Cassazione, sentenza n. 16258 del 18/06/2019
Sentenza n. 16258 del 18/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16258
- Data
- 18/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un medico chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per più annualità, sostenendo di avere impugnato il silenzio-rifiuto nel termine decennale, anziché il successivo diniego espresso. La Cassazione ha chiarito che, quando l’Amministrazione interrompe l’inerzia notificando il rigetto dell’istanza, decorre il termine decadenziale di sessanta giorni per impugnare tale provvedimento, senza possibilità di scegliere il precedente silenzio-rifiuto. Poiché il ricorso alla commissione provinciale era stato proposto soltanto nel 2009 contro un diniego notificato nel 2003, la Corte lo ha ritenuto tardivo e ha rigettato l’impugnazione.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con sentenza pronunciata in data 26 novembre 2009 (n. 169/05/2010) la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto da B.V., medico convenzionato con il SSN, avverso il provvedimento con cui l'ufficio finanziario aveva espressamente rigettato una prima istanza di rimborso della somma di Euro 11.478,25 indebitamente versata a titolo di IRAP per gli anni 1998, 1999, 2000 e l'acconto 2001; ricorso ritenuto tardivo dalla C.T.P. in quanto presentato oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto comunicato dall'ufficio finanziario al contribuente in data 9.4.2003.
2. Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.T.R. delle Marche, deducendo l'erroneità della decisione con cui la Commissione di primo grado aveva preso in esame il provvedimento di diniego dell'ufficio finanziario, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado il ricorso era stato presentato non già avverso il provvedimento di diniego espresso dell'istanza di rimborso, bensì avverso il (precedente) silenzio-rigetto formatosi alla scadenza del termine di novanta giorni decorrente dalla data di presentazione dell'istanza (3.10.2002) e quindi entro il termine di dieci anni previsto per l'impugnazione del silenzio-rigetto.
3. Con sentenza n. 2/5/13 in data 25/9/2013 la C.T.R. delle Marche rigettava l'appello del B..
4. Avverso tale decisione il B. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo.
5. L'agenzia delle entrate, ritualmente intimata, non ha presentato alcun controricorso e si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.p..
Motivi della decisione
1. Con unico motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e art. 21, n. 2 e s.s., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
2. Il ricorso va rigettato.
3. E' infatti pacifico che il contribuente in data 5.7.2002 ha presentato istanza di rimborso della somma di Euro 11.478,25 versata a titolo di IRAP per gli anni 1998, 1999, 2000 e l'acconto 2001 e che in data 9.4.2003 l'ufficio ha notificato al medesimo il rigetto della sua istanza. Solo in data 17.3.2009 lo stesso proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Ascoli Piceno pretendendo di impugnare il silenzio rifiuto formatosi dopo 90 giorni dalla proposizione dell'originaria istanza ed ignorando che, cessata l'inerzia dell'amministrazione con il rigetto notificatogli in data 9.4.2003 egli avrebbe dovuto impugnare detto provvedimento entro il termine decadenziale di 60 giorni per la proposizione del ricorso dinanzi alla C.T.P.; termine che nel 2009 risultava ampiamente decorso con conseguente tardività del ricorso proposto, mentre nessun rilievo assumeva il fatto che in precedenza si fosse formato il così detto silenzio rifiuto impugnabile entro il termine decennale di decadenza.
4. Questa Corte infatti ha più volte affermato che ove l'Amministrazione interrompa la propria inerzia, emanando un provvedimento di rigetto (anche parziale) dell'istanza, inizia a decorrere il più breve termine decadenziale di sessanta giorni per l'impugnazione del provvedimento esplicito. In tal senso v. Cass. n. 14846 del 5 giugno 2008 e n. 12336 del 10 giugno 2005, secondo cui il provvedimento che accoglie anche parzialmente l'istanza di rimborso, in quanto rifiuto espresso per la parte non accolta, costituisce atto impugnabile nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21 (cfr. altresì Cass., 6 giugno 2014, n. 12791; 13 marzo 2015, n. 5065 e, da ultimo, 20 aprile 2018, n. 9842).
5. La pretesa del ricorrente di potere esercitare un'opzione ai fini dell'impugnazione per il soddisfacimento del proprio interesse è priva di qualsiasi fondamento.
6. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva della resistente. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 marzo 2019 Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2019
Domande frequenti
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