Cassazione, sentenza n. 16263 del 18/06/2019

Sentenza n. 16263 del 18/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16263
Data
18/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione doganale sosteneva che alcune componenti dei crediti per accise sull’energia elettrica fossero ormai irripetibili, perché originate anni prima dell’istanza di rimborso. La Corte considera il credito annuale, destinato per legge alla detrazione dagli acconti successivi, una modalità di pagamento durante la permanenza del rapporto: soltanto alla sua chiusura l’eccedenza non più compensabile diviene indebito rimborsabile e inizia il termine biennale. Poiché l’istanza era stata presentata entro tale termine, il ricorso dell’Agenzia è rigettato e le spese dell’intero giudizio sono compensate.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 502/01/2016, depositata il 20/10/2016, la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di I. s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 109/01/2011 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che, previa riunione, aveva accolto i separati ricorsi proposti dalla suddetta società avverso i provvedimenti prot. n. (OMISSIS) del 2 settembre 2010 e prot. 9056 del 23 agosto 2010 con i quali l'Ufficio delle dogane di Campobasso – a fronte delle distinte richieste di rimborso, presentate in data 12.02.2010, del residuo credito per accise sull'energia elettrica versate in eccedenza di Euro 5.155,99 relativamente ai consumi della Provincia di Campobasso e di Euro 2.256,44 per la Provincia di Isernia – aveva negato il pagamento di Euro 4.324,27 (per la Provincia di Campobasso) e di Euro 1.943,88 (per la Provincia di Isernia) pari alle componenti dei crediti complessivi originatisi nell'anno 2004, autorizzando il rimborso della minor somma di Euro 831,72 per la Provincia di Campobasso e di Euro 312,56 per la Provincia di Isernia, pari alle componenti del credito complessivo esposte nelle dichiarazioni di consumo degli anni 2007 e 2008.

2. La CTR – nel confermare la sentenza di primo grado – in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che: 1) essendo obbligatorio, ai sensi del TUA, art. 56, comma 1, lo scomputo del credito di imposta emergente dai conguaglio annuale sulle rate successive di consumo, la natura indebita del pagamento poteva derivare solo dal conguaglio finale effettuato all'esito dell'ultima delle dichiarazioni annuali successive, quando cioè il saldo attivo a favore del contribuente non poteva più essere definito come anticipazione di un'imposta non più dovuta, con applicazione solo a decorrere da tale data, del termine di decadenza biennale del TUA, ex art. 14, comma 2, alla relativa istanza di rimborso; 2) avendo la società contribuente iniziato ad utilizzare dal 2008 energia autoprodotta da fonti rinnovabili esente da imposta, e non potendo più compensare i crediti con futuri debiti di imposta, era da considerare tempestiva l'istanza di rimborso presentata in data 12 febbraio 2010, anche quanto al riportato credito di Euro 4.324,27 (per la Provincia di Campobasso) e di Euro 1.943,88 (per la Provincia di Isernia) pari alle componenti dei crediti complessivi originatisi nell'anno 2004.

3.Avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste, con controricorso, I. s.c.r.l..

4. La C.V. s.r.l., quale incorporante I. s.c.r.l., ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle dogane denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del (TUA) D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, e art. 56, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, per avere la CTR erroneamente ritenuto – stante l'asserita obbligatorietà della detrazione dell'eventuale credito di imposta risultante dal conguaglio annuale dalle successive rate di acconto fino all'estinzione del rapporto tributario – non applicabile il termine di decadenza biennale, del T.U.A., ex art. 14, comma 2, all'istanza di rimborso presentata in data 12 febbraio 2010, quanto ai riportati crediti di Euro 4.324,27 (per la Provincia di Campobasso) e di Euro 1.943,88 (per la Provincia di Isernia) pari alle componenti dei crediti complessivi originatisi nell'anno 2004; ciò ancorchè, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione (Cass. n. 24056 del 2011; n. 3471 del 2014; n. 1232 del 2014; n. 21972 del 2013; n. 3363 del 2012; 23515 del 2008; in senso contrario solo Cass. n. 9283 del 2013) il credito di imposta risultante dalla dichiarazione dell'anno di competenza per versamento di un'accisa in eccedenza rispetto ai consumi effettivi, possa essere detratto o chiesto a rimborso, solo nel termine di decadenza biennale del TUA, ex art. 14, comma 2, decorrente dal pagamento risultato indebito, senza che il "dies a quo" del suddetto termine possa essere spostato in avanti per effetto del riporto in detrazione del credito di imposta nelle annualità successive.

1.1. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.

1.2. La materia del contendere concerne la individuazione della data di decorrenza del termine biennale di decadenza, TUA, ex art. 14, comma 2, per l'esercizio del diritto al rimborso del credito di accisa sul consumo di energia elettrica.

1.3. Ai sensi del (TUA) D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, vigente ratione temporis: "L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ".

