Cassazione, sentenza n. 15646 del 11/06/2019
Sentenza n. 15646 del 11/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15646
- Data
- 11/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava un avviso di accertamento TARSU del Comune, deducendo che non identificasse gli immobili tassati né gli elementi necessari per verificare la pretesa; i giudici di merito ne avevano invece confermato la legittimità. La Cassazione rileva che la CTR aveva motivatamente accertato la presenza nell’atto di elementi sufficientemente determinati e intelligibili, compreso il riferimento agli immobili indicati nella denuncia del contribuente, e che tale valutazione non poteva essere rinnovata in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. C.E. ricorre, con tre motivi strettamente connessi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania in data 18 dicembre 2015, con n. 11628/15, confermativa della decisione di primo grado, lamentando violazioni di leggi (L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 162; art. 132 c.p.c.; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17), assenza di motivazione e omesso esame di un fatto controverso e decisivo per l'esito della controversia, per avere la commissione ritenuto legittimo, in spregio delle leggi evocate, senza spiegazione e senza valutare il contenuto degli atti, l'avviso di accertamento Tarsu emesso dal Comune di Salerno e di cui esso ricorrente aveva sostenuto l'illegittimità per difetto "di qualsiasi riferimento all'immobile/i oggetto di tassazione e di ogni altro elemento che possa permettere di verificare la pretesa dell'Ufficio".
2. Il Comune di Salerno ha depositato "nota di costituzione" al fine di poter partecipare all'udienze di discussione della causa.
3. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dichiarato che la procura rilasciata dalla parte intimata la quale non ha depositato controricorso – in calce alla "nota di costituzione" non è (stata) idonea ad abilitare il difensore a partecipare all'udienza di discussione posto che "nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l'art. 83 c.p.c., comma 3, nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati; ne consegue che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal cit. art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata" (Cass. 25505 del 02/12/2014). Nè, in senso contrario, può darsi rilievo al fatto che il soggetto conferente il mandato difensivo rivesta, nella specie, la qualità di sindaco (del Comune di Salerno) atteso che il sindaco non ha un potere di autentica esteso a sottoscrizioni da apporsi ad atti processuali.
2. Il ricorso è infondato: la commissione tributaria regionale ha confutato quanto sostenuto dal contribuente con l'affermazione -motivata, idonea a dar conto della ritenuta legittimità dell'avviso impugnato e che, essendo inammissibile in questa sede di legittimità una nuova valutazione del contenuto dell'avviso, si sottrae ad ogni possibile censura – per cui nell'avviso sono presenti, "con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che ha permesso al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa", "tutti gli elementi conoscitivi" negati dall'odierno ricorrente, in particolare, evincendosi dall'avviso che la pretesa impositiva è relativa agli immobili di cui alla denuncia presentata dal medesimo ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70.
2. Il ricorso deve essere rigettato.
3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante l'irritualità della costituzione del Comune.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 9 maggio 2019 – 22 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

