Cassazione, sentenza n. 13988 del 23/05/2019

Sentenza n. 13988 del 23/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
13988
Data
23/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società incaricata delle dichiarazioni doganali contestava inviti di pagamento e rettifiche relativi a merci venezuelane accompagnate da certificazioni d’origine irregolari, producendo in appello certificati formati successivamente. La Corte ritiene che il giudicato esterno formatosi prima del deposito della decisione d’appello dovesse essere fatto valere mediante revocazione; conferma inoltre che nuovi documenti non possono ampliare la materia del contendere e che il regime preferenziale presuppone certificati regolari, senza che la buona fede escluda di regola l’obbligazione doganale del dichiarante. Il ricorso è quindi rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, venivano riuniti 10 processi e confermate le sentenze n. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157/06/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno di rigetto dei ricorsi proposti dalla società B. S.P.A. e attiva nei servizi di sdoganamento nell'ambito di trasporti internazionali (in seguito, la contribuente), avverso 10 inviti di pagamento relativi a bollette di importazione di partite di lamiere e nastri di alluminio dal Venezuela, e avverso i conseguenti avvisi di rettifica emessi dall'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.

2. A seguito di verifiche dell'Agenzia risultava che l'impronta dei timbri apposti sui modelli, apparentemente predisposti dall'esportatore e dalle autorità venezuelane allo scopo di certificare l'origine preferenziale delle merci ai fini agevolativi del dazio, non risultavano conformi allo specimen trasmesso dall'autorità doganale del Venezuela alla Commissione Europea, in violazione dell'art. 81 Reg. CEE n. 2454/93 (Regolamento Comunitario di Attuazione, D.A.C.), oltre che redatti sul diverso modello Form AA anzichè su quello Form A, in violazione dell'art. 17 D.A.C..

3. La contribuente ricorreva avanti alla CTP lamentando, tra l'altro, la nullità degli atti per mancata sottoscrizione, per omessa ed insufficiente motivazione, errato riparto dell'onere della prova e per violazione dello Statuto del contribuente, art. 2, lett. a), art. 10 e art. 12 comma 7, la violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 2913/92, artt. 201 e 220, oltre che del principio di buona fede, anche per l'inammissibilità dell'irrogazione di sanzioni con separati atti; il ricorso veniva disatteso con 10 distinte sentenze.

4. Contro ciascuna decisione la contribuente proponeva separato appello, rendendo nota l'avvenuta emissione dei certificati di origine da parte delle autorità venezuelane, successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado. Ciascun appello lamentava l'infondatezza della pretesa tributaria, di cui chiedeva lo sgravio e, comunque, la contraddittoria e omessa motivazione della sentenza impugna. La CTR, riuniti gli appelli, li rigettava.

5. Il giudice d'appello fondava la propria decisione, disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità per notifica di ricorso cumulativo riferito alle singole sentenze di primo grado, sull'inammissibilità per novità della questione della doglianza circa il "silenzio assenso" maturato "a seguito della sopravvenuta emissione da parte dell'autorità venezuelana del certificato Form A (…) e della conseguente sua produzione all'Ufficio delle Dogane di Livorno con contestuale richiesta di annullamento dell'imposizione", sull'infondatezza della censura circa il difetto di motivazione degli inviti a pagamento basati su esaurienti processi verbali di revisione dell'accertamento e, infine, sull'inapplicabilità dell'art. 220 C.D.C. alla fattispecie.

6. Contro la sentenza la contribuente propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi, cui resiste l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso.

Motivi della decisione

7. Con il primo motivo, la contribuente invoca, in relazione alle medesime partite di merci alla base delle riprese contestate, il giudicato favorevole ottenuto dall'importatore T. S.r.l., da cui la contribuente aveva ricevuto incarico di presentare le dichiarazioni doganali. Con la sentenza definitiva della CTR n. 92 del 21.1.2011, depositata in data 26.9.2011, è stata ritenuta ammissibile e decisiva in quel processo la produzione in giudizio dei certificati di origine Form A emessi dalle autorità venezuelane dopo la sentenza di primo grado, coincidenti con le bollette doganali di cui agli inviti di pagamento impugnati.

8. Il motivo è infondato. La contribuente rende noto il fatto di non essere stata parte del processo deciso con la sentenza summenzionata, ma ritiene applicabile l'art. 1306 c.c., il quale recita: "La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi." Dunque, il fatto che la contribuente non fosse parte di quel processo, non escluderebbe in sè, in astratto, che le possa essere applicato il giudicato esterno riflesso, quale coobbligata solidale.

9. Inoltre, come noto, in generale il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione, e anche se basato su atti, nel caso di specie la sentenza passata in giudicato, prodotti per la prima volta in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. 25 maggio 2001 n. 226 e Cass. Sez. Un. 16 giugno 2006 n. 13916), ed è documentato il fatto che la sentenza di appello non ha fatto applicazione del giudicato esterno.

10. Tuttavia, dirimente ai fini dell'individuazione del rimedio, se sia possibile far valere la mancata applicazione del giudicato in sede di ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c. o se sia necessario esperire il ricorso per revocazione, è il momento in cui si è determinato il giudicato formale stesso e, per l'effetto, la cosa giudicata sostanziale.

