Cassazione, ordinanza n. 14012 del 23/05/2019

Ordinanza n. 14012 del 23/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
14012
Data
23/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società di costruzioni navali chiedeva la restituzione forfettaria dei dazi corrisposti sui materiali importati e impiegati in tre navi poi esportate, ma la CTR aveva negato il rimborso per insufficienza della prova. La Corte conferma che il richiedente deve dimostrare la provenienza rilevante delle merci, l’effettivo pagamento dei dazi e il relativo ammontare, entro la percentuale massima prevista; non spettava inoltre al giudice supplire alle carenze probatorie mediante poteri istruttori ormai abrogati. Il ricorso principale è rigettato e quello incidentale dell’Amministrazione resta assorbito.

Testo della pronuncia

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13615/2013 R.G. proposto da Fincantieri-Cantieri Navali Italiani s.p.a. (C.F. 00397130584), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. P., elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via Panama 68.

contro

– ricorrente –

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. 97210890584), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.

– controricorrente e ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza n. 22/11/2013 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il giorno 20 febbraio 2013.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

Fincantieri-Cantieri Navali Italiani s.p.a. (di seguito breviter Fincantieri) impugnò separatamente i provvedimenti con i quali l'amministrazione doganale negò alla contribuente il rimborso, in misura percentuale sul loro valore, dei dazi doganali già corrisposti sulle materie importate ed impiegate per la costruzione in Italia di tre navi, successivamente esportate all'estero.

Riuniti i separati ricorsi, le impugnazioni vennero integralmente accolte in primo grado; proposto appello dall'Agenzia delle Dogane, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia dispose l'esperimento di una consulenza tecnica e, con sentenza depositata il 20 febbraio 2013, accolse il gravame dell'Amministrazione respingendo i ricorsi riuniti proposti dalla contribuente.

Avverso la detta sentenza, Fincantieri ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – già Agenzia delle Dogane – resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre mezzi.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.l c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Preliminarmente, va disattesa l'istanza, avanzata dal difensore della ricorrente, di rimessione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale sua assegnazione alle Sezioni Unite, non palesandosi alcuna questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., e neppure di particolare rilievo nomofilattico, né potendosi giustificare la trattazione da parte delle sezioni unite soltanto in base alla circostanza che il principio di diritto, in forza del quale sono state cassate precedenti sentenze dei giudici di merito sulle medesime questioni, risulta essere stato formulato dal detto consesso.

2. Con il primo motivo deduce Fincantieri violazione dell'art.l del d.p.r. 15 luglio 1954, in quanto la commissione tributaria regionale, ritenendo che non potesse raggiungersi la prova induttiva dei dazi gravanti sui materiali importati ed utilizzati per la costruzione di una nave, ha di fatto reso inapplicabile la detta norma.

2.1. Il motivo è infondato.

Com'è noto, questa Corte anche a Sezioni Unite ha pronunciato il principio di diritto a tenore del quale la società di costruzioni navali che intenda avvalersi del diritto alla restituzione forfettaria del dazio pagato sulle merci importate ed impiegate per la costruzione della nave (c.d. drawback) previsto dall'art. l del d.p.r. 15 luglio 1954 e dall'art. 18 della tabella allegata, ha l'onere di provarlo innanzitutto attestando che i detti prodotti provengano da Paesi rispetto ai quali permane l'obbligo di pagamento del dazio, ed inoltre dimostrando di avere effettivamente pagato i dazi ed i diritti di confine dei quali chiede la restituzione, per un importo complessivo che non può essere comunque superiore alla soglia di valore risultante dalla percentuale forfettaria determinata dal citato decreto del '54 (Cass. s.u. 12/10/2009, n. 21547; vedi anche Cass. 30/05/2008, n. 14517; Cass. 10/06/2008, n. 15289).

La commissione tributaria regionale, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, ha fatto esatta applicazione del detto principio, rigettando la domanda di rimborso avanzata da Fincantieri sull'assunto che quest'ultima non avesse dato la prova – che incombeva sulla medesima, secondo quanto chiaramente statuito da questa Corte – di quale fossero esattamente i dazi corrisposti sui prodotti importati ed impiegati nella costruzione della nave, successivamente esportata in un paese straniero.

3. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto il giudice di merito ha rigettato la domanda di rimborso avanzata dalla contribuente, senza esercitare i poteri istruttori previsti dalla legge nel caso in cui la parte onerata si trovi nell'impossibilità di fornire la relativa prova.

3 .l. Il motivo è manifestamente infondato.

Invero, l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 risulta essere stato espressamente abrogato dal comma 5 dell'art. 3-bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, come introdotto in sede di conversione dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (pubblicata sulla G.U. del 2 dicembre 2005); disposizione abrogatrice efficace, a norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal giorno successivo alla pubblicazione della detta legge di conversione, dunque dal 3 dicembre 2005.

Avuto riguardo alla sicura circostanza che il giudizio di appello è stato proposto dall'Agenzia delle Dogane innanzi alla commissione tributaria regionale con ricorso depositato in data lagosto 2008, non v'è da dubitare allora che il citato comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, non poteva più trovare applicazione nel processo di cui si discute.

3.2. Ciò senza peraltro considerare che questa Corte in passato ha ripetutamente affermato che nel processo tributario, la norma in esame, attribuendo in via di eccezione ampi poteri istruttori officiosi alle commissioni tributarie – tra i quali la facoltà di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisione -, trovava applicazione solo quando l'assolvimento dell'onere della prova a carico del contribuente fosse risultato impossibile o sommamente difficile.

E siffatta indefettibile condizione richiedeva, a carico della parte, l'allegazione e l'accertamento della specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, avesse reso impossibile o sommamente difficile l'assolvimento dell'onere della prova, essendo insufficiente la mera affermazione dell'esistenza del presupposto, in difetto dell'allegazione – come nel caso che ci occupa – dell'avvenuta sollecitazione del giudice del merito all'esercizio del predetto potere (Cass. 31/10/2018, n. 27827; Cass. 26/02/2009 n. 4589).

4. Con il terzo motivo assume vizio di motivazione ex art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c., avendo la commissione tributaria regionale, in maniera contraddittoria, fatto discendere dall'impossibilità di quantificare esattamente dazi pagati dalla contribuente, riconosciuta dai consulenti tecnici all'uopo nominati, senz'altro il rigetto della sua domanda di rimborso.

Con il quarto motivo denuncia nuovamente vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., poichè il giudice di merito ha omesso del tutto di fare cenno in motivazione alle conseguenze della mancata risposta da parte dell'Amministrazione, ai quesiti rivolti dai consulenti tecnici nominati dalla commissione.

4.1. Idue motivi, meritevoli di esame congiunto stante la stretta connessione, sono entrambi inammissibili.

Invero, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).

Nella vicenda all'esame, invece, la ricorrente non individua neppure quali fatti storici, decisivi ai fini della decisione, il giudice di merito avrebbe omesso di prendere in esame, sottoponendo al Collegio soltanto le contraddizioni in thesi riscontrate nella motivazione resa, come tali inidonee a consentire l'esame delle doglianze da parte del giudice di legittimità.

Quanto, infine, all'omesso apprezzamento degli esiti infausti di talune indagini istruttorie condotte dai consulenti dell'ufficio, all'evidenza si tratta di censure sul merito delle risultanze della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio, inammissibili in sede di legittimità.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato assume l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la violazione dell'art. l del d.p.r. 15 luglio 1954 e della voce n. 18 dell'allegata tabella, in relazione alla legge 7 luglio 1964, n. 639, alla legge 21 luglio 1965, n.939 e alla legge 8 novembre 1973, n. 773, degli artt. le 4 delle disp. prel. c.c., degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE, degli artt. 4 e 54 del Trattato CECA, poiché la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che alla contribuente potesse spettare il beneficio della restituzione dei dazi, nonostante gli stessi non siano stati pagati all'origine in forza di una espressa esenzione disposta dalla legge.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare sul motivo di appello concernente l'originaria inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente, essendo ampiamente decorsi tutti i termini di decadenza.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 22 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 e dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 2946 c.c., in quanto il giudice di merito ha erroneamente ritenuto soggetto a prescrizione decennale il diritto al rimborso invocato dalla contribuente, anziché agli ordinari termini di decadenza.

5.1. Tutti i motivi del ricorso incidentale restano assorbiti, avuto riguardo al rigetto di quello principale.

6. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti della ricorrente dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. l, comma 17, della legge n. 228 del 2012

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in complessivi euro 30.000,00, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. l, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 8 gennaio 2019.

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