Cassazione, ordinanza n. 14845 del 30/05/2019
Contenzioso - Ricorso in Cassazione- Accertamento - Cartolarizzazione - Giudizio di opposizione - Legittimazione del cessionario - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14845
- Data
- 30/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio di opposizione a una cartella per contributi previdenziali, fondati su un accertamento di maggior reddito, il contribuente aveva proposto regolamento di competenza notificandolo soltanto all’INPS e non anche al cessionario dei crediti cartolarizzati. La Cassazione rileva che, nei giudizi riguardanti tali crediti, tra ente previdenziale e cessionario sussiste litisconsorzio necessario; inoltre, nel regolamento di competenza con più parti, la tempestiva notifica a una sola parte non elimina l’obbligo di integrare il contraddittorio. La causa è rinviata a nuovo ruolo e viene ordinata la notificazione al cessionario entro sessanta giorni.
Massima
Nel procedimento per regolamento di competenza, se vi sono più parti in causa, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario, di talchè, sebbene ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di regolamento sia sufficiente che essa sia stata notificata tempestivamente ad una delle parti, occorre pur sempre procedere, in difetto di notifica alle altre parti, all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., applicabile al ricorso per cassazione e dunque anche al procedimento per regolamento di competenza. Nel caso di specie, nelle more della definizione della lite tributaria avente ad oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento di maggior reddito, il ricorso per regolamento di competenza, da parte del contribuente, va notificato anche al cessionario dei crediti Inps.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato in fatto ed in diritto
che, con ordinanza depositata il 13.6.2018, il Tribunale di Larino ha sospeso ex art. 337 c.p.c., il processo per opposizione a cartella esattoriale promosso da N.G. nei confronti dell'INPS e di S.C.C.I. s.p.a., nelle more della definizione della lite tributaria avente ad oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento di maggior reddito emesso in suo danno dall'Agenzia delle Entrate e sulla scorta del quale erano stati iscritti a ruolo i contributi previdenziali; che avverso tale pronuncia N.G. ha proposto ricorso per regolamento di competenza;
che l'INPS ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la disintegrità del contraddittorio per non avere parte ricorrente notificato il ricorso a S.C.C.I. s.p.a.;
che l'INPS ha depositato memoria;
che il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato soltanto all'INPS, nonostante che il giudizio a quo sia stato instaurato anche nei confronti di S.C.C.I. s.p.a.;
che, in forza del disposto della L. n. 448 del 1998, art. 13, relativa alla cartolarizzazione dei crediti INPS, "qualora successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, commi 4 e 6, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS e il cessionario";
che la disposizione sopra citata, che prevede espressamente il litisconsorzio necessario tra l'originario e il nuovo titolare del credito in tali giudizi, non può ritenersi implicitamente abrogata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, il quale, prima della modifica introdotta dal D.L. n. 209 del 2002, (conv. con L. n. 265 del 2002), prevedeva che l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo venisse notificata all'ente impositore e al concessionario (Cass. n. 4135 del 2018);
che, sotto altro ma concorrente profilo, è consolidato il principio di diritto secondo cui, nel procedimento per regolamento di competenza, se vi sono più parti in causa, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario, di talchè, sebbene ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di regolamento sia sufficiente che essa sia stata notificata tempestivamente ad una delle parti (Cass. n. 200 del 1973), occorre pur sempre procedere, in difetto di notifica alle altre parti, all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., applicabile al ricorso per cassazione e dunque anche al procedimento per regolamento di competenza (Cass. n. 399 del 1980);
che, pertanto, occorre integrare il contraddittorio nei confronti di S.C.C.I. s.p.a. entro il termine di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti S.C.C.I. s.p.a. entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