Al proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20 ottobre 2010 n. 21493) hanno affermato che "in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione, e non con quello per cassazione". L'insegnamento non è mai stato successivamente superato (conformi, ad es. Cass. 8 gennaio 2014 n. 155, Cass. 4 novembre 2015 n. 22506, Cass. 3 novembre 2016 n. 22177), ed è da considerarsi diritto vivente.

11. Nel caso di specie, la sentenza invocata è passata in giudicato il 12 novembre 2011, si legge in ricorso, anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata, depositata in segreteria il 1 marzo 2012.

La doglianza è dunque infondata, dal momento che, anche a voler concedere la perfetta corrispondenza tra gli estremi delle bollette doganali oggetto della sentenza resa dalla CTR nei confronti della T. S.r.l., ed i processi verbali di revisione, cui hanno fatto seguito gli inviti al pagamento, tra qui quelli alla base del presente giudizio, comunque il rimedio che doveva essere proposto avverso la sentenza impugnata era il rimedio revocatorio, pacificamente non esperito.

12. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, per aver la CTR ritenuto inammissibile la produzione di un documento emesso successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non coglie la complessiva ratio decidendi posta dalla CTR alla base della declaratoria di inammissibilità della produzione documentale. La statuizione del giudice d'appello non ha ammesso la produzione documentale per la ragione giuridica che amplierebbe gli originali motivi di ricorso, oltre che per il fatto che il documento avrebbe dovuto formasi prima del giudizio, leggendo l'art. 58 unitamente al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ossia la pre-costituzione del documento unitamente al ritenuto allargamento del thema decidendum.

13. Con il terzo motivo di ricorso, la società censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, oltre che dell'art. 24 Cost., per la medesima declaratoria di inammissibilità da parte della CTR illustrata al precedente motivo.

Il mezzo di impugnazione è infondato. I giudici d'appello non si limitano a ritenere necessaria la pre-costituzione del documento rispetto al sorgere del processo, momento legato sul piano della coerenza normativa all'origine da cui sorge la particolare obbligazione doganale, e all'eccezionalità del rilascio dei certificati a posteriori ex art. 85 Reg. CE n. 2454/1993, nemmeno allegata nel caso di specie. La CTR motiva infatti anche sull'allargamento del thema decidendum intervenuto per effetto di tale produzione in giudizio. Sul punto, la Corte rammenta che "nel giudizio di secondo grado, infatti, la facoltà di produrre nuovi documenti, prevista in via generale dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, non può essere esercitata in contrasto con l'art. 57, il quale, escludendo l'introduzione di eccezioni o tematiche nuove, non consente l'ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di documenti, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi ammessa soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte, e non anche qualora determini la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni" (Cass. 18 aprile 2007 n. 9224). Nel caso in esame, la produzione dei certificati di nuova formazione, se ritenuta ammissibile, avrebbe determinato la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni, ampliando gli originari motivi di ricorso.

14. Con il quarto motivo, si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in merito alla nullità dell'invito a pagamento per violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, omessa o insufficiente motivazione e violazione del principio regolante l'onere della prova, per aver la CTR ritenuto inammissibile il difetto di motivazione dell'invito a pagamento e relativo avviso di rettifica.

15. Il motivo è inammissibile, per più ragioni. Da un lato, difetta di specificità, non risultando trascritte le parti della sentenza impugnata in contestazione e, dall'altro, il vizio del paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essere utilmente dedotto, deve riguardare un fatto controverso e decisivo per il giudizio sul quale la CTR avrebbe omesso di motivare, e questo non risulta essere nemmeno individuato in ricorso. Ancora, la dedotta nullità dell'invito al pagamento per violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, non solo appare contraddittoria ai fini dell'invocato vizio motivazionale dedotto nel motivo, ma sottende anche una richiesta di indebita rivalutazione del merito, in assenza dell'individuazione di una prova decisiva contraria non valutata dai giudici di appello.

16. Con il quinto motivo, si deduce l'insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione dell'art. 220 Reg. CEE 12 ottobre 1992 n. 2913, e del principio di buona fede, per non aver la CTR ritenuto esistessero i presupposti di cui al medesimo Reg., art. 2, lett. b).

17. Anche questo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, non essendo trascritto il pertinente brano della sentenza della CTR contestato. In disparte da ciò, il mezzo è anche infondato, in quanto l'esenzione o riduzione del dazio, anche ai sensi del Reg., art. 220, comma 2, lett. b), presuppone la regolarità del certificato di origine e "Deve, peraltro, considerarsi che, nell'ambito del regime tariffario preferenziale (che si pone come eccezione a quello della generale imponibilità: cfr. Cass. 5007/07), è di regola irrilevante che il dichiarante abbia agito "in buona fede", ignorando l'irregolarità da cui è derivata la mancata riscossione dei dazi che avrebbe dovuto pagare se tale irregolarità non fosse stata commessa, e lo è, in particolare, nel caso che le Autorità dello Stato di esportazione abbiano rilasciato il certificato di origine, senza aver effettuato alcun controllo preventivo per verificare l'origine effettiva delle merci (cfr.. C.G. 17.7.1997 in causa C-1995 e il reg. C.e.e. 2913/92, art. 220, comma 2, lett. b). Ciò, in quanto il dichiarante della merce importata è, in quanto tale, responsabile dell'obbligazione doganale, quand'anche si tratti di merce scortata da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa." (Cass. 4 aprile 2012 n. 5400). Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale insegnamento.

18. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e, secondo soccombenza, segue il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi oltre Spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019

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