Cassazione, sentenza n. 15336 del 06/06/2019
Sentenza n. 15336 del 06/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15336
- Data
- 06/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una fornitrice di gas naturale contestava gli avvisi per accise non versate, emessi dopo il diniego della definizione agevolata prevista per i contribuenti abruzzesi colpiti dal sisma del 2009; la CTR aveva escluso il beneficio perché l’imposta era stata trasferita ai consumatori. La Cassazione ha affermato che l’annullamento in autotutela del primo diniego non consumava il potere impositivo, mentre ha dichiarato inammissibili le censure che non contestavano specificamente l’accertata rivalsa e non indicavano un fatto storico decisivo omesso. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La contribuente ha proposto ricorso avverso avvisi di pagamento relativi all'omesso versamento di accise su forniture di gas naturale, conseguenti al diniego di definizione agevolata di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, per i contribuenti abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che consentiva, all'esito del venir meno della sospensione della riscossione delle imposte per il suddetto evento sismico, il pagamento nella misura agevolata del 40% e con dilazione in 120 rate mensili.
La CTP dell'Aquila ha accolto il ricorso della contribuente e la CTR dell'Abruzzo, con sentenza del 24 ottobre 2016, ha accolto l'appello dell'ufficio. Il giudice di appello ha ritenuto che la contribuente non possa avvalersi della definizione agevolata disposta dalla L. n. 183 del 2012 avendo esercitato la rivalsa dell'imposta sui consumatori finali, di talchè l'applicazione delle agevolazioni in parola costituirebbe indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.. Ha ritenuto che il versamento dell'accisa riscossa dai consumatori finali è una mera partita di giro su cui non può essere applicata alcuna deduzione. Ha, infine, rilevato come l'Ufficio non ha violato la regola per la quale non avrebbe potuto notificare più di un avviso alla contribuente, in quanto un precedente provvedimento di diniego, non impugnato, è stato annullato in sede di autotutela allo scopo di meglio supportare le argomentazioni del rifiuto dell'amministrazione.
Propone ricorso la contribuente affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l'Ufficio.
Motivi della decisione
1 – Con il primo motivo la società contribuente denuncia violazione di legge, pur non menzionando le disposizioni violate ad eccezione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies, deducendo che l'Ufficio, una volta notificato un avviso di accertamento, non può notificare un secondo provvedimento di contestazione, avendo consumato il proprio potere di accertamento. Deduce il ricorrente come l'ufficio ha effettuato due valutazioni in ordine allo stesso presupposto impositivo e ciò può avvenire solo per nuovi elementi.
La censura, che presenta profili di inammissibilità in relazione al parametro normativo invocato, è infondata. Lo stesso ricorrente menziona nel motivo di ricorso la circostanza che nel caso si specie l'ufficio ha emesso un primo atto di diniego, da intendersi riferito alla istanza della contribuente di avvalersi della definizione agevolata di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, oggetto di annullamento in autotutela, l'altro costituito dall'avviso di pagamento oggetto di impugnazione. Per effetto di annullamento in autotutela del primo atto, come rilevato dalla CTR, deve escludersi che, ove lo stesso venga reiterato con nuovo atto (nella specie, avviso di pagamento), l'amministrazione sia incorsa nella violazione del principio di divieto di doppia imposizione, posto che l'esercizio del potere di autotutela non implica consumazione del potere impositivo. Rimosso con effetti ex tunc l'atto di accertamento illegittimo, l'Amministrazione finanziaria esercita nuovamente e correttamente la potestà impositiva (Cass., Sez. V, 8 luglio 2015, n. 14219).
Peraltro, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'esercizio dell'autotutela è espressamente riconosciuto dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, comma 1, (convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656) con efficacia retroattiva e costituisce potere-dovere dell'amministrazione finanziaria di correggere gli errori dei propri provvedimenti. In tal caso, l'emissione del nuovo avviso di accertamento non è limitata al solo caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza, ma può riguardare anche elementi preesistenti, non oggetto di contestazione nel provvedimento oggetto di autotutela, salva la formazione del giudicato sull'atto nullo (Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 25023).
2 – Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, in combinato disposto con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009 n. 3780 e del 30 dicembre 2009, n. 3837, quale soggetto che ha diritto al trattamento agevolato.
Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione ("infondatezza dell'assunto dell'appellante, supposizione iuris tantum, mancata contestazione su un punto determinante della controversia, omessa pronuncia su un punto determinante della controversia, violazione dell'onere della prova"), nella parte in cui la sentenza non ha considerato che il consumatore finale non aveva versato nè la parte relativa all'accisa, nè la parte relativa al consumo di gas. Rileva come nel caso di specie non vi fosse stata contestazione da parte dell'Ufficio.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, tendono a riesaminare nel merito il giudizio del giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto che vi sia stato esercizio della rivalsa da parte del contribuente sui consumatori finali quale fatto impeditivo per beneficiare della definizione agevolata.
Il secondo motivo di doglianza è, tuttavia, inammissibile, in quanto non contiene una espressa censura del ragionamento probatorio del giudice di appello circa l'esclusione del beneficio, nel caso di specie, per effetto della traslazione dell'imposta sui consumatori finali.
Il terzo motivo, che va letto in termini sostanziali quale vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove si censura l'erroneo accertamento del giudice di appello circa l'avvenuta traslazione dell'imposta dal contribuente ai consumatori finali (oltre che la deduzione del mancato pagamento del corrispettivo delle forniture di gas), è ugualmente inammissibile. L'attuale formulazione della disposizione normativa (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) concerne l'omesso esame da parte del giudice di un fatto storico, anche solo secondario, dotato delle seguenti caratteristiche:
– il fatto deve risultare dal testo della sentenza o anche dagli atti processuali, per cui occorre l'illustrazione del momento e del luogo in cui quel fatto ha fatto ingresso nel processo;
– il fatto deve avere costituito oggetto di discussione tra le parti, con indicazione di momento e luogo processuale della trattazione;
– il fatto deve avere carattere decisivo, per cui il ricorrente deve illustrare come l'esame di tale fato storico avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Non rileva ai fini del suddetto motivo di gravame il solo omesso esame di elementi istruttori, non essendo il giudice onerato del dar conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
Diversamente, il ricorrente non indica nel motivo di ricorso gli elementi richiesti dall'attuale disposizione normativa, con conseguente inammissibilità del motivo.
3 – Con il quarto motivo il ricorrente censura, benchè senza specificare la tipologia del vizio denunciato, il capo relativo alle spese nella parte in cui ha condannato la contribuente alle spese, ciò in assenza di domanda e con una "spropositata attribuzione in relazione al quantum liquidato nella fase di appello".
Il motivo è inammissibile in punto asserita sproporzione della liquidazione delle spese del grado di appello, essendo carente di specificità sia in relazione al parametro che si sarebbe dovuto applicare, sia in relazione al parametro che il giudice di appello avrebbe erroneamente applicato.
Infondato è, invece, il motivo nella parte in cui il giudice di appello avrebbe provveduto in assenza di domanda. Il ricorrente pare censurare la sentenza di appello che, a suo dire, avrebbe di ufficio compensato le spese del primo grado. L'infondatezza del motivo si palesa in relazione al principio secondo cui il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali (Cass., Sez. III, 12 aprile 2018, n. 9064; Cass., Sez. V, 1 giugno 2016, n. 11423).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dal principio della soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna C. SRL al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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