Cassazione, sentenza n. 16558 del 20/06/2019
Sentenza n. 16558 del 20/06/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 16558
- Data
- 20/06/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’agente della riscossione, ritenendolo privo di legittimazione dopo la riforma del servizio e soggetto al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. La Cassazione afferma che le società del gruppo sono succedute per legge nei rapporti controversi delle precedenti concessionarie ai sensi dell’articolo 111 del codice di procedura civile, senza perdere la legittimazione processuale, e che possono avvalersi di difensori del libero foro. Accolti i primi tre motivi e assorbito il quarto, la decisione è cassata con rinvio alla CTR per l’esame del gravame.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
CHE:
1. I contribuenti – quali eredi di N.F.G. – impugnavano tre iscrizioni ipotecarie effettuate da Uniriscossioni s.p.a., all'epoca concessionario della riscossione, lamentando l'omessa notifica delle intimazioni di pagamento e della comunicazione dell'avvenuta iscrizione nonchè il difetto di notifica delle medesime iscrizioni ipotecarie.
La C.T.P. di Torino accoglieva il ricorso con sentenza appellata dalla concessionaria Equitalia Nord. La CTR dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Equitalia Nord s.p.a. in quanto priva della legittimazione sostanziale e processuale a proporre appello, affermando che dal primo ottobre 2006 le attività di riscossione erano state riconosciute solo all'Agenzia delle entrate che poteva operare attraverso la società organo Equitalia s.p.a.; dichiarava che, vertendosi in ipotesi di successione ex lege a titolo particolare nel processo, la legittimazione esclusiva ad causam e ad processum era propria del successore della società concessionaria, vale a dire dell'agenzia delle entrate.
Secondo i giudici di appello, la nuova costituzione della società di riscossione – Equitalia s.p.a. – avrebbe fatto venir meno la competenza delle singole società precedentemente titolari dell'attività di riscossione, la quale sarebbe stata attribuita all'Agenzia delle entrate e per essa alla società Equitalia s.p.a., mentre le singole partecipate di detto ente non potevano più agire autonomamente senza delega da parte della società Equitalia s.p.a..
Propone ricorso per cassazione Equitalia Nord s.p.a. con quattro motivi avverso la decisione di secondo grado indicata in epigrafe.
I contribuenti non hanno svolto difese.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
CHE:
2. Con la prima censura, si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e art. 24, comma 2 in quanto la CTR ha accolto una eccezione, non rilevabile di ufficio, formulata solamente nel giudizio di appello.
3.Con il secondo motivo si lamenta la violazione delle disposizioni di cui al del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, nonchè all'art. 2504 bis c.c., alla stregua delle quali la società Equitalia Nord è legittimata a stare in giudizio in qualità di agente della riscossione senza necessità di procura alcuna da parte dell'Agenzia delle Entrate, deducendo, la ricorrente, l'erroneità del percorso argomentativo del giudicante, il quale erroneamente ha affermato che, dal primo ottobre 2006, le attività di riscossione sono riconosciute solo all'Agenzia medesima, la quale può operare esclusivamente attraverso la società (organo) Equitalia s.p.a.
Sostiene il ricorrente che, con atto stipulato il 28 settembre 2006, la società Riscossioni s.p.a., in adempimento del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, ha acquistato la totalità delle partecipazioni in Uniriscossioni s.p.a. e ne ha mutato la denominazione in Riscossioni Uno e poi in Equitalia Nomos s.p.a.. Succegsivamente, in data 1 luglio 2011, le società Equitalia Nomos ed Equitalia Nord operavano la fusione per incorporazione della prima nella seconda, con conseguente applicazione del relativo regime normativo di cui all'art. 2504 bis c.c., il quale stabilisce che "chi subentra per incorporazione prosegue in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione".
4. Con il terzo mezzo, si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 564 del 1992, artt. 10, 11 e 12 e del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 43, per avere il giudicante asserito che la società di riscossione avrebbe dovuto essere difesa dall'avvocatura dello stato e non farsi rappresentare da avvocati del libero foro, violando in tal modo la disposizione del cit. art. 12, norma che prevede che le parti diverse dal Ministero delle Finanze e dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite da un difensore abilitato, precisando al comma 4 che l'ufficio del Ministero è assistito dall'avvocatura dello stato.
5. Con il quarto motivo, in via subordinata, si lamenta violazione dell'art. 182 c.p.c. in quanto la CTR, rilevato il difetto di rappresentanza, avrebbe dovuto concedere un termine per la sanatoria.
6. Le prime due censure – che, in quanto involgono questioni connesse, possono essere scrutinate congiuntamente, sono fondate.