1.4. Sul tema, la giurisprudenza prevalente della sezione quinta di questa Corte (sez. 5, n. 3471 del 2014; n. 3470 del 2014; n. 3469 del 2014, nello stesso senso, sez. 5, n. 13724 del 2017) ha affermato che "A norma del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, il rimborso dell'accisa (…) indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, che segna il momento dal quale indefettibilmente decorre il termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla restituzione, fissato per finalità di interesse pubblico e non disponibile neppure dalla stessa P.A., restando ininfluenti le cause per cui il pagamento non è dovuto; nè l'avvenuta detrazione del credito di imposta, operata dal contribuente per le annualità successive, è idonea a spostare in avanti il "dies a quo" del suddetto termine" (Cass., sez. 5, n. 24056 del 2011). Secondo tale orientamento, invero, il diritto del contribuente al rimborso delle somme pagate indebitamente a titolo di accise (nel caso concreto per il consumo del gas metano), va attivato con richiesta proposta nel termine biennale suindicato, con decorrenza o dal pagamento (qualora intervenuto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 504 del 1995) o dall'entrata in vigore di detto decreto (ove si tratti di pagamento avvenuto prima di tale data) (Cass. 12045/08). Tali eventi segnano, infatti, il momento dal quale indefettibilmente decorre il predetto termine decadenziale per l'esercizio del diritto alla restituzione, qualunque sia la causa per la quale il pagamento non sia dovuto, e perfino nel caso in cui l'accisa sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo" (Cass. n. 23515 del 2008; Cass. n. 24056 del 2011; Cass. n. 3363 del 2012; Cass. 13724 del 2017). Il termine decadenziale suindicato è fissato, invero, per finalità di interesse pubblico, sicchè esso non è disponibile neppure dalla stessa Amministrazione, restando del tutto irrilevanti ed ininfluenti le cause per le quali la non debenza venga a verificarsi (Cass. 24056/11, 3363/12; Cass. n. 1232/2014; Cass. 13724 del 2017).

1.5.Pronuncia dissonante, alla quale, invece, questa Corte intende dare seguito è quella secondo cui "in materia d'imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d'imposta relativo all'anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati (così, Cass., Sez. 5, 17.4.2013, n. 9283, v. anche Cass., Sez. 5, 1.2.2019, n. 3051). E invero, tale ultimo orientamento, valorizza la peculiarità del sistema di liquidazione dell'accisa- nella specie, relativa al consumo di gas metano, ma ugualmente per quella relativa al consumo dell'energia elettrica – per cui, ai sensi del TUA D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 8: "l'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo". Ed infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 8, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell'accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate (così, Cass., Sez. 5, 12.2.2014, n. 3100; Cass. n. 3051 del 2019).

Tale impostazione risulta condivisibile in quanto rispetta anche quello che è il meccanismo di compensazione prescritto ai sensi del TUA, art. 56, comma 1 – secondo cui "Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto"-operante fino all'esaurimento del rapporto tributario medesimo.

Invero, l'accredito – in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto- risulta una modalità di pagamento dell'accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas metano), per cui in corso di rapporto tributario, non è configurabile come "pagamento indebito", con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale TUA, ex art. 14, comma 2. Infatti, il versamento in più dell'accisa diventa indebito nel momento in cui – terminata la somministrazione – rimane a conguaglio una maggiore somma versata che il contribuente non è più obbligato ad utilizzare in compensazione. Dunque, solo alla fine del rapporto tributario, nel caso in cui emerga dall'ultima dichiarazione di consumo, un conguaglio a credito, quest'ultimo darà luogo a un "pagamento indebito" e il contribuente – proprio come nel c/c ordinario ex art. 1823 c.c. al momento della chiusura del conto- potrà esigere il credito medesimo con decorrenza del termine biennale di decadenza TUA, ex art. 14, comma 2, dalla data del pagamento in eccesso che, in sostanza, coincide con il momento di presentazione dell'ultima dichiarazione annuale dalla quale sia risultato il credito di imposta.

1.6. Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto: "In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza del (TUA) D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, comma 2, per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo".

1.7. Nella specie, la CTR, in conformità al suddetto principio, ha ritenuto correttamente tempestiva – stante l'asserita inapplicabilità del termine di decadenza biennale del TUA, ex art. 14, comma 2, fino all'estinzione del rapporto tributario, per utilizzo da parte della contribuente dell'energia autoprodotta da fonti rinnovabili, esente da imposta – l'istanza di rimborso presentata in data 12 febbraio 2010, quanto ai riportati crediti di Euro 4.324,27 (per la Provincia di Campobasso) e di Euro 1.943,88 (per la Provincia di Isernia) pari alle componenti dei crediti complessivi originatisi nell'anno 2004.

2.In conclusione, il ricorso va rigettato. Stante la peculiarità e le oscillazioni giurisprudenziali in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2019

Domande frequenti

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