 2013 e il ricorso è tempestivo, essendo stato notificato in data 11/13 marzo 2013.
4. Nel merito il ricorso va accolto.
5. I due motivi, che per la loro sostanziale connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
6. Questa Corte ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui in tema di accertamento, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, ove l'operazione identificata sia intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purchè preciso e grave (Sez. 5, Ordinanza n. 27552 del 30/10/2018).
7. Da tanto deriva che il giudice di appello non ha fatto buon governo del richiamato insegnamento di questa Corte, avendo escluso che un solo elemento indiziario sia sufficiente a fondare la pretesa impositiva. Nel merito, poi, la motivazione resa appare gravemente insufficiente, laddove non spiega per quale ragione le rilevazioni dei prezzi periodici del latte fornite dall'I. sarebbero inattendibili. La ragione esplicitata in sentenza, secondo cui l'I., "pur rivestendo importanti funzioni sotto l'aspetto congiunturale, previsionale e programmatico del settore agricolo, anche in sede comunitaria, non ha tuttavia alcuna particolare valenza ai fini fiscali che qui occupano", è contraddittoria, giacchè la CTR riconosce un valore oggettivo e rilevante all'ente pubblico in questione ai fini della determinazione del valore delle quote-latte cedute secondo la normativa italiana e unionale, salvo poi inopinatamente svilirne la rilevanza ai fini dell'attendibilità della rilevazione del solo prezzo medio di vendita; dall'altro risulta anche insufficiente, poichè non spiega cosa intenda per "valenza fiscale" dell'Ente in questione, dovendosi nella specie semplicemente giustificare l'attendibilità del parametro di riferimento indicato dall'Erario ai fini della correttezza della presunzione adottata nel caso di specie e non attribuire una competenza fiscale all'Ente pubblico di riferimento del settore.
8. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi al giudice del rinvio, identificato nella CTR del Piemonte in Torino, in diversa composizione che, in applicazione delle considerazioni che precedono, rinnoverà il giudizio e provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte in Torino, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2019
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