Cassazione, sentenza n. 14025 del 23/05/2019
Sentenza n. 14025 del 23/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14025
- Data
- 23/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il Comune aveva accertato l’ICI su un’area demaniale portuale concessa a una società, utilizzando una rendita catastale non notificata alla concessionaria, benché questa risultasse intestataria catastale e fosse rimasta estranea alla procedura DOCFA. La Cassazione conferma che l’atto attributivo o modificativo della rendita deve essere notificato anche al concessionario soggetto passivo; la conoscenza della procedura in corso non sostituisce la comunicazione del nuovo classamento. Il ricorso comunale è rigettato, restano assorbiti i motivi incidentali condizionati e il Comune è condannato alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 432/02/15, depositata il 14 aprile 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva l'appello proposto dalla I.M. & C. Spa avverso la sentenza n. 97/5/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con compensazione delle spese di lite.
Il giudice di appello rilevava:
a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento riguardante l'ICI per l'anno 2004, relativa ad un'area demaniale sita nel porto di Genova, di proprietà dell'Autorità portuale, attribuita in concessione alla I.M. & C. Spa;
b) che la concessionaria aveva lamentato la mancata notifica della nuova rendita catastale sulla cui base era stato liquidato il tributo, nonchè il difetto di motivazione dell'avviso, il difetto di legittimazione del Comune rispetto ad una accertamento riservato all'Agenzia del Territorio e l'infondatezza nel merito;
c) che la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo che l'obbligo di notifica della rendita di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74 operasse solo nei confronti del proprietario e che in ogni caso non vi era stata alcuna rettifica della rendita proposta con la procedura DOCFA. Tanto premesso, la CTR, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l'avviso impugnato rilevando che a pena di inefficacia la rendita doveva essere notificata anche alla concessionaria appellante nella sua qualità di soggetto passivo del tributo e che tale notifica poteva essere omessa, in caso di mancata modifica dei dati riportati nella procedura DOCFA, solo nei confronti del soggetto che aveva presentato la proposta.
2. Avverso la sentenza di appello, il Comune di Genova ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 12 novembre 2015, ricevuto il 17 novembre 2015, affidato a tre motivi.
3. La Gruppo M. S.p.A., già I.M. & C. S.p.A., ha depositato controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, notificato anche all'Agenzia delle Entrate.
4. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici d'appello avrebbero erroneamente ritenuto la necessità della notifica della rendita catastale benchè fosse stata attribuita a seguito di una richiesta di variazione catastale, mediante procedura DOCFA, accolta senza alcuna modifica da parte dell'Agenzia del Territorio, operando tra l'altro tale obbligo solo nei confronti dei proprietari;
2. con il secondo motivo, il Comune ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo al CTR omesso di considerare che vi era stata, di fatto, partecipazione procedimentale da parte della società contribuente, in quanto edotta della provvisorietà della quantificazione dell'imposta e della contestuale sussistenza di una procedura diretta all'attribuzione di una rendita definitiva;
3. con il terzo motivo, l'ente impositore lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 337, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2, 3 e 4 e della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza nella parte in cui ha escluso che la rendita catastale attribuita a seguito dell'esperimento di procedura DOCFA potesse operare retroattiva mente.
4. La contribuente proponeva altresì tempestivo ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi:
1) nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell'art. 132 c.p.c., comma 2, per l'assenza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello relativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato.
2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, in combinato disposto con la L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l'implicito rigetto dell'eccezione sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato;
3) omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
5. Il ricorso non è fondato in quanto i tre motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento.
5.1. Ritiene, infatti, questa Corte di dare continuità al principio di recente affermato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, secondo cui " In tema di ICI, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, l'Agenzia del territorio è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l'atto non notificato al concessionario di un'area demaniale marittima intestatario della partita catastale e rimasto estraneo alla procedura Docfa). (vedi cass. n. 807 del 2018).
La L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, si prevede che:" A decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. (…)".
Secondo l'insegnamento di questa Corte sussiste dunque in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 6.
Nel caso di specie, dalla stessa documentazione esibita dal Comune, risulta che tra gli intestatari della partita catastale figura anche il concessionario, che, pertanto, in tale qualità aveva diritto alla notifica dell'atto attributivo della rendita, in quanto rimasto estraneo alla procedura Docfa.
5.2 Nè, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, è utile richiamare il diverso orientamento di legittimità secondo cui "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l'accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell'emettere l'avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente." (vedi Cass. n. 21505 del 2010), in quanto il principio della superfluità della notifica della rendita può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui la stessa venga utilizzata per la liquidazione del tributo nei confronti dello stesso soggetto che l'ha proposta in sede di procedura DOCFA, per l'ovvia ragione che tale rendita si presuppone già nota al contribuente che l'ha richiesta, ma non anche nei casi in cui il Comune proceda nei confronti di un soggetto diverso, pur legittimato passivo, nei confronti del quale diviene nuovamente indispensabile la preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile.
5.3 Analogamente non assume rilevanza decisiva ai fini di causa che " In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della L. n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dall'I. gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso "(vedi Cass. n. 14402 del 2017 e n. 3160 del 2011), dal momento che nel caso in esame non si controverte della retroattività di una rendita notificata alla concessionaria, bensì della sua inefficacia in quanto alla stessa mai notificata.
Dal momento che la ratio legis impone la preventiva conoscenza della rendita sulla cui base è stato liquidato il tributo, risulta parimente ininfluente che la concessionaria fosse consapevole della provvisorietà della precedente liquidazione o della pendenza di un procedimento per la sua attribuzione, incombendo in ogni caso sull'Amministrazione l'onere di comunicazione degli esiti del nuovo classamento.
6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso, infondato in ogni sua parte, va rigettato.
7. Con il rigetto del ricorso restano assorbiti i motivi del ricorso incidentale condizionato.
8. Segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
8.1 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il Comune ricorrente a pagare alla contribuente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019
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