Per effetto del trasferimento di funzioni operato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, la neocostituita Equitalia s.p.a. (già Riscossioni s.p.a.) e le altre ò società dell'omonimo gruppo, che ne sono articolazioni territoriali, sono subentrate "ex lege" nei rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, così verificandosi, sul piano processuale, un fenomeno successorio riconducibile non all'art. 110 c.p.c., bensì all'art. 111 c.p.c., ed il cui titolo è costituito dalla soppressione, per legge, del precedente sistema di affidamento in concessione del servizio, che il giudice, pertanto, è tenuto a conoscere d'ufficio in virtù del principio iura novit curia, prescindendo da questioni inerenti all'onere della prova Sul piano processuale, quindi, a questa società potevasi dire correlato un effetto di successione non nel processo, ex art. 110 c.p.c., ma nei singoli rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione. Un effetto del genere rimanda alla successione ex lege nei rapporti controversi ex art. 111 c.p.c., secondo il consueto criterio che vede gli effetti di una riforma sui procedimenti in corso individuati in base ai canoni generali suscettibili di qualificare il trasferimento di rapporti e funzioni. Devesi infatti ricordare che, in base all'art. 110 c.p.c., la successione nel processo è circoscritta all'ipotesi del "venir meno della parte per morte o per altra causa"; mentre, ove una norma abbia semplicemente concepito un nuovo soggetto giuridico come destinatario di un trasferimento di funzioni e di attribuzioni altrimenti prima conferite (come è accaduto, per esempio, quanto al rapporto tra il Ministero delle finanze, confluito nel Ministero dell'economia e delle finanze, e le agenzie fiscali, su cui v. sez. un. 3116-06; sez. un. 6774-03), non si è dinanzi a una situazione rilevante ex art. 110 c.p.c., sebbene a una vicenda traslativa di posizioni attive e passive specificamente determinate (ancorchè con ampio riferimento a una materia). E, vi sia stata o meno una successione nell'universalità dei rapporti facenti capo al soggetto inizialmente considerato, il fenomeno giuridico che dà corso alla fattispecie processuale non è l'estinzione della parte (art. 110 c.p.c.), sebbene appunto il trasferimento dei rapporti ò pendenti (art. 111 c.p.c.), nel caso specifico concernenti lo svolgimento della funzione disciplinata dalla legge (Cass. n. 15869/2018).
Poichè è pacifico che del giudizio di primo grado era stata parte la società Equitalia Nomos, evocata in giudizio dal contribuente, infondatamente la C.T.R. ha eccepito la carenza di legittimazione ad causam di detto ente, mentre avrebbe dovuto procedere a una corretta interpretazione della legge di riforma del sistema della riscossione.
7. In questi termini la decisione adottata è incongrua e come tale va cassata. L'apprezzamento del titolo non involgeva una questione di fatto, sebbene una questione giuridica, dal momento che il titolo si trovava nell'avvenuta soppressione, per legge, dell'anteriore sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, e nel trasferimento ancora per legge all'agenzia delle entrate, e, quindi, a Equitalia, della funzione primaria suddetta. Il che vuoi dire che la commissione tributaria regionale era tenuta d'ufficio alla necessitata e consequenziale verifica secondo il canone iura novit curia.
Dunque, la novella legislativa non ha comportato l'estinzione delle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, le quali, essendo state parti nel giudizio di primo grado hanno interesse all'impugnazione e conservano la legittimazione processuale ai sensi della art. 111 c.p.c., con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare (Cass. nn. 18873 del 2011; Cass. n. 7318 del 2014; 21773/2014; Cass. n. 24020 del 24/11/2016).
La legittimazione ad causam e ad processum spetta, pertanto, a chi ha assunto formale veste di parte nel precedente grado di giudizio. (Cass. n. 14036 del 04/06/2013; n. 9250 del 11/04/2017)
9. Fondato è altresì il terzo motivo, assorbito il quarto.
L'Avvocatura dello Stato svolge attività di rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio in virtù di quanto previsto dal T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, con le modalità previste dal relativo regolamento approvato con R.D. n. 1612 del 1933, in favore delle Amministrazioni dello Stato (del T.U. citato, art. 1), delle Regioni, nonchè di vari Enti pubblici (T.U. citato, art. 43 così come modificato dalla L. n. 103 del 1979, art. 10 e 11).
Si intende per patrocinio obbligatorio l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio resa dall'Avvocatura dello Stato in favore delle "Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo", (art. 1 T.U. city, per le quali il patrocinio è, appunto, obbligatorio ed esclusivo, con applicazione delle regole del c.d. foro dello Stato di cui al T.U. n. 1611 del 1933, art. 6 nonchè quelle della notifica degli atti giurisdizionali presso l'Avvocatura del T.U. n. 1611 del 1933, ex art. 11." (v. Cass. n. 20582 del 29/07/2008; n. 7163/2013).
Le società esercenti il servizio di riscossione dei tributi, ancorchè aventi la forma ò privatistica della società per azioni, hanno natura giuridica sostanzialmente pubblica, essendo riconducibili alla categoria (sostanziale) degli enti pubblici economici in ragione delle finalità perseguite e della loro soggezione ad un peculiare e variegato regime, con la conseguenza che a tali società non è applicabile il citato T.U. (Cass. n. 14739/2018; n. 11088 del 2014)
10. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione che procederà all'esame dei motivi di gravame.
P.Q.M.
La Corte accoglie it primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alla regolamentazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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