Cassazione, sentenza n. 13770 del 22/05/2019
Sentenza n. 13770 del 22/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13770
- Data
- 22/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società e i suoi soci contestavano nuovi avvisi che avevano integralmente sostituito precedenti accertamenti relativi allo stesso periodo, nonché l’omessa decisione sull’asserita preclusione derivante dall’adesione al concordato preventivo. La Cassazione ha ritenuto legittima, nell’esercizio dell’autotutela, la sostituzione di un atto viziato in assenza di giudicato e di doppia imposizione. Ha però rilevato che la CTR non si era pronunciata sulla specifica eccezione relativa al concordato: rigettato il primo motivo e accolto il secondo, ha cassato la sentenza con rinvio.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società G. ed i soci P.G. e Pu.Fe. impugnavano i rispettivi avvisi di accertamento che venivano loro notificati nel dicembre 2008, in relazione all'anno 2004, con i quali veniva attribuito un maggior reddito derivante da ricavi non dichiarati a seguito della cessione di due particelle immobiliari, di disconoscimento di costi perchè relativi ad operazioni inesistenti e per carenza di inerenza.
In relazione ad essi, gli importi venivano anche iscritti a ruolo a titolo provvisorio.
I contribuenti chiedevano, così, la sospensione della riscossione che la CTP concedeva nell'ottobre 2009. Le cartelle erano poi sgravate nel 2010.
Poichè gli stessi erano destinatari, per il medesimo anno di imposta, di nuovi avvisi di accertamento, del novembre 2009, che sostituivano in tutto i suddetti senza elementi nuovi, gli stessi impugnavano anche tali nuovi atti.
La CTP rigettava i ricorsi e la CTR rigettava gli appelli.
Contro questa sentenza ricorrono i contribuenti sulla base di due motivi.
Resiste l'ufficio con controricorso.
Con memoria del 27.11.2018 uno dei difensori dei contribuenti ha comunicato di dismettere il mandato.
Con memoria del 5.3.2019 si sono costituiti nuovi difensori.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67.
La CTR ha errato nel considerare legittimi il secondo gruppo di avvisi di accertamento, emessi nel 2009, quando gli effetti del primo gruppo di avvisi erano ancora operanti, attraverso le iscrizioni a ruolo compiute in relazione ad essi.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato il principio secondo cui in materia tributaria il potere della pubblica amministrazione di provvedere in via di autotutela all'annullamento di Ufficio o la revoca, anche in pendenza di giudizio o di non impugnabilità, degli atti illegittimi od infondati è espressamente riconosciuto dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater, comma 1, convertito, con modifiche, in L. 30 novembre 1994, n. 656; nell'ambito di tale potere va ricompreso anche il potere di rinuncia all'imposizione illegittima o infondata in caso di autoaccertamento (sez. V, n. 7033 del 2018, sez. V n. 22827 del 2013).
Quanto al problema della doppia imposizione, non è impedito all'ufficio di sostituire un avviso di accertamento viziato con un nuovo avviso, con l'unico limite del formarsi del giudicato sull'atto annullato, senza che ciò configuri violazione del suddetto principio, secondo quanto si ricava da sez. V n. 24260 del 2006 citata dagli stessi ricorrenti, che si presta in realtà anche ad una lettura diversa da quella data dallo stesso).
Ora, laddove la CTR ha rilevato, sulla base di circostanze di fatto non sindacabili in questa sede, l'insussistenza della doppia imposizione, ha fatto applicazione, quantomeno in maniera implicita, di tale principio.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed al D.L. 269 del 2003, art. 33, comma 8.
La CTR non si è pronunciata sulla eccezione di illegittimità degli avvisi in quanto l'esercizio del potere impositivo era precluso all'ufficio per effetto dell'adesione della società al concordato preventivo.
Il motivo è fondato.
Nel ricorso i contribuenti hanno indicato di avere impugnato gli accertamenti per inesistenza del potere impositivo per adesione al concordato, e di avere riproposto la questione in appello (pag. 16 ricorso); del resto i fatti sono pacifici perchè riportati in dettaglio nella parte narrativa della sentenza, dalla quale, ugualmente, emerge che in effetti i contribuenti avevano eccepito l'insussistenza del potere impositivo a seguito di adesione al concordato.
L'analisi di questa eccezione risulta del tutto omessa nella motivazione della CTR, che ad essa non compie alcun riferimento, come emerge dal dato letterale della sentenza impugnata.
Si è quindi configurato il vizio di omessa pronuncia, che ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto. (Sez. VI-5, n. 28308 del 2017).
La richiesta di inammissibilità dell'accertamento, per essere lò stesso precluso a seguito dell'adesione al concordato preventivo, è certamente una di quelle domande che richiede una pronuncia specifica di accoglimento o di rigetto, sulla quale la CTR non si è pronunciata.
Del resto, solo a completamento delle suddette considerazioni, la stessa Agenzia, nel controricorso, su questo motivo si è rimessa a questa Corte senza formulare osservazioni.
Va, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Piemonte per nuovo esame, e per la decisione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo. Rigetta il primo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.
Rigetta il primo motivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019
